Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6984 del 23/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 23/03/2010), n.6984
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9604/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO
PUCCINI 9, presso lo studio degli avvocati TARDELLA GIANMARCO e
PERRONE LEONARDO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura
speciale ad litem in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 26/2006 della Commissione Tributaria Regionale
di ROMA del 26.10.06, depositata il 14/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha accolto l’appello di C.E. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Roma. Ha ritenuto in motivazione che la cartella impugnata, avente ad oggetto interessi e sanzioni per tardivo pagamento dell’IVA era condonabile e quindi l’appello era tempestivo, che la cartella era priva delle indicazioni necessarie a consentire la difesa del contribuente come risultava dal semplice esame della stessa, che illegittimamente non era stata applicata la definizione agevolata D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 25, per queste ragioni annullava la cartella esattoriale.
Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi l’Agenzia delle Entrate, il contribuente si è costituito con i controricorso.
Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, per non essere l’atto di mera liquidazione condonabile con l’effetto che non erano stati prorogati i termini per l’appello. La censura è infondata attesa la natura di atto impositivo della cartella a seguito di controllo automatizzato, cfr. Cass. 15548/09, ed in ogni caso l’applicazione di sanzioni ha natura di atto impositivo.
Con il secondo motivo l’Agenzia deduce vizio di motivazione in ordine alla sufficiente motivazione della cartella esattoriale, con il terzo motivo la tardiva deduzione in appello della sanatoria sulle sanzioni. I due motivi si fondano su atti, rispettivamente cartella esattoriale e ricorso introduttivo, che in violazione dell’art. 369 c.p.c., non sono stati depositati insieme al ricorso per cassazione e questo determina l’improcedibilità di essi”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro duecento per spese vive ed Euro mille per onorario.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010