Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6985 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 11/03/2020), n.6985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15420-2019 proposto da:

I.O.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENNIO CERIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO SEZIONE DI

CAMPOBASSO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

05/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MELONI

MARINA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Campobasso con decreto in data 5/4/2019, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno in ordine alle istanze avanzate da I.O.D. nato in Nigeria il 28/2/1993, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dalla Nigeria, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno di essere fuggito dal proprio paese in quanto era rimasto ferito a causa di un’esplosione nel mercato della città di Jos; aveva perso entrambi i genitori e i sei fratelli; la sua casa era stata distrutta a causa degli scontri e degli attentati effettuati dai Bhoko Haram.

Avverso il decreto del Tribunale di Campobasso il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e non ha esaminato la domanda alla luce di informazioni aggiornate e precise sul paese di origine.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e circolare 30 luglio 2015, n. 3716, in riferimento all’art. 360 c.p.c, comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Campobasso, nonostante la situazione di vulnerabilità e le violenze subite dal ricorrente non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorso proposto è infondato.

I motivi proposti contengono una serie di etiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione del Tribunale che, come tali, si palesano inammissibili in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento circa l’intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente ed alla sua non credibilità.

Il Tribunale infatti ha ritenuto che le vicende riferite dal ricorrente non siano credibili, sia pure nell’ambito dell’onere probatorio cd. attenuato, e che il racconto reso era generico, confuso, contraddittorio e privo di qualsiasi riscontro e pertanto, stante la non credibilità della narrazione della vicenda personale resa dal ricorrente, doveva escludersi l’esistenza di una situazione di pericolo legata alla situazione individuale dell’istante.

La censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Giova ricordare, in ordine al dovere del giudice di attivare poteri officiosi di indagine e di cooperazione istruttoria officiosa, che incombe sul giudice così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, l’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine e questa Corte ha avuto modo di precisare che le indagini sulla situazione generale esistente nel Paese del richiedente asilo devono essere specifiche ed accurate con indicazione dei siti online o delle altre fonti maggiormente accreditate che vengono consultati sul punto. Infatti:” Neì giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte.” (Cassazione 1 sezione n. 11101/2019.)

Nel caso in esame, il Tribunale non è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine avendo adempiuto al proprio dovere di cooperazione istruttoria facendo riferimento alle notizie risultanti dal sito internazionale del Ministero degli Esteri viaggiaresicuri.it da cui ha evinto che non sussistono i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C).

In ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria – al pari di quanto avviene per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria – incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine.

Nella specie, il Tribunale non ha violato il suddetto principio, nè è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali della persona. Il motivo si rileva pertanto inammissibile in quanto censura senza peraltro alcun riferimento alla situazione individuale e senza nemmeno indicare specificamente i documenti o gli atti da prendere in considerazione, l’accertamento di merito compiuto dal Tribunale in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente. Per quanto sopra il ricorso proposto va respinto. Nulla per le spese. Ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta-1 sezione della Corte di Cassazione, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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