Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6986 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. II, 25/03/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 25/03/2011), n.6986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19722/2005 proposto da:

C.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA AURELIA 385, presso lo studio dell’avvocato SITZIA Andrea,

che la rappresenta e difende con l’avv. Italo Matronola, (revoca al

mandato difensivo, non risulta deposito di nomina nuovo difensore);

– ricorrente –

contro

G.G. difeso da se stesso, ex art. 86 c.p.c.,

(OMISSIS), G.T. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo

studio dell’avvocato GRASSIA GIANFRANCO;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento RG. 15489/04 del TRIBUNALE di ROMA,

depositata il 02/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A. – Con ricorso L. 13 giugno 1942, n. 794, ex artt. 28 e 29, gli avv.ti G. e G.T. hanno chiesto la liquidazione delle spese competenze e onorari ammontanti a complessivi Euro 4.053,19 comprensivi di IVA CPA per l’attività professionale espletata in favore di C.M. come da parcella depositata in atti. I ricorrenti assumevano di aver assistito la C. nel giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di Roma tra G.L., marito della predetta e il Condominio di (OMISSIS) nel quale la medesima era intervenuta volontariamente per ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti. Aggiungevano che dopo la revoca del mandato da parte del G. avevano rinunziato al mandato loro conferito dalla C.. Si costituiva la C. la quale contestava la richiesta eccependo di aver corrisposto ai legali quanto loro spettante, cioè, di aver corrisposto la somma di Euro 2000,00 pattuito quale compenso per l’intera attività professionale. Assumeva, inoltre, l’applicabilità del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, in forza del quale gli avvocati avevano diritto ad un unico onorario aumentato dal 20%, avendo difeso in giudizio più parti con la stesa posizione processuale. Il Tribunale di Roma con ordinanza del 28 novembre 2004 liquidava in favore degli avv.ti G. e G.T., nei confronti di C.M. la complessiva somma di Euro 1.617,44 oltre IVA e CPA, condannava la resistente alla refusione delle spese di lite.

Il Tribunale di Roma osservava: a) che non era stata fornita e neppure richiesta alcuna prova diretta a dimostrare l’asserito accordo intercorso fra le parti in ordine alla, misura del compenso;

b) nessuna prova era stata fornita dalla resistente in ordine all’avvenuto pagamento della somma di Euro 2.000,00.

Per altro la stessa doveva essere fornita documentalmente in quanto trattandosi di prova di un pagamento non era ammissibile la prova per testimoni in forza del combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c.; c) L’invocato del D.M. n. 585 del 2004, art. 5, non era applicabile, nella fattispecie giacchè dagli atti prodotti risultava che le domande proposte da G. e dalla C. erano del tutto diverse non solo nel petitum, ma, anche, nella causa petendi.

b) Per la cassazione di tale ordinanza emessa dal Tribunale civile di Roma ricorre C.M. con un unico motivo articolato in tre punti consegnato ad un atto di ricorso notificato il 14 luglio 2005.

Resistono gli avv.ti G. e G.T. con controricorso notificato il 4 ottobre 2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente va dichiarata infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dai controricorrenti, fondata sul fatto che il ricorso non era validamente sottoscritto, poichè il mandato è stato conferito agli avv. Italo Matronola e Andrea Sitzia e quest’ultimo non risulterebbe iscritto all’albo dei cassazionisti.

1.1. – Osserva questa Corte che il ricorso per cassazione è validamente sottoscritto anche da uno soltanto dei due o più difensori muniti di procura, solo quando il ministero difensivo sia loro affidato dalla parte senza l’espressa volontà di esigere l’espletamento congiunto dell’incarico atteso che, ai sensi dell’art. 1716 c.c., in caso di coesistenza di più mandati con lo stesso oggetto, ciascun mandatario è abilitato al compimento dell’atto se la delega non richieda l’azione congiunta (da ultimo Cass. sez. un., 17/07/2003, n. 11188).

1.2. – Sennonchè nel caso in cui il mandato sia stato conferito a due (o più) difensori, ed uno di essi non sia iscritto all’albo speciale, il problema che si pone è se la sottoscrizione di entrambi gli avvocati sia idonea a rendere ammissibile il ricorso, nonostante la sottoscrizione anche dell’avvocato non iscritto all’albo speciale.

1.2.a – Ora dai principi generali dettati in tema di procura alle lite (artt. 83 e 365 cod. proc. civ.) e dalla disciplina sostanziale di cui all’art. 1716 cod. civ., disciplinante l’ipotesi di pluralità di mandatari, discende che, ove il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi deve ritenersi legittimato al compimento di atti processuali, ivi compreso il ricorso per cassazione, che è valido, anche se sottoscritto da uno solo dei difensori nominati, a meno che risultano particolari limitazioni o una espressa volontà delle parti circa il carattere congiunto del mandato stesso (Cass. 08/03/2006, n. 4921; Cass. 29/03/2007, n. 7697). Sicchè, la presenza di una doppia sottoscrizione, in mancanza di una esplicita volontà delle parti circa il carattere congiunto del mandato, deve ritenersi un di più non necessario.

