Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6986 del 17/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 17/03/2017, (ud. 14/04/2016, dep.17/03/2017),  n. 6986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3717-2015 proposto da:

G.G., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MIRCO RIZZOGLIO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1100/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/11/2014 R.G.N. 376/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato RIZZOGLIO MIRCO;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale Avvocato

TRIFIRO’ SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata il 27/11/2014, respingeva il reclamo proposto ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, avverso la sentenza del Tribunale di Lodi con la quale era stata rigettata l’opposizione avverso l’ordinanza del 18/6/2013 con cui il medesimo Tribunale aveva ritenuto legittimo il licenziamento comunicato da Poste Italiane S.p.A. al dipendente G.G. in data 4/11/2010, rigettando il ricorso proposto da quest’ultimo.

Per la cassazione della sentenza G.G. propone ricorso articolato in cinque motivi ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 codice di rito. Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso e deposita altresì memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 57 CCNL 11.7.2007 per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A., lamentando che la contestazione dell’addebito non sarebbe stata tempestiva, poichè, “secondo la stessa ricostruzione fornita nella lettera di addebito del 29/9/2010, il ritrovamento della corrispondenza nei cassonetti risulterebbe essere avvenuto il 4.9.2010, mentre la contestazione dell’evento a distanza di ben 24 giorni, senza motivi giustificativi di tale ritardo”.

2. Con il secondo motivo si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 2, poichè il datore di lavoro non avrebbe contestato l’addebito e non lo avrebbe sentito a difesa prima di adottare il provvedimento disciplinare.

3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell’obbligo di motivare il provvedimento di licenziamento senza preavviso di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7 e della L. n. 604 del 1966, art. 2 lamentando che la Corte di merito abbia respinto l’eccezione inerente al difetto di motivazione del provvedimento espulsivo; ciò, sebbene la giurisprudenza della stessa Suprema Corte riconosca la necessità di una adeguata motivazione, esplicativa delle ragioni che fanno venire meno il rapporto fiduciario tra l’azienda ed il lavoratore.

4. Con il quarto motivo si censura, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riguardante la sussistenza della condotta addebitata allo stesso da Poste Italiane S.p.a. e posta alla base del licenziamento di cui si tratta, lamentando che la Corte di merito non avrebbe, nella scarna motivazione affrontato il punto nodale della questione.

5. Con il quinto motivo si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e si lamenta che la motivazione dei giudici di seconda istanza sarebbe stata apodittica relativamente alla valutazione delle risultanze istruttorie.

1.1 Il primo motivo è infondato, in quanto la “corrispondenza” di cui si discute – ed il ritrovamento della quale nei cassonetti è stata causa del provvedimento espulsivo nei confronti del G. – è stata rinvenuta, secondo quanto motivatamente ricostruito dai giudici di merito, in occasione di due diversi controlli effettuati il 4 ed il 6 settembre 2010 ed a tale ultima data il G. convocato è stato sentito dal datore di lavoro.

Peraltro, a soli sette giorni di distanza, il 13 settembre 2010, la società ha formalmente contestato gli addebiti al ricorrente, secondo quanto ricostruito dai giudici di merito sulla base della documentazione fornita dalle parti. Dopo che la suddetta missiva è tornata al mittente in data 20 settembre 2010 per errore nell’indicazione dell’indirizzo, a distanza di nove giorni, il 29 settembre 2010, la società datrice di lavoro ha provveduto ad effettuare una nuova contestazione al ricorrente. Non sussiste quindi la violazione ipotizzata dal G., posto che, al riguardo, la Corte di legittimità ha affermato con arresti giurisprudenziali costanti che il requisito della tempestività della contestazione è posto a tutela del lavoratore ed è finalizzato a consentire allo stesso una difesa adeguata; per cui un ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore (cfr., tra le molte, Cass. n. 5308/10).

2.1 Del pari infondato è il secondo motivo, posto che, come adeguatamente messo in luce dai giudici di Appello, i fatti addebitati al G. sono sufficientemente spiegati ed indicati nella missiva cui innanzi si è fatto riferimento, nella quale si precisano, oltre che il ritrovamento della corrispondenza nel cassonetto, anche le circostanze spazio-temporali relative ai controlli che hanno condotto al rinvenimento; peraltro, in relazione a ciò, come già detto, il G. è stato sentito d datortdi lavoro.

3.1 Non può accogliersi neppure il terzo motivo, in quanto alla luce della giurisprudenza di legittimità, la lettera di licenziamento può essere motivata per relationem, in quanto questa Corte ha costantemente affermato che nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l’elemento essenziale di garanzia a favore dello stesso è dato dalla contestazione dell’addebito, mentre la comunicazione successiva del recesso può fare riferimento sintetico a quanto già contestato, poichè il datore di lavoro non è tenuto, neppure nel caso in cui il contratto collettivo preveda espressamente l’indicazione dei motivi, ad una motivazione “penetrante” analoga a quella dei provvedimenti giurisdizionali, nè a menzionare nel provvedimento disciplinare le giustificazioni fornite dal lavoratore dopo la contestazione della mancanza, e le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle cfr., tra le molte, Cass. n. 2851/2006). Al riguardo, i giudici di Appello hanno correttamente messo in luce che nella lettera di licenziamento del 4/11/2010 si fa espresso riferimento alla nota del 29/9/2010, di cui si è detto, con la quale sono state rivolte formali contestazioni, a cui si fa integrale riferimento, ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7 e del combinato disposto delle norme contrattuali vigenti in materia.

4.1-5.1 Il quarto ed il quinto motivo, da trattare congiuntamente, stante l’evidente connessione, sino inammissibili.

Deve infatti rilevarsi che attraverso la censura della motivazione e della violazione di legge, in realtà, in più punti, con i mezzi di impugnazione spiegati, si tende ad un riesame del merito cui in questa sede non si può accedere.

Inoltre, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente-, nel -contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 27 novembre 2014, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale indica in modo del tutto generico il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”.

E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte. Cass. n. 25229 del 2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue in ordine alla sussistenza della condotta addebitata al G. e posta a base del licenziamento, a seguito di delibazione istruttoria sorretta da una motivazione assolutamente congrua e rispettosa anche della valutazione dei consolidati arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità, più volte citati nel corso della motivazione stessa.

Il ricorso va pertanto respinto, non essendo alcuno dei motivi articolati in grado di scalfire la sentenza oggetto di questo giudizio.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rig4etta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA