Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6984 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 12/03/2021), n.6984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28336-2015 proposto da:

HELIOS SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3,

presso lo studio dell’avvocato SARA MADAMA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGELO CONTRINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1794/2015 della COMM. TRIB. REG. della

Lombardia, depositata il 29/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 1794/38/15 depositata in data 29.4.2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di Helios s.r.l. avverso la sentenza n. 385/18/2013 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso un avviso di accertamento.

Con l’atto impositivo l’Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato dalla società, dopo avere determinato, in via analitico/induttiva maggiori ricavi non dichiarati, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, derivanti dalla vendita di n. 16 unità immobiliari, per inattendibilità dei corrispettivi dichiarati nei contratti di cessione.

La CTR rideterminava maggiori ricavi imponibili per Euro 512.708,00, annullava il rilievo n. 5 e confermava nel resto l’atto impositivo.

Avverso la sentenza di appello Helios s.r.l. ricorre per la cassazione affidando il suo mezzo a sei motivi e deposita memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, anche in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè dell’art. 2697 c.c..

Lamenta che la CTR aveva ritenuto legittimo l’avviso essenzialmente sul presupposto dello scostamento del valore delle cessioni con quello normale degli indici OMI, in violazione della disciplina delle presunzioni nel procedimento e nel processo tributario.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato lamentando che la CTR non aveva esaminato la lamentata erroneità della quantificazione presuntiva del maggior imponibile.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, anche in relazione ai principi di ragionevolezza del prelievo e capacità contributiva.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate.

Occorre brevemente ripercorrere la normativa che si è succeduta in materia. Ai sensi dell’art. 52 t.u.i.r., commi 4 e 5, a decorrere dal 10 luglio 1986, il potere di rettifica dei valori dichiarati negli atti era impedito qualora gli stessi fossero risultati pari o superiori a quel minimum determinato dalla capitalizzazione delle rendite catastali – che si otteneva moltiplicando per specifici coefficienti fissi di legge il valore catastale – con l’unico limite dato dall’eventuale individuazione, da parte dell’Ufficio, di corrispettivi non dichiarati. Pur essendo inibito l’accertamento di valore, il criterio automatico di valutazione non implicava una diversa determinazione della base imponibile, che si identificava, ai sensi del combinato disposto dell’art. 43 t.u.i.r., comma 1, e dell’art. 51t.u.i.r., con il “valore del bene o del diritto alla data dell’atto”, assumendosi per tale “quello dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito”. Per le cessioni di immobili soggette ad I.V.A., il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 15, aveva esteso (per i fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C) il principio della non rettificabilità del corrispettivo dichiarato, ove determinato in base ai parametri automatici previsti per l’imposta di registro, salvo che da atto o documento il corrispettivo risultasse di maggiore ammontare.

Il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 2 (cd. decreto Visco-Bersani), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2006 (decreto in vigore dal 4 luglio 2006), ha inserito nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3 (ai fini dell’I.V.A.) una disposizione in base alla quale “per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata anche se l’esistenza delle operazioni imponibili o l’inesattezza delle indicazioni di cui al comma 2, sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi del presente decreto, art. 14”. Il citato D.L. n. 223 del 2006, stesso art. 35, con il comma 3, ha inoltre inserito nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) (ai fini delle imposte sui redditi) una disposizione analoga alla precedente ed in base alla quale “per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova (…) si intende integrata anche se l’infedeltà dei ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni determinato ai sensi dell’art. 9 t.u.i.r., comma 3”. Il citato art. 35, comma 4, ha, inoltre, espressamente abrogato il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 15. 4.1.4. Il D.L. n. 223 del 2006, ha, quindi, introdotto presunzioni semplici legali relative che consentivano all’ente impositore di rettificare la dichiarazione del contribuente sulla base del solo scostamento tra il corrispettivo dichiarato per le cessioni di beni immobili ed il valore normale degli stessi, determinato (in forza della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 307 – legge finanziaria 2007 – e del provvedimento Dirett. 27 luglio 2007, emesso in attuazione di tale legge e con il quale erano indicati i criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi del decreto n. 633 del 1972, art. 14, e dell’art. 9 t.u.i.r., comma 3), secondo i valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare (O.M.I.) presso l’Agenzia del Territorio e i coefficienti di merito relativi alle caratteristiche dell’immobile, integrati da altre informazioni in possesso degli uffici tributari.

Anche se inizialmente tali nuovi disposizioni sono state ritenute di natura “procedimentale” e, quindi, applicabili anche ad accertamenti relativi ad anni d’imposta precedenti al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto Visco-Bersani), la L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 265, in vigore dal 10 gennaio 2008, ha stabilito che le presunzioni legali (basate sul valore normale) si applicano soltanto per gli atti formati a decorrere dal 4 luglio 2006, mentre per gli atti formati anteriormente, valgono “agli effetti tributari, come presunzioni semplici”.

Successivamente la Commissione Europea, nell’ambito del procedimento di infrazione n. (OMISSIS), ha rilevato l’incompatibilità – in relazione all’I.V.A., ma con valutazione ritenuta estensibile dal legislatore nazionale anche alle imposte dirette – delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, con la Dir. comunitaria n. 2006/112/CE, art. 73, secondo cui la base imponibile I.V.A. “comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni”. In considerazione di tale parere, la L. n. 88 del 2009 (legge comunitaria del 2008) con l’art. 24, commi 4, lett. f), e comma 5, è nuovamente intervenuta sul citato art. 39, stabilendo all’art. 39, comma 1, lett. d): “Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica:(…) d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’art. 33, ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonchè dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’art. 32. L’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”, nonchè sul D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, prevedendo: “L’Ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l’esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui all’art. 51, comma 2, nn. 2), 3) e 4), dagli elenchi allegati alle dichiarazioni nonchè da altri atti e documenti in suo possesso”.

Questa Corte ha, quindi, ripetutamente affermato che, in tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione del citato art. 39, ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, che, con effetto retroattivo – stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea – ha eliminato la presunzione relativa di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi introdotta dall’art. 35 cit., così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni O.M.I., ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (Cass. n. 9474 del 2017; Cass. n. 26487 del 2016; n. 24054 del 2014; Cass. n. 11439 del 2018; n. 2155 del 25/1/2019).

Esclusa, pertanto, la retroattività delle nuove disposizioni del D.L. n. 223 del 2006, riguardanti l’accertamento della base imponibile (art. 35, comma 23-ter), e l’ampliamento dei poteri di controllo degli uffici finanziari (art. 35, comma 24) – non invocabili, pertanto, nella fattispecie in esame che concerne atti di compravendita stipulati nel 2005 – deve ritenersi, come evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare 6 febbraio 2007, n. 6/E, che i limiti all’accertamento di valore previsti dall’art. 52 t.u.i.r., commi 4 e 5, ed estesi dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, agli accertamenti I.V.A. abbiano continuato a valere per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Visco-Bersani. Si impone, quindi, di verificare se, nel caso di specie, in ragione dell’operatività della cd. valutazione automatica catastale, che precludeva il potere di rettifica del valore dichiarato, l’Ufficio abbia violato il disposto del citato art. 15, vigente all’epoca dei fatti, e, conseguentemente, se i giudici regionali siano incorsi nei dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione.

Va, in proposito, rilevato che lo stesso tenore letterale della disposizione di legge lascia ritenere che con il D.L. n. 41 del 1995, art. 15, non si è inteso derogare al disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, secondo il quale la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali. Ciò comporta che, con riferimento agli atti stipulati in data antecedente al (OMISSIS), relativamente all’accertamento ai fini I.V.A., è precluso il potere di rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati, qualora questo risulti di ammontare non inferiore al valore dichiarato e determinato con il criterio di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4; tuttavia, come si evince dall’inciso contenuto nella stessa disposizione di legge – “salvo che da un atto o un documento risultasse un corrispettivo di valore superiore a quello dichiarato dal contribuente” – ciò non esclude che gli Uffici abbiano la possibilità di controllare la veridicità del corrispettivo dichiarato, avvalendosi dei mezzi istruttori previsti in materia di imposte sui redditi, ma, in tali casi, le prove richieste per effettuare la rettifica ai fini I.V.A. devono essere di natura documentale, e, quindi, non fondate su mere presunzioni estimative.

A tali conclusioni conduce anche la risoluzione 29 aprile 1996, n. 62/E/III- 7-1081, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispondendo ad un quesito posto dall’Istituto Autonomo delle case popolari, ha precisato che “attraverso la disposizione recata dal citato art. 15, non viene prevista una deroga al criterio di determinazione della base imponibile riferito ai trasferimenti di fabbricati che è, comunque, costituito, secondo i principi delle Direttive comunitarie recepiti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dall’ammontare complessivo del corrispettivo dovuto al cedente secondo le condizioni contrattuali, ma viene riconosciuta rilevanza, ai fini dell’esecuzione del controllo sulla corretta applicazione dell’I.V.A., al fatto che sia indicato nell’atto di vendita un prezzo inferiore al parametro determinato in base alla rendita catastale. Pertanto, in tali ipotesi, non opera in via automatica la presunzione che sia stata ridotta la base imponibile, in quanto la norma contenuta nel richiamato art. 15, è volta ad individuare situazioni che suggeriscono l’opportunità di eseguire controlli da cui possano emergere elementi concreti che gli uffici I.V.A. possono utilizzare per l’esercizio dei poteri di accertamento”.

La CTR ha, quindi, ritenuto che l’insieme di presunzioni di diversa natura consentiva di invertire l’onere probatorio e di confermare l’atto impositivo, non avendo il contribuente fornito valida prova contraria idonea a superare l’accertamento presuntivo dell’Amministrazione finanziaria.

Le argomentazioni della Commissione regionale non si pongono in contrasto con le disposizioni di legge di cui si assume la violazione con i mezzi di ricorso, atteso che, nel caso di specie, l’accertamento presuntivo non poggia sulla divergenza tra valori normali e corrispettivi dichiarati negli atti di compravendita.

I giudici di appello, hanno evidenziato che i valori O.M.I. sono soltanto uno degli elementi presi in considerazione a sostegno dell’avviso di accertamento, fondato anche sulla differenza dei prezzi praticati per immobili simili, come pure la circostanza che erano stati esibiti solo tre preliminari su sedici compravendite e la quasi assoluta assenza di accordi di mediazione.

Questa Corte, d’altro canto, è ferma nel ritenere che, ai fini dell’accertamento del maggior reddito d’impresa, non può escludersi in materia di presunzioni semplici che l’accertamento trovi fondamento anche su un unico elemento presuntivo. Infatti, ai fini degli accertamenti tributari, non è necessario che gli elementi assunti a fonte di presunzioni siano plurimi, benchè l’art. 2729 c.c., comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, art. 39, comma 4, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, si esprimano al plurale, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su un unico elemento, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell’ambito del processo logico, non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia sorretto da una adeguata motivazione che sia immune da contraddittorietà (Cass. n. 17574 del 29/7/2009; Cass. n. 656 del 15/1/2014; Cass. n. 2155 del 25/1/2019).

La decisione si sottrae anche al vizio di omessa pronuncia.

Non solo la CTR si è pronunciata sul maggiore imponibile addebitato ad Helios, ma lo ha corretto, verificando che l’ufficio aveva determinato il valore normale facendo riferimento a valori Orni errati sia con riferimento alla effettiva zona, sia con riferimento alla posizione ed ha applicato anche una diminuzione di valore sia in base alla vetustà dell’immobile, sia in base alla circostanza che un appartamento venduto era occupato.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 46, in uno con il medesimo decreto, art. 89, comma 4, in relazione alla mancata valorizzazione dell’esistenza di un finanziamento infruttifero, nonchè violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione alla mancata valorizzazione della prova contraria offerta dalla contribuente. Lamenta che la CTR non aveva valutato che era stata fornita la prova della infruttuosità dei finanziamenti erogati alle società partecipate.

La censura non è fondata.

La CTR ha rilevato che era ingiustificato e palesemente antieconomico erogare prestiti a terzi senza la previsione di un compenso, atteso che, per contro, la contribuente risultava essere intestataria, quale soggetto passivo, di un oneroso finanziamento erogato dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.