1.2.b. – Sotto un profilo strettamente processualistico con riferimento al solo art. 365 c.p.c., risposta al quesito della validità del ricorso in tale fattispecie è certamente positiva, in quanto, come sopra si è visto, ai fini dell’ammissibilità del ricorso è sufficiente la sottoscrizione di un solo avvocato cassazionista. Quindi, in relazione a tale norma, nella fattispecie era sufficiente la sottoscrizione del solo avv. Matronola Italo.

1.2.c. – D’altra parte, e comunque, a norma dell’art. 156 c.p.c., u.c., la nullità di un atto non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. E, risultando il ricorso sottoscritto da un difensore cassazionista, l’atto ha, in ogni caso, raggiunto il suo scopo di introdurre ritualmente il giudizio di cassazione.

2. – Con il primo e unico motivo C.M. lamenta – come da rubrica – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene la ricorrente: a) che vi era un rapporto di mandato professionale tra la stesso e gli avv.ti G.; b) che avrebbe errato il Tribunale per avere escluso la prova per testi circa il pagamento del debito, per quanto, nell’ipotesi in esame, ricorre un motivo di deroga alle previsioni degli art. 2721 e 2726 cod. civ., richiamati dallo stesso Collegio, che richiedono la prova per iscritto (la forma scritta ad probationem); c) che avrebbe errato il Tribunale di Roma per aver condannato C.M. alla rifusione delle spese del giudizio di 1^ grado, nonostante, abbia accolto l’istanza dei ricorrenti solo in parte. In particolare la ricorrente specifica: a) quanto al secondo dei profili, che l’art. 2721 c.c., coordinato con l’art. 2726 cod. civ., nell’escludere la prova per testimoni circa l’esistenza del contratto o il pagamento del debito al comma 2, precisa “tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto delle qualità delle parti della natura del contratto e di ogni circostanza”. La prospettazione fattuale e i riscontri probatori offerti al Giudice dalla stessa ricorrente, sostiene C. M., soddisfacevano indubbiamente i requisiti per superare i limiti imposti dalla norma. Nell’ipotesi C.M. è stata nell’impossibilità morale e materiale di procurarsi una prova per iscritto, perchè, malgrado le sue richieste, non poteva materialmente procurarsi la ricevuta del pagamento effettuato in quanto non rilasciata dall’avv. G. nè si trovava moralmente in grado di costringerlo ad emetterla contro la sua volontà. Non solo ma la stessa aveva effettuato il pagamento all’avv. G. in presenza di due testimoni e chiedeva espressamente nel proprio atto di costituzione di essere ammessa a provare tale circostanza. B) quanto al secondo dei profili, che il ricorso introduttivo tendeva all’accertamento elle spettanze degli avv.ti G., in misura doppia rispetto a quanto successivamente accertato dal Tribunale come effettivamente dovuto. Pertanto, essendovi stata da parte degli avv.ti G., ciò avrebbe dovuto spingere il Tribunale quantomeno a dimezzare se non compensare le spese del giudizio.

2.1. – La censura, sia pure formulata in forma generica, non merita di essere accolta. L’ordinanza del Tribunale di Roma non presenta nessuno dei vizi denunciati: 1) perchèha esplicitamente escluso, che la dimostrazione dell’avvenuto pagamento della somma di Euro 2.000,00, da parte di C.M. avrebbe potuto essere effettuata mediante prova testimoniale lasciando intendere di aver valutato in concreto la possibilità di una possibile deroga al principio di cui all’art. 2721 cod. civ.; 2) perchè il Tribunale, con una sua autonoma valutazione ha ritenuto di non dover compensare le spese di giudizio.

2.1. – Osserva questa Corte che l’ammissione della prova testimoniale, oltre i limiti di valore stabiliti dall’art. 2721 c.c., comma 1, costituisce un potere discrezionale del giudice, il cui esercizio non postula la considerazione di tutte le circostanze elencate a titolo esemplificativo nella norma citata, bensì può fondarsi sull’attribuzione ad una di esse di un’efficacia prevalente ed assorbente rispetto alle altre. Il giudice è tenuto a motivare adeguatamente le ragioni per cui intende derogare al divieto di cui all’art. 2721 c.c., comma 1, mentre, per consolidata giurisprudenza, non è tenuto ad esporre dettagliatamente le ragioni che lo convincono a non esercitare la facoltà di ammettere la prova.

D’altra parte, l’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta avrebbe potuto essere considerata ove nell’ipotesi fosse stato dimostrato che erano stato richiesto, per iscritto, l’invio della relativa fattura perchè in questa ipotesi, non solo vi era un indizio per iscritto, ma restava dimostrato l’impossibilità incolpevole di ottenere il documento di prova dell’avvenuto pagamento.

2.2. – E’ giurisprudenza costante di questa Corte che in tema di spese processuali e con riferimento al testo dell’art. 92 cod. proc. civ., nella sua versione anteriore alla sua sostituzione intervenuta per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, (e succ. modif. ed integr.), la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez. un. 14989 del 15 luglio 2005).

In definitiva, il ricorso vanno rigettato per le ragioni di cui si è detto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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