Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6987 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 12/03/2021), n.6987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18380/2013 R.G. proposto da:

J.T.T., D.S.N. e dalla società JANET s.n.c.

di D.S.N. in persona del liquidatore pro tempore tutti

rappresentati e difesi giusta delega in atti dall’avv. Gabriele de

Majo (PEC gabrieledemajo.ordineavvocatiroma.orq) con domicilio

eletto in Roma presso il ridetto difensore in via Salaria n. 332;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 5/2/13 depositata il 15/01/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

30/09/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello dell’Ufficio e respinto l’appello incidentale dei contribuenti, con ciò dichiarando legittimi gli atti impugnati, avvisi di accertamento per IVA, IRPEF, ed IRAP 2006;

– avverso la sentenza di seconde cure propongono ricorso per cassazione i contribuenti con atto affidato a tre motivi e memoria; resiste l’Amministrazione con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2700 e 2702 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR reso motivazione gravemente contraddittoria senza chiarire le ragioni in forza delle quali si è ritenuto di disattendere il contenuto di un atto pubblico ritenendo più attendibile un facsimile di contratto preliminare non firmato, nè datato, nè compilato quanto ai nomi delle parti, nè rinvenuto presso i contribuenti;

– il secondo motivo si incentra sul difetto di motivazione, sulla motivazione incongrua o contraddittoria su un punto decisivo della controversia per avere la CTR ritenuto prevalente sulle risultanze di atti pubblici il valore indiziario di “estremo rilievo” attribuito al facsimile di contratto preliminare;

– i motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro in quanto costituenti nella sostanza una medesima censura; gli stessi risultano in concreto inammissibili;

– infatti, poichè la sentenza risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012, vale a dire il 15 gennaio 2013, trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012); tal disposizione, per l’appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, quindi anche alla pronuncia qui gravata, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

– conseguentemente, poichè formulata in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, la censura avente per oggetto il difetto di motivazione non è consentita a deve esser dichiarata inammissibile; è costante l’orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

– conseguentemente, il ricorso è rigettato;

– le spese sono regolate dalla soccombenza;

– va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte ricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

 

 

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