Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6987 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 6987 Anno 2016
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA

sul ricorso 6452-2011 proposto da:
PEROSINO

FERNANDA

PRSFNN33L70H150B,

ANFRA

SRL

96630360012 in persona del suo amministratore unico e
legale rappresentante ANNA CARMELA LOCANTORE,.
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIEMONTE 39,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI,
che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
MARCO WEIGMANN, TERESIO BOSCO giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

1

Data pubblicazione: 11/04/2016

BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA S.C.
00167340041 in persona del Presidente pro tempore
FRANCESCO BEDINO, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO DEL RINASCIMENTO 11 C/0 LIBERAL S.R.L.,
rappresentata e difesa dall’avvocato PATRIZIA BUGNANO,

margine del controricorso;
– controricorrente contro

OSELLA MADDALENA,

TIZI.GIO S.S.,

GIO.

AS S.S.

91021940043, GIOANNINI GIOVANNI GNNGNN63D128791P,
ASTEGIANO O ASTEGGIANO GIOVANNI STGGNN35M01I316Q, GHIA
GIUSEPPE;
– intimati –

Nonché da:
TIZI.GIO S.S., GIO.AS S.S. in persona dei rispettivi
legali rappresentanti in carica TIZIANA GIOANNINI e
GIOVANNI GIOANNINI, GIOANNINI GIOVANNI, ASTEGGIANO
GIOVANNI elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio
dell’avvocato CONTANTI MARIO, che le rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ORESTE CAGNASSO e
MARCO D’ARRIGO giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

2

che la rappresenta e difende giusta procura speciale a

BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA S.C.
00167340041 in persona del Presidente pro tempore
FRANCESCO BEDINO, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO DEL RINASCIMENTO 11 C/0 LIBERAL S.R.L.,
rappresentata e difesa dall’avvocato PATRIZIA BUGNANO,

margine del controricorso;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro

GHIA GIUSEPPE, OSELLA MADDALENA, ANFRA SRL, PEROSINO
FERNANDA in proprio;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1336/2010 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 07/09/2010, R.G.N. 1431/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/01/2016 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI;
udito l’Avvocato PATRIZIA BUGNANO;
udito l’Avvocato SABINA LORENZELLI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;

3

che la rappresenta e difende giusta procura speciale a

SVOGIMENTO DEL PROCESSO
Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vaggienna, soc. coop. a
r.1.,

creditrice di Giuseppe Ghia e di Maddalena Osella,

fideiussori di Ghia Strutture s.r.l. e di Dolmen s.r.1., convenne
innanzi al Tribunale di Alba garanti e garantiti, la società

legale rappresentante della stessa, le società semplici Tizi.Gio.
e Gio.AS., nonché i rispettivi legali rappresentanti, Giovanni
Gioannini e Giovanni Asteggiano, chiedendo che venisse accertato
che gli atti di vendita in data 20 giugno 2002, a rogito notar
Perotti, e 3 giugno 2002, a rogito notar Bonanno, erano simulati o
comunque conclusi in frode ai creditori,

ex art. 2901 cod. civ.,

con ogni conseguente pronuncia.
Con il primo di tali contratti Giuseppe Ghia aveva venduto alla
società semplice Edoardo un fabbricato di due piani fuori terra,
sito in Carmagnola, Piazza Martiri 22; con il secondo, Giuseppe
Ghia e sua moglie Maddalena Osella avevano venduto alle società
semplici TIZI.GIO e GIO.AS . le unità immobiliari costituenti il
fabbricato sito in Carmagnola, via Virle 4.
Tutti i convenuti, a eccezione di Giovanni Gioannini e di Giovanni
Asteggiano, si costituirono in giudizio, chiedendo la reiezione
dell’avversa domanda.
Con sentenza del 13 aprile 2006 il giudice adito la rigettò.
Il gravame proposto dalla soccombente Banca avverso detta
pronuncia è stato accolto dalla Corte d’appello di Torino che, con
la sentenza ora impugnata, depositata in data 7 settembre 2010, ha

4

semplice Edoardo, Fernanda Perosino, sia in proprio che quale

ej– –

dichiarato la simulazione assoluta delle due vendite innanzi
menzionate.
Il ricorso proposto da ANFRA s.r.l. (già Edoardo s.s.) e da
Fernanda Perosino avverso detta sentenza è affidato a cinque
motivi.

Banca di Credito Cooperativo di Bene Vaggiena, a Giuseppe Ghia, a
Maddalena Osella, alle società semplici TI.ZI.GIO. e GIO.AS ., a
Giovanni Gioannini e a Giovanni Asteggiani.
Con autonomo ricorso, notificato in data 7 giugno 2011, le società
semplici TI.ZI.GIO. e GIO.AS . nonché Giovanni Gioannini e Giovanni
Asteggiani hanno impugnato la medesima sentenza sulla base di tre
motivi.
A entrambe le impugnazioni ha resistito con distinti controricorsi
Bene Banca di Credito Cooperativo di Bene Vaggiena s.c.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

I ricorsi proposti avverso la stessa sentenza sono stati

riuniti

ex

art. 335 cod. proc. civ.

Partendo dal ricorso di ANFRA s.r.l. e di Fernanda Perosino, con
il primo motivo le ricorrenti denunciano, ex art. 360, nn. 3 e 4,
cod. proc. civ., violazione degli artt. 291, secondo comma, 347,
359 cod. proc. civ., in relazione all’art. 83 cod. proc. eiv. e
2498 cod. civ.
Oggetto delle censure è la declaratoria di contumacia di Edoardo
s.r.l. pronunciata dalla Corte territoriale per essersi costituita

5

Esso è stato notificato in varie date tra il 3 e il 7 marzo a Bene

in giudizio l’ormai cessata società semplice, in persona del suo
amministratore Fernanda Perosino.
2 Le critiche non hanno pregio.

Non ignora il collegio che la linea difensiva delle impugnanti
trova un aggancio nel principio, assolutamente consolidato nella

una società da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge non si
traduce nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa
creazione di un altro, in luogo di quello precedente, ma configura
una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo ente,
la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad
esso fanno capo (cfr. Cass. civ. 10 febbraio 2009, n. 3269);
nonché nel correlato criterio per cui la procura generale
litem,

prevista dall’art.

2 ° co.

83,

cod. proc.

civ.,

ad
se

proveniente dall’organo della società abilitato a conferirla,
resta valida e imputabile alla persona giuridica finché non venga
revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell’organo
o della persona medesima (cfr. Cass. civ. 22 maggio 2007, n.
11847).
3 All’accoglimento del mezzo osta tuttavia il dirimente rilievo
che la denuncia di vizi di attività del giudice non tutela
l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma
garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente
subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del
denunciato

error in procedendo,

di talché, qualora la ricorrente

non indichi lo specifico danno subito, l’addotto errore non

6

giurisprudenza di legittimità, secondo cui la trasformazione di

(k

acquista rilievo idoneo a determinare la cassazione della sentenza
impugnata (confr. Cass. civ. 20 marzo 2014, n. 6521; Cass. civ. 22
aprile 2013, n. 9722; Cass. civ. 19 febbraio 2013, n. 4020).
Ora, nella fattispecie, le esponenti neppure hanno indicato quale
lesione sia ad esse derivata dall’intervenuta declaratoria di

difetta, in definitiva, di decisività.
4

E bene precisare che il mancato accoglimento del motivo non

osta allo scrutinio – per quanto si vedrà positivo – delle altre
censure. Sta di fatto, invero – e in un certo senso specularmente
– che la resistente Banca, pur avendo evocato nella sua memoria
il disposto dell’art. 346 cod. proc. civ., in ordine alle domande
ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado e non
espressamente riproposte in appello, non ha poi esplicitato da
quali deduzioni le ricorrenti sarebbero, in tesi, decadute in
forza della predetta disposizione, né esse risultano per altro
verso indicate in sentenza. Il che indirettamente conferma la
sostanziale neutralità, ai fini che qui interessano, della
dichiarazione di contumacia.
5.1 Con il secondo mezzo si deduce,

ex art. 360, n. 5, cod. proc.

civ., mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine
alla positiva valutazione della volontà dei contraenti di
stipulare una compravendita meramente fittizia.
Le critiche si appuntano segnatamente contro l’apprezzamento, in
termini di inequivoca volontà di smobilizzo,

della cessione della

proprietà di più unità immobiliari facenti parte di un unico

7

contumacia della s.r.l. Edoardo, di talché la loro doglianza,

fabbricato, evidenziandosi al riguardo che, a tutto voler
concedere, si tratterebbe di volontà esattamente contraria a
quella dì conservare il bene per sé e quindi in irriducibile
contrasto con la ritenuta fondatezza della domanda di simulazione.
Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 451

cod. civ., 5, lett.

d)

coma, cod. proc. civ.,

107 e 108 d.P.R. n. 396 del 2000, 70, primo

ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., le

ricorrenti prospettano che, sulla base di una deposizione
testimoniale, resa peraltro in maniera dichiaratamente

stentata,

il decidente abbia ritenuto che Maddalena Osella, moglie di

q
Giuseppe Ghia, fosse parente di Paolo Osella, e quindi parente o

affine

della madre dello stesso, Fernanda Perosino, da tanto

inferendo la conoscenza, da parte dell’amministratrice della
società acquirente, della necessità in cui versava l’alienante di
liquidare il patrimonio per sfuggire ai creditori.
Non avrebbe il decidente considerato che uno status personale non
si presta né a un accertamento incidentale, né a ricostruzioni a
mezzo di prove orali, risultando esso dalle registrazioni di stato
civile. Ribadiscono, in ogni caso, che saremmo in presenza di un
caso di semplice omonimia.
5.3

Con il quarto mezzo le impugnanti deducono mancanza di

motivazione circa la ritenuta prova, ex art. 2697 cod. civ.,
dell’esistenza dei presupposti della simulazione assoluta,
1414, primo comma, cod. civ.,

ex art.

ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.,

avendone il decidente apoditticamente affermato la sussistenza,
senza dare minimamente conto degli elementi dal quali aveva

8

5.2

JJ

desunto la volontà delle parti di porre in essere un contratto
meramente apparente e ignorando le numerose emergenze, come il
carteggio intercorso, in epoca successiva al trasferimento
immobiliare, tra società acquirente e conduttrice dei locali
adibiti a negozio.
Con il quinto motivo le esponenti denunciano ogni sorta di

vizio motivazionale con riferimento al preteso accordo simulatorio
nonché in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2729
cod. civ.,

ex

art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

Sostengono che il giudice di merito avrebbe fatto malgoverno della
giurisprudenza di legittimità posto che i fatti noti dai quali
aveva desunto, secondo gli schemi del ragionamento presuntivo,
quelli ignoti, quali il rapporto di parentela o affinità tra
Maddalena Osella e Fernanda Perosino e la conseguente
consapevolezza, da parte di questa, della situazione patrimoniale
e della volontà di smobilizzo dell’alienante, non erano affatto
certi.
6

Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente

per la loro evidente connessione, sono fondate nei sensi che qui
di seguito si vanno a precisare.
La Corte territoriale ha desunto da una deposizione testimoniale
della quale non ha nascosto i caratteri problematici, un rapporto
di parentela o affinità tra la moglie del Ghio e la Perosino e,
sulla base di tale assunto, è approdata al convincimento che
all’amministratore della società acquirente fossero note le
difficoltà economiche e la volontà di smobilizzo dell’alienante.

9

5.4

.°*——,

Ora, escluso che l’accertamento del predetto rapporto integrasse
una questione pregiudiziale in senso tecnico, riguardando un punto
che né rivestiva un rilievo autonomo, né costituiva un antecedente
logico necessario, di fatto o di diritto, rispetto alla decisione
della controversia principale (cfr. Cass. civ. 12 luglio 2005, n.

disposto dell’art. 2727 cod. civ., il fatto ignorato – id

est la

conoscenza che alla vendita del cespite l’alienante si fosse
deciso al fine di evitarne l’apprensione da parte dei creditori è stato desunto da un fatto che non può ritenersi noto nei termini
predicati dalla disposizione codicistica menzionata. Non può
invero trascurasi che la Corte territoriale ha basato le sue
inferenze indiziarle

su una pretesa contiguità familiare neppure

esattamente individuata, in un contesto in cui l’esatta conoscenza
del dato, in quanto unico elemento oggettivo dell’allegato
carattere simulato della cessione, era indispensabile al fine di
valutarne la portata indiziante.
7 Se è infatti indiscutibile che, in tema di prova per presunzioni
della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del
merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli elementi
emersi dalla compiuta istruttoria, valutandoli non solo
analiticamente, ma anche nella loro globalità all’esito di un
giudizio di sintesi, incensurabile in sede di legittimità se
adeguatamente motivato, nondimeno non si sottrae al sindacato di
questa Corte Regolatrice il vaglio della corretta composizione
della piattaforma indiziante di riferimento, nella quale, in base

10

14578), quel che in questa sede rileva è che, in violazione del

alla legge, e al fine di evitare ordalie giudiziarie, possono
entrare solo fatti rigorosamente noti. E tanto in disparte dai
requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti
dall’art. 2729 cod. civ. perché gli indizi possano assurgere al
rango di prova presuntiva.

merito in ordine alla trasparente volontà di smobilizzo e alle
chiare finalità liquidatorie della vendita, perché tali
argomentazioni, in un contesto in cui non risulta neppure indagato
il profilo della mera apparenza della stessa – attraverso indici
sintomatici, quali la mancata apprensione del bene da parte
dell’acquirente

ragionevolmente si sarebbero prestati a

sorreggere più una decisione di

accoglimento dell’azione

revocatoria che una positiva valutazione di quella di simulazione.
Si ricorda in proposito che, in considerazione della diversità di
presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad
azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non
è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene,
il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei
creditori, ma è necessario provare specificamente che questa
alienazione

colorem habet substantiam vero nullam,

nel senso che

né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto,
né l’altra parte abbia inteso acquisirla.
Ne deriva che, in accoglimento dei motivi di ricorso in esame, la
sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le

11

8 Del tutto inappaganti sono poi le deduzioni del giudice di

spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino
in diversa composizione.
8 Non supera invece il preventivo vaglio di ammissibilità il
ricorso delle società semplici TI.ZI.GIO. e GIO.AS . nonché di
Giovanni Gioannini e di Giovanni Asteggiani.

la notifica il 6 giugno del 2011, mentre quello di ANFRA era stato
recapitato alle predette parti il 3 e il 7 marzo del 2001.
Ora, il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro
una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la
notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano
essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò,
nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il
controricorso. E ancorché quest’ultima modalità non possa
considerarsi essenziale, posto che ogni ricorso successivo al
primo si converte, a prescindere dalla forma assunta, in ricorso
incidentale, l’ammissibilità del mezzo resta in ogni caso
condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante
dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ.,
indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di
impugnazione in astratto operativi. Né tale criterio – è bene
precisarlo – trova deroghe con riferimento all’impugnazione di
tipo

adesivo

proposta

litisconsorte

dal

dell’impugnante

principale, sia che questa persegua l’intento di rimuovere il
medesimo capo della sentenza, sia che si appunti avverso capi
diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione (cfr.

12

Mette conto all’uopo evidenziare che esso è stato presentato per

Cass. civ. 22 settembre 2015, n. 18696;

Cass. civ. 28 settembre

2015, n. 19165; Cass., civ. 12 luglio 2005, n. 14578).
Ne deriva che il ricorso di TIZI.GIO e litisconsorti deve
ritenersi tardivo.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna degli

cui al dispositivo.
P.Q.M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibile
il ricorso di TI.ZI.GIO. s.s., di GIO.AS . s.s., di Giovanni
Gioannini e di Giovanni Asteggiani e condanna i ricorrenti al
pagamento, in favore della Bene Banca di Credito Cooperativo di
Bene Vagienna, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi
euro 8.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre spese
generali e accessori, come per legge; rigetta il primo motivo di
ricorso di Anfra s.r.l. e di Fernanda Perosino; accoglie gli altri
nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in
relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità,

alla

composizione.
Roma, 20 gennaio 2016

Corte

d’appello

di Torino in diversa

impugnanti al pagamento delle spese di giudizio nella misura di

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