Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6986 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 12/03/2021), n.6986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13582/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.S., L.L., rappresentati e difesi dall’avv. Franco

Picciaredda, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via

Panama n. 95;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sardegna n. 137/01/13, depositata il 21 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre

2020 dal Consigliere Enrico Manzon.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 137/01/13, depositata il 21 novembre 2013, la Commissione tributaria regionale della Sardegna dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Immobiliare Costruzioni ME.LAI srl e rigettava quello proposto dall’Agenzia delle entrate, Ufficio locale, avverso la sentenza n. 1/2/11 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di detta società contro la cartella esattoriale per imposte dirette ed IVA 2005 ed il diniego tacito di annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento prodromico di tale atto esattivo ed aveva invece accolto il ricorso proposto da L.S. e L.L. contro gli avvisi di accertamento IRPEF derivanti da detto accertamento societario.

La CTR, per quanto in questo giudizio rileva, osservava in particolare che la definitività dell’atto impositivo emesso nei confronti della società contribuente non poteva considerarsi una base giuridica sufficiente per fondare le pretese erariali portate dagli atti impositivi emessi nei confronti dei suoi soci per il periodo d’imposta de quo, anche e soprattutto in considerazione della tipologia (analitico induttiva D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d)) degli stessi.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resistono con controricorso i contribuenti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente deve rilevarsi l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso sollevate dai controricorrenti.

In ordine ad entrambe basti osservare che il ricorso agenziale rispetta senz’altro i dettami dell’art. 366 c.p.c., e della correlativa giurisprudenza di questa Corte in tema di “autosufficienza”, essendo esposti con chiarezza i termini delle questioni proposte nel presente giudizio in relazione causale stretta con il mezzo di censura articolato e con riferimento adeguato agli atti del processo di merito cui lo stesso si riferisce per quanto possa interessare in questa sede.

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4 – l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 44,45,47 TUIR, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, degli artt. 2263,2727,2728,2729,2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., poichè la CTR ha affermato che il “tipo” di accertamento adottato nei confronti della Immobiliare Costruzioni ME.LAI srl (c.d. “analitico induttivo” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d)) non consente, per un verso, l’affermazione di sussistenza di utili societari non dichiarati, per altro verso, la connessa/conseguente presunzione di distribuzione ai (due) soci di detta società.

La censura è fondata.

Va ribadito che:

– “L’avviso di accertamento nei confronti del socio per redditi da utili non dichiarati di società di capitali a ristretta base partecipativa è legittimamente emesso e adeguatamente motivato anche quando il socio non abbia partecipato all’accertamento nei confronti della società e l’atto contenga un mero rinvio “per relationem” ai redditi della società, non essendo i due accertamenti autonomi e indipendenti, in virtù dei poteri concessi ai soci, ai sensi dell’art. 2261 c.c., di consultare la documentazione contabile e di partecipare perciò agli accertamenti che riguardano la società, sicchè essi non possono dolersi della definitività dell’accertamento, nè riproporre doglianze ad esso riferibili” (Cass., n. 3980 del 18/02/2020, Rv. 657304 – 01);

– “In materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria” (Cass., n. 1947 del 24/01/2019, Rv. 652391 – 01);

– “In tema imposte sui redditi di capitale, per escludere l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l’autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell’accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo” (Cass., n. 33976 del 19/12/2019, Rv. 656544 – 01);

– “L’accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima, anche nell’ipotesi di accertamento con adesione, la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell’ente sono stati accantonati o reinvestiti” (Cass., n. 32959 del 20/12/2018, Rv. 652116 – 01).

In sintesi, dai principi di diritto derivanti da tali, consolidati e condivisibili, arresti giurisprudenziali – ai quali il Collegio intende senz’altro dare seguito – deriva che:

– la modalità (tipologia) dell’accertamento societario non ha alcun particolare rilievo nel giudizio riguardante il reddito di capitale del socio;

– la presunzione di distribuzione di utili “non dichiarati” ossia derivanti dalla rettifica in aumento del reddito societario nelle società a ristretta base proprietaria si fonda essenzialmente su tale circostanza e non è di “secondo grado” (c.d. presumptum de presumpto);

– quanto alla sussistenza effettiva di utili non dichiarati nel connesso/conseguente giudizio riguardante la rettifica del reddito di capitale dei soci è consentita la valorizzazione probatoria per relationem all’accertamento societario, vieppiù se definitivo (anche, come nel caso di specie, per mancata impugnazione: cfr. Cass. n. 15828/2016) ed il diritto di difesa del contribuente è garantito sin dalla fase procedimentale, indi in quella giudiziale, dalla facoltà di controallegare/controprovare l’insussistenza dei medesimi, senza limitazioni di sorta.

In questo, chiaro, quadro giuridico appare dunque altrettanto evidente la denunziata illegittimità della sentenza impugnata.

Infatti, nel caso di specie:

– l’accertamento societario è divenuto definitivo per mancata impugnazione e i controricorrenti non hanno dimostrato di aver in qualche modo partecipato difensivamente alla fase procedimentale del medesimo, come avevano diritto ed interesse a fare;

– diversamente da quanto opinato dal giudice tributario di appello, gli effetti di tale atto impositivo non sono in alcun modo intaccati dal fatto, pacifico, che si trattasse di un accertamento di tipo “analitico-induttivo”;

– i contribuenti non hanno assolto al proprio onere di controprovare l’insussistenza degli utili non dichiarati e la presunzione di distribuzione degli stessi risulta particolarmente forte nei loro confronti, trattandosi di società di capitali partecipata in misura paritaria da padre e figlia.

In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Sardegna per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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