Questa Corte è già intervenuta affermando che “in tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di onerosità per i versamenti effettuati dal socio alla società, prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 43, ai fini della determinazione del reddito di capitale delle persone fisiche, è applicabile anche ai versamenti effettuati da soci imprenditori, in forma individuale o collettiva, non facendo la norma cenno alcuno ad una pretesa natura di persona solo “fisica” dei soci destinatari della presunzione ed essendo tale limitazione, in carenza di qualsivoglia concreto elemento di differenziazione, contraria ad una interpretazione normativa coerente con i precetti dettati dagli artt. 3 e 53 Cost., in quanto finirebbe per trattare diversamente situazioni economiche identiche. Ne consegue che, in caso di mancato superamento della presunzione legale, gli interessi attivi, al pari di quelli prodotti da qualsiasi finanziamento a terzi, concorrono a formare il reddito prodotto dall’impresa (individuale o collettiva), come espressamente previsto dal cit. D.P.R. n. 917, art. 45, e confermato dall’art. 95, nella parte in cui considera il reddito complessivo delle società quale reddito d’impresa “da qualsiasi fonte provenga” (numerazione delle norme anteriore al D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), (Cfr. Cass., V, n. 1475/2019; 12251/2010).

In tutti i casi di finanziamenti infruttiferi dei soci, che siano considerati dall’Ufficio ricavi in nero, grava sul contribuente l’onere di indicare e provare la sussistenza di fatti idonei a giustificare l’antieconomicità del detto comportamento, sintomo, secondo l’id quod plerumque accidit, di sottofatturazione ed evasione fiscale.

La libertà di cui l’imprenditore gode nella conduzione dell’impresa può infatti talora giustificare il compimento di scelte imprenditoriali apparentemente opinabili, laddove l’autonomia dell’impresa non incontra fiscalmente altro limite che quello dell’abuso di diritto.

Nella specie la CTR ha ritenuto che tale presunzione fosse superata, attesa la palese antieconomicità che sussiste nell’erogare prestiti a terzi senza la previsione di un compenso a fronte di una onerosa esposizione finanziaria.

5.Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 1, lett. b), nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta che la CTR aveva ritenuto indeducibili componenti negativi di reddito imputabili agli immobili.

La censura è inammissibile. La CTR ha osservato che nella specie si trattava di spese incrementative del valore degli immobili e quindi costi da capitalizzare.

Con essa invero la ricorrente denuncia come violazione di legge quella che invece costituisce una tipica valutazione discrezionale affidata al giudice del merito, senza che parte ricorrente formuli un’adeguata critica in punto di motivazione che possa superare l’altrimenti inammissibile revisione del relativo giudizio.

6.Con il sesto motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta che la CTR abbia ritenuto indebita la deduzione di costi non documentati e relativi a fatture da ricevere per consulenze.

La censura non è fondata.

I costi relativi a prestazioni di servizio sono – ai sensi dell’art. 75 TUIR (ora art. 109), comma 2, lett. b), – di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilevo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o effettuato il pagamento (Cass. n. 27296/14), con l’unica eccezione per i contratti di locazione, mutuo, assicurazione o altri contratti da cui derivino corrispettivi periodici, in relazione ai quali le spese per i corrispettivi sono imputabili all’esercizio di maturazione degli stessi (Cass. n. 9096/12). Tuttavia, i componenti negativi che concorrono a formare il reddito possono essere imputati all’anno di esercizio in cui ne diviene certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, qualora di tali qualità fossero privi nel corso dell’esercizio di competenza (Cass. n. 3368113). Dunque, dalla complessiva prescrizione dell’art. 75 cit., si desume che, anche per le spese e gli altri componenti negativi di cui non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, il legislatore considera come esercizio di competenza quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali voci, limitandosi soltanto a prevedere una deroga al principio della competenza, col consentire la deducibilità di dette particolari spese e componenti nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza della loro esistenza ovvero la determinabilità, in modo obiettivo, del relativo ammontare. (Cass. n. 17568/07). Tale determinabilità deve ritenersi non collegata alla mera volontà delle parti sulla scelta dell’esercizio cui il costo è imputato, ma deve essere desumibile, oltre che dall’indicazione contrattuale del corrispettivo, da strumenti diversi, quali, ad esempio, la parametrazione ad altre operazioni simