Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6984 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 23/03/2010), n.6984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9604/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO

PUCCINI 9, presso lo studio degli avvocati TARDELLA GIANMARCO e

PERRONE LEONARDO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura

speciale ad litem in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 26.10.06, depositata il 14/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha accolto l’appello di C.E. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Roma. Ha ritenuto in motivazione che la cartella impugnata, avente ad oggetto interessi e sanzioni per tardivo pagamento dell’IVA era condonabile e quindi l’appello era tempestivo, che la cartella era priva delle indicazioni necessarie a consentire la difesa del contribuente come risultava dal semplice esame della stessa, che illegittimamente non era stata applicata la definizione agevolata D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 25, per queste ragioni annullava la cartella esattoriale.

Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi l’Agenzia delle Entrate, il contribuente si è costituito con i controricorso.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, per non essere l’atto di mera liquidazione condonabile con l’effetto che non erano stati prorogati i termini per l’appello. La censura è infondata attesa la natura di atto impositivo della cartella a seguito di controllo automatizzato, cfr. Cass. 15548/09, ed in ogni caso l’applicazione di sanzioni ha natura di atto impositivo.

Con il secondo motivo l’Agenzia deduce vizio di motivazione in ordine alla sufficiente motivazione della cartella esattoriale, con il terzo motivo la tardiva deduzione in appello della sanatoria sulle sanzioni. I due motivi si fondano su atti, rispettivamente cartella esattoriale e ricorso introduttivo, che in violazione dell’art. 369 c.p.c., non sono stati depositati insieme al ricorso per cassazione e questo determina l’improcedibilità di essi”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro duecento per spese vive ed Euro mille per onorario.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA