Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6986 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 23/03/2010), n.6986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1383/2009 proposto da:

P.E. elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. DI MAINA Tommaso,

giusta mandato in calce al ricorso per revocazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – SEDE CENTRALE IN (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 14714/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 18.4.08, depositata il 04/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Corte di Cassazione, con sentenza della Sezione tributaria n. 14714/08, ha rigettato il ricorso di P.E. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze confermando un avviso di rettifica per IVA. La P. propone ricorso per revocazione di detta sentenza deducendo il motivo di cui all’art. 395 c.p.c., n. 3, del rinvenimento di documenti dopo la sentenza.

Il ricorso è inammissibile perchè ex art. 391 bis c.p.c., la revocazione delle sentenze di questa Corte è ammesso solo per errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 1, della inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro duecento per spese vive ed Euro seicento per onorario.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

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