Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6987 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/03/2017, (ud. 16/11/2016, dep.17/03/2017),  n. 6987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28450-2014 proposto da:

FATIGAPPALTI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE PERTICA 39, presso lo studio dell’avvocato PILADE

PERROTTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.R., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

R.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANCILLA MARIGHETTO 94, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

PICA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FATIGAPPALTI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5104/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/09/2014 R.G.N. 5775/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato PERROTTI PILADE;

udito l’Avvocato PICA ALESSIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 24/9/2014, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, dichiarò illegittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato il 2 marzo 2010 da Fatigappalti s.p.a. a R.R., elettricista di 5^ livello alle dipendenze della predetta ditta; con la stessa sentenza disattese la doglianza avverso la statuizione di rigetto della domanda per indennità di trasferta.

2. Al lavoratore erano state contestate plurime violazioni disciplinarmente rilevanti e, specificamente: 1) la mancata redazione delle schede di servizio relative all’ultimo trimestre 2009; 2) l’omessa effettuazione delle verifiche del caso su un torrino con estrazione funzionante, ritenuto guasto; 3) il mancato rispetto del divieto di fare riferimento al personale addetto RUD nella scheda di istruzione sulla sicurezza sottoscritta in occasione della riparazione sub 2.

3. Rilevò la Corte territoriale, quanto alla prima mancanza, che in ragione del disposto dell’art. 69 CCNL industria meccanica – il quale prevede scadenze ravvicinate per gli adempimenti relativi alla contestazione degli addebiti, al termine assegnato al lavoratore per le giustificazioni e all’adozione del provvedimento disciplinare – l’irrogazione della sanzione, risalente al 26 febbraio 2010, a fronte delle giustificazioni del lavoratore ricevute dalla società il 19 febbraio 2010, era tardiva, perchè intervenuta oltre il termine dei cinque giorni lavorativi previsto dal CCNL. In ordine all’ultimo addebito osservò che, riguardando la relazione inviata via fax all’azienda un resoconto relativo a problemi tecnici, non ricorreva alcuno dei dati riservati menzionati nel regolamento dell’Autorità Nazionale per la Sicurezza, regolamento che il personale era tenuto ad osservare in ragione della circostanza che la società gestiva la manutenzione di impianti tecnologici del Ministero della Difesa. Rilevò in proposito che, trattandosi di fax trasmesso all’interno della ditta, non ricorrevano gli estremi per una divulgazione verso l’esterno di dati e notizie. Osservò, di conseguenza, che il residuo addebito, relativo al mancato funzionamento del torrino di estrazione, pur riguardando un caso di scarsa diligenza e competenza nell’assolvimento dei compiti lavorativi, era sanzionato dall’art. 69 del CCNL con la multa, sanzione conservativa prevista per irregolarità del servizio, abusi, disattenzioni di natura involontaria, mancanza di diligenza nei propri compiti nel caso in cui non abbiano il carattere di gravità, nè abbiano arrecato danno. Concluse affermando che l’addebito residuo, in mancanza, tra l’altro, di contestazione specifica in ordine a danni cagionati, era inidoneo a giustificare il licenziamento intimato.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società sulla base di tre motivi, illustrato con memorie. Il lavoratore resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va esaminata preliminarmente la questione proposta con il controricorso dal lavoratore, il quale deduce l’inammissibilità del ricorso per l’omessa formulazione dei quesiti di diritto a mente dell’art. 366 bis c.p.c. La stessa è infondata. La norma invocata, abrogata con la L. n. 69 del 2009, non trova applicazione al ricorso in argomento, poichè la sentenza impugnata risulta depositata successivamente all’entrata in vigore della legge menzionata, la quale, all’art. 58, u.c., prevede, in deroga alla disciplina generale, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 47 stessa Legge (contemplante anche l’abrogazione dell’art. 366 bis, relativo al quesito di diritto) “alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato… successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Vengono, quindi, di seguito esaminati i motivi di ricorso.

2. Con il primo motivo la società deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e falsa applicazione dell’art. 69 del CCNL piccola e media industria metalmeccanica in relazione all’art. 2110 c.c., comma 2 e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Rileva che, avendo ricevuto il R. la contestazione di addebito nel corso del periodo di congedo per malattia, il procedimento disciplinare doveva ritenersi automaticamente sospeso fino alla cessazione del congedo.

2.2. Il primo motivo di censura è inammissibile, poichè, non risultando trattata in sentenza la questione relativa alla presunta sospensione del termine nel corso del periodo di congedo per malattia, la ricorrente non deduce, corredando la deduzione con le necessarie allegazioni documentali, elementi dai quali evincere che la questione sollevata in sede di ricorso per cassazione fosse stata già prospettata nelle fasi di merito. Va richiamato in proposito il principio, dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi, in forza del quale “qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione” (Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013, Rv. 627975).

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Rileva che la motivazione in forza della quale il giudice di primo grado aveva ritenuto che nel fax oggetto della terza violazione disciplinare non erano rinvenibili dati riservati e, pertanto, non ricorrevano gli estremi per la divulgazione verso l’esterno di dati e notizie protetti, era palesemente apparente, poichè dalla lettera della medesima non si comprendeva perchè mai una trasmissione via fax contenente dati protetti dal RUD, inviata dal R. a un responsabile della sua datrice di lavoro presente in altra sede, non integrasse divulgazione non consentita di dati riservati.

3. La censura, per come formulata, non merita accoglimento. Con riferimento al vizio di motivazione, si rileva che il tenore dell’art. 360 c.p.c., n. 5 vigente ratione temporis, nel testo novellato ex L. n. 134 del 2012, non consente la denuncia, come si legge nel ricorso, di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ma, piuttosto, di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. In proposito, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831), il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

Gli indicati parametri non risultano rispettati nella specie, posto che il “fatto” storico di cui sarebbe stato omesso l’esame, e cioè il contenuto del fax inviato dal dipendente alla ditta, è stato in realtà valutato dalla Corte territoriale, la quale all’esito dell’esame ha tratto le proprie conclusioni, ritenendo non integrate le violazioni a tutela della riservatezza dei dati. Il ragionamento, condivisibile o no, sfugge al sindacato di legittimità sulla motivazione come risultante a seguito della riforma del 2012.

Per le ragioni indicate, in presenza della valutazione di cui si è detto, non è neppure ravvisabile un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 4 per motivazione apparente, tale dovendosi ritenere la motivazione che “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01). La descritta situazione non è ravvisabile nella specie, laddove il ragionamento posto a base della decisione è adeguatamente enunciato, tanto che sullo stesso si appuntano le critiche del ricorrente riguardo alla violazione dell’obbligo di riservatezza.

4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e falsa applicazione dell’art. 69 del CCNL piccola e media industria metalmeccanica, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Censura la statuizione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto che le mancanze di cui all’addebito sub 2 riguardassero contestazioni relative a scarsa diligenza e competenza nell’assolvimento dei compiti lavorativi, per la quale l’art. 69 del contratto collettivo prevedeva la sanzione della multa, in mancanza del carattere della gravità dell’addebito e del danno derivante dalla condotta. Rileva che gli enunciati della Corte territoriale violano la L. n. 604 del 1966, art. 3 e l’art. 69 del CCNL, avendo la stessa obliterato del tutto di considerare il concetto di giustificato motivo di licenziamento e le possibili ripercussioni della condotta accertata, tanto grave da porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e da incidere irrimediabilmente sull’elemento fiduciario, anche in ragione dei precedenti disciplinari. Richiama l’orientamento giurisprudenziale in forza del quale la giusta causa di licenziamento è nozione legale ed il giudice non è vincolato alle previsioni del contratto collettivo.

4.2. Anche il terzo motivo, formulato con esclusivo riferimento alla contestazione di negligenza di cui al secondo addebito disciplinare, è privo di fondamento. La Corte d’appello, infatti, ha correttamente interpretato la norma collettiva, compiendo una valutazione che investe il carattere di mera negligenza delle condotte, l’assenza di contestazione di danni conseguenti e la mancanza di reiterazione delle condotte nel tempo, con sola eccezione per un precedente risalente. Il ragionamento dei giudici di merito, inoltre, si rivela conforme ai criteri che, secondo l’orientamento costantemente espresso da questa Corte di legittimità, presiedono alla valutazione in ordine alla giusta causa-giustificato motivo di licenziamento, richiedente la ricorrenza di una “grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare” (Sez. L, Sentenza n. 6498 del 26/04/2012, Rv. 622158). Neppure risulta sindacabile il giudizio di proporzionalità della sanzione, rimesso al giudice di merito secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda per tutte Cass. Sez. L, Sentenza n. 6848 del 22/03/2010, Rv. 612262: “In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all’illecito commesso – rimesso al giudice di merito – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto, e l’inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., sicchè l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto”).

5. Con ricorso incidentale il lavoratore deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del CCNL “piccola e media industria metalmeccanica” in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Rileva che la pronuncia è viziata per quanto riguarda il mancato accoglimento della richiesta di indennità di trasferta ex art. 7 CCNL di categoria. Osserva che non può essere qualificato provvedimento di trasferimento definitivo quello attinente a un rapporto di appalto presso la sede di soggetto diverso dalla società datrice, con la conseguenza che ricorrono i presupposti per la corresponsione dell’indennità di trasferta.

5.1. Anche il motivo di ricorso incidentale è privo di fondamento, poichè il provvedimento di trasferimento può ben trovare origine in un’esigenza di carattere duraturo, quale è, nella specie, quella connessa a un contratto di appalto. Ricorrendo, pertanto, un’ipotesi di vero e proprio trasferimento non sono ravvisabili i presupposti per la corresponsione dell’indennità di trasferta.

6. Sulla base di quanto argomentato devono essere rigettati entrambi i ricorsi. In ragione della reciproca soccombenza le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, sono compensate per un terzo e poste per i residui due terzi a carico del ricorrente principale secondo il criterio della prevalenza.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Condanna il ricorrente principale al pagamento dei due terzi delle spese del giudizio di legittimità, compensate per il residuo terzo, liquidate complessivamente in Euro 6.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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