Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6986 del 25/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6986 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 6303-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
ITALTRACTOR ITM SPA 01731300362 in persona del Vice
Presidente Amministratore delegato e legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 9,
presso lo studio dell’avvocato PERRONE LEONARDO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARINI GIUSEPPE,
giusta procura speciale ad litem per atto notaio Marco Orlandoni di
Bologna, in data 14.3.2012, n. rep. 18.939, che viene allegata in atti;controricorrente e ricorrente incidentale

Data pubblicazione: 25/03/2014

- ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 33/2/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di POTENZA del 18.6.2010, depositata 11 20/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

COSENTINO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Leonardo Perrone che insiste
per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ricorre contro la società Italtractor ITM spa per la
cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della
Basilicata, riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto fondata una
istanza di rimborso IVA proposta dalla contribuente all’Ufficio nel 2006 e
avente ad oggetto il credito esposto nella dichiarazione annuale presentata per
l’anno d’imposta 1998.
Secondo l’Ufficio il rimborso non competeva perché la relativa istanza era stata
presentata senza la compilazione del modello VR e dopo il decorso del termine
biennale di cui all’articolo 21 D.Lgs. 546/92.
La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria decisione

05/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

affermando che, “qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione
un credito di imposta” la omessa presentazione del modello VR non

determinerebbe alcuna decadenza dal diritto al rimborso, il cui esercizio non
sarebbe soggetto a decadenza ma solo alla prescrizione ordinaria decennale.

Ric. 2012 n. 06303 sez. MT – ud. 05-02-2014
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e.i

Nel ricorso dell’Agenzia delle Entrate si denuncia la violazione degli articoli
38 bis DPR 633/72 e 21 D.Lgs. 546/92, affermando che, contrariamente a
quanto ritenuto dal giudice territoriale, la disciplina fissata da tali diposizioni
prevede che il rimborso dell’IVA versata in eccesso, ove non richiesto mediante
compilazione del modello VR, debba essere richiesto con istanza “atipica” da

546/92.

Si costituisce la società intimata con controricorso, svolgendo argomentazioni a
sostegno della soluzione giuridica adottata nella pronuncia impugnata,
chiedendone la conferma. Propone, altresì, ricorso incidentale condizionato,
censurando la statuizione con cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente
individuato il momento di “consolidamento” del credito del contribuente in
base alla decorrenza di due anni e tre mesi dalla data di presentazione della
dichiarazione e non piuttosto al 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello in cui la stessa dichiarazione è stata presentata, coincidente con la
decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento e rettifica (ex art. 57, d.p.r.
633/72).

La controricorrente, all’esito della notifica della relazione ex art. 380 bis, c.p.c.
ha depositato memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo appare parzialmente fondato, nei limiti che di seguito si precisano.
La più recente giurisprudenza di questa Corte si è assestata nel senso che, in
tema di rimborso dell’ IVA, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o
restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente – da considerarsi
già presentata con la compilazione del campo che riguarda la richiesta di
rimborso del credito nel modello di dichiarazione fiscale annuale (sia essa la
dichiarazione annuale IVA o il Modello Unico)

Rie. 2012 n. 06303 sez. MT – ud. 05-02-2014
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dalla presentazione del

presentare entro il termine di decadenza residuale di cui all’articolo 21 D.Lgs.

modello “VR”, che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis, comma primo, del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque,
adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del
rimborso.
Da quanto sopra consegue che, una volta che il diritto al rimborso del credito

colonna) della dichiarazione annuale (dichiarazione annuale IVA o Modello
Unico), la successiva ulteriore richiesta di rimborso, pur formulata senza
l’utilizzo del modello “VR”, non può considerarsi assoggettata al termine
biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946
cod. civ. (si vedano, in tal senso, le pronunce nn. 20039/11, 7684/12,
15229/12, 4002/13, 8813/13).
Per l’esatta intelligenza di tale orientamento va tuttavia sottolineato che perché
la domanda di rimborso possa ritenersi formulata già nella dichiarazione
annuale (dichiarazione IVA o Modello Unico) non basta che in tale
dichiarazione sia esposta l’eccedenza di IVA versata, ma è necessario che di tale
eccedenza (che ordinariamente sarebbe destinata ad esser portata in detrazione,
non chiesta in rimborso) sia espressamente richiesto il rimborso, mediante la
compilazione del campo (quadro, rigo e colonna) appositamente dedicato alla
richiesta di rimborso dell’eccedenza IVA. Si veda in tal senso, in particolare, la
citata sentenza n. 15229/12, che in motivazione precisa: “l’indicazione del
credito nella dichiarazione Iva non implica, di per sé, la manifestazione di
volontà di ottenimento del rimborso, dovendo al riguardo verificarsi se nella
compilazione della dichiarazione annuale possa in concreto rinvenirsi
l’esplicitazione di una tale volontà”; per poi affermare che – quando in linea di
fatto risulti accertato che nella dichiarazione annuale il contribuente abbia
manifestato inequivocabilmente, compilando i quadri all’uopo destinati, la
volontà di rimborso dell’eccedenza IVA — “l’omessa compilazione (e contestuale
presentazione) del mod. VR, se anche determinativa della irregolarità formale
nel senso sopra detto, e impeditiva, quindi, di una corrispondente pretesa del
contribuente a che il procedimento di esecuzione del rimborso potesse avere
inizio, non ha avuto l’effetto di rendere la manifestazione di volontà
Ric. 2012 n. 06303 sez. MT – ud. 05-02-2014
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IVA sia stato esercitato con la compilazione del pertinente campo (quadro, rigo,

giuridicamente irrilevante. E dunque, in seno a una esegesi sostanzialistica,
non ha eliminato la connessa sua configurazione quale domanda di rimborso
‘fatta in sede di dichiarazione” ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis,
comma 1.”
Alla stregua di tali principi la censura di violazione dell’articolo 38 bis d.p.r.

perché la Commissione Tributaria Regionale – dopo aveva riferito, in linea di
fatto, che il contribuente aveva “indicato in sede di dichiarazione annuale il
credito cui ritiene di avere diritto” – ha basato la propria decisione
sull’affermazione di diritto che “in tema di imposte sui redditi, qualora il
contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non
trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di
decadenza previsto dall’articolo 38 del d.p.r. 29/9/73 numero 602”. Tale
affermazione – a prescindere dalla incongruità del richiamo alla disciplina delle
imposte sui redditi in un giudizio in cui si controverte di rimborso IVA – è
comunque errata, in riferimento al rimborso IVA, giacché, per poter ravvisare
nella dichiarazione annuale IVA o nel Modello Unico una valida domanda di
rimborso (e quindi per poter giudicare la reiterazione di tale domanda
tempestiva fino a quando non sia decorso il termine decennale di
prescrizione), non è sufficiente, al contrario di quanto ritiene il giudice
territoriale, che sia “evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta”,
ma è necessario che detto credito di imposta formi oggetto di un’inequivoca
domanda di rimborso; vale a dire che il relativo importo risulti annotato nel
campo (quadro, rigo e colonna) che nel modulo di dichiarazione fiscale
(dichiarazione annuale IVA o Modello Unico) è destinato ad essere riempito
con l’indicazione delle somme richieste a rimborso.
Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza gravata cassata, con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale perché questa si attenga ai principi di
diritto sopra enunciati e, in applicazione degli stessi, verifichi se la
contribuente abbia richiesto il rimborso dell’eccedenza IVA nella dichiarazione
annuale per l’anno di imposta 1998 (dichiarazione annuale IVA o Modello
Unico), compilando il campo pertinente, appunto, alla richiesta di rimborso.

Ric. 2012 n. 06303 sez. MT – ud. 05-02-2014
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633/72, mossa dalla difesa erariale alla sentenza gravata, risulta fondata,

Quanto al ricorso incidentale proposto dalla contribuente, esso va dichiarato
inammissibile per carenza di interesse, poiché la contribuente è stata
totalmente vittoriosa in secondo grado e questa Corte ha più volte chiarito che
il ricorso incidentale, ancorché condizionato, è inammissibile se proposto dalla
parte vittoriosa allo scopo di ottenere una modifica della motivazione della

situazione sfavorevole al ricorrente, ossia una soccombenza (sentt. nn.
15504/00, 15829/02).

P.Q.M.
m,,,st4.44°14La Corte accoglie il ricorsc;, vcassa la sentenza gravata e rinvia la causa ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, che regolerà
anche le spese del presente giudizio; dichiara inammissibile il ricorso
incidentale.

Così deciso in Roma il 05 gennaio 2014.

sentenza impugnata dalla controparte, perché privo di interesse, mancando una

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