Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6984 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/03/2017, (ud. 14/04/2016, dep.17/03/2017),  n. 6984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2981-2012 proposto da:

BAR CREMINO S.R.L., c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. SECCHI 9, presso lo studio dell’avvocato VALERIO ZIMATORE, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.M.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SISTINA, 42, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

LAGOTETA, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO SERENO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 664/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/07/2011 R.G.N. 2323/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato ZIMATORE VALERIO;

udito l’Avvocato BOCCERI CATERINA per delega verbale Avvocato SERENO

MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 7/7/2011, rigettava l’appello principale proposto dal Bar Cremino S.a.s., nei confronti di B.M.G., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto parzialmente il ricorso presentato dalla B., condannando la società resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 20.206,24 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre accessori di legge e pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. In parziale accoglimento dell’appello incidentale, condannava il Bar Cremino S.a.s. al pagamento, in favore della B., della complessiva somma di Euro 26.904,19, oltre accessori di legge.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Bar Cremino S.r.l. (già Bar Cremino S.a.s.) articolando un motivo ulteriormente illustrato da memoria. La B. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato la società ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, erroneità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione sulle risultanze delle prove testimoniali e lamenta che la Corte d’Appello sia pervenuta al rigetto dell’appello principale affermando che le valutazioni delle prove per testi effettuate dal Tribunale fossero condivisibili e che abbia ritenuto che i testi addotti dalla parte ricorrente fossero attendibili, senza una motivazione plausibile.

2.2. Il motivo non può essere accolto, poichè, introduce, attraverso la censura del “vizio di motivazione” una richiesta di rivalutazione delle prove, in ordine alle quali i giudici di secondo grado si sono pronunziati doviziosamente e con un iterò motivazionale scevro da illogicità.

Ed invero, circa la valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, qualora il ricorrente denunci, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l’onere anche di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (Cass. n. 6023 del 2009).

Nel caso di specie, la contestazione sulle dichiarazioni rese dai testi addotti dalla lavoratrice si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto di deposizioni testimoniali, già compiutamente vagliate dai giudici di seconda istanza, e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. n. 4056 del 2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronunzia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014), dovendosi, come detto, lo stesso limitare al controllo, sotto il profilo della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, dell’esame e della valutazione fatta dal giudice di merito, restando a questo riservata l’individuazione del proprio convincimento (Cass., S.U., n. 13175/13). E, nella sentenza oggetto del giudizio di legittimità la Corte d’Appello è pervenuta, come innanzi già sottolineato, al proprio convincimento attraverso una motivazione del tutto corretta dal punto di vista logico-giuridico, in cui si tiene conto in modo puntuale e rigoroso delle risultanze di causa poste a fondamento della decisione. Per tutto quanto precede, il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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