Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6987 del 03/03/2022
Cassazione civile sez. II, 03/03/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 03/03/2022), n.6987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28074/2018 proposto da:
F.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
PAISIELLO 12, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TERENZI, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PERUGINA, IN PERSONA
DEL LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 778/2018 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata
il 30/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/11/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
Che:
1. Con sentenza n. 861/2015 il Giudice di pace di Perugia ha respinto l’opposizione, proposta da Fe.Fi.An. in rappresentanza del figlio minorenne Fe.Fi.Al., alla sanzione amministrativa del pagamento di Euro 702,67 e della perdita di dieci punti della patente, oltre alle sanzioni accessorie del ritiro della patente e del fermo amministrativo del veicolo, per la violazione dell’art. 186-bis C.d.S., comma 3 e art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), in quanto guidava in stato di ebrezza un veicolo c.d. minicar.
2. Fe.Fi.Al. (divenuto maggiorenne) ha impugnato la sentenza. Il Tribunale di Perugia, con sentenza 30 maggio 2018, n. 778, ha rigettato il gravame.
3. Avverso la pronuncia F.F.A. ricorre per cassazione.
L’intimata Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Perugia non ha proposto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
I. Anzitutto va esaminato il profilo della tempestività del ricorso, notificato in data 20 settembre 2018 nei confronti della sentenza del Tribunale di Perugia pubblicata il 30 maggio 2018 e notificata al ricorrente a mezzo posta elettronica certificata il 21 giugno 2018.
Il ricorrente contesta la validità della notificazione della sentenza n. 778/2018, in quanto questa non risulta estratta dal fascicolo telematico, mancando le specifiche indicazioni “che dovrebbero riscontrarsi al lato della sentenza e su ogni pagina, nonché in alto alla stessa, con indicazione del numero della sentenza, della data di pubblicazione, del ruolo generale”.
Il Collegio rileva che, in effetti, l’atto notificato al ricorrente è privo della indicazione della data di pubblicazione, essendo specificato il solo numero di ruolo, così che la sentenza è da ritenersi invalidamente notificata, con applicazione del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., e la conseguente tempestività della proposizione del ricorso.
II. Il ricorso è articolato in tre motivi.
A. I primi due motivi sono strettamente connessi e vanno pertanto congiuntamente esaminati.
1) Il primo motivo denuncia “violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in materia di valutazione ed esame delle prove, alla luce altresì dell’art. 2797 c.c. e della L. n. 689 del 1981; contraddittorietà della tesi interpretativa a cui giunge il Tribunale di Perugia; violazione degli artt. 24 e 97 Cost.”: la sentenza impugnata ha illegittimamente negato all’esponente la possibilità di fornire prova contraria del compimento del presunto illecito (mediante documentazione e dichiarazioni testimoniali, anche in relazione al funzionamento dell’apparecchiatura di rilevazione).
2) Il secondo motivo contesta “violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in materia di ammissione dei mezzi di prova; degli artt. 186 e 186-bis C.d.S.; del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379; della circolare n. 300/A/1/42175/109/42 del 29 dicembre 2005; degli artt. 24 e 97 Cost.; illogica, carente ed erronea motivazione in relazione alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dal ricorrente”: il Tribunale ha erroneamente affermato che non vi è l’obbligo nella materia in esame di avvisare il soggetto che deve sottoporsi ad alcol test della possibilità di farsi assistere da un difensore; il Tribunale ha inoltre erroneamente affermato che non è necessaria la stampa dei risultati delle rilevazioni dell’alcooltest e che non vi è necessità di provare il corretto funzionamento dell’apparecchiatura di rilevazione.
Tra le censure sollevate dai due motivi assumono carattere logicamente prioritario quella concernente la necessità dell’avviso della possibilità di avvalersi di un difensore e quella relativa alla necessità della prova del corretto funzionamento dell’apparecchiatura di rilevazione.
Le due censure sono fondate. L’affermazione del Tribunale, secondo la quale l’obbligo di dare l’avviso della possibilità di farsi assistere da un difensore sarebbe inapplicabile al procedimento di accertamento della sanzione amministrativa, si pone infatti in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte per cui “in tema di sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., l’accertamento strumentale dello stato di ebrezza alcolica (mediante alcooltest o etilometro) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, che impone a quest’ultima di dare avviso, al soggetto che vi sia sottoposto, della facoltà di farsi assistere da un difensore” (così Cass. n. 28/2021). Il Tribunale ha poi sostenuto che è a carico del trasgressore l’onere di provare la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato e che la mancata dimostrazione del funzionamento dell’apparecchio non inficia l’attendibilità dell’accertamento della violazione. In tal modo il Tribunale si è posto in contrasto con l’orientamento di questa Corte secondo il quale “il verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’attestazione della verifica che l’apparecchio da adoperare per l’esecuzione del c.d. alcooltest è stato preventivamente sottoposto alla prescritta e aggiornata omologazione e alla indispensabile corretta calibratura; l’onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla pubblica amministrazione poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria” (così Cass. n. 1921/2019).
B. La fondatezza di tali censure comporta l’assorbimento delle altre censure fatte valere con i primi due motivi, nonché l’assorbimento del terzo motivo che fa valere in via subordinata “violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater” per avere il Tribunale erroneamente dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
III. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alle censure accolte e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Perugia, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso nel senso di cui in motivazione, assorbite le restanti censure e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Perugia, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 23 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022