Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6985 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 23/03/2010), n.6985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12783/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

1251 avverso la sentenza n. 59/2 007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, dell’11/6/07, depositata il 20/12/07;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Toscana ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Firenze nei confronti di B.M.. Ha ritenuto in motivazione che la natura prevalentemente personale dell’attività di agente di commercio con modesti beni strumentali e senza avvalersi di lavoro altrui escludesse l’applicabilità dell’IRAP per gli anni 1999/2004 per i quali era stato chiesto il rimborso.

Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi l’Agenzia delle Entrate, il contribuente non si è costituito.

Con il terzo motivo, che precede logicamente gli altri, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3 e art. 2195 c.c., in quanto la prima norma assoggetta all’IRAP gli esercenti impresa commerciale anche se non organizzati in forma di imprese e la seconda qualifica imprenditori commerciali gli esercenti attività intermediaria nella circolazione dei beni e tale è l’attività degli agenti di commercio.

Il motivo è infondato per le ragioni esposte da SS.UU. n. 12108 del 2009.

Con il primo motivo, formulando idoneo quesito, si lamenta l’omesso esame del motivo di appello relativo all’eccezione di decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, respinta in primo grado, in relazione alla richiesta di rimborso di due pagamenti dell’IRAP effettuati il 19.6.2000 e il 27.11.2000.

Il motivo è fondato in quanto la sentenza impugnata tace su tale questione.

Il secondo motivo è assorbito”.

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del terzo motivo del ricorso e di fondatezza del primo e che, pertanto, la causa può essere decisa nel merito cassando la sentenza impugnata solo in relazione al rimborso dei due versamenti del giugno e nel novembre del 2000 e confermandola nel resto. La novità della giurisprudenza sulla questione di cui al primo motivo consiglia di compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta terzo motivo, accoglie il primo, assorbito il secondo, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di rimborso dei due pagamenti IRAP del giugno e del novembre 2000, conferma l’accoglimento della domanda di rimborso per gli altri versamenti; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

 

 

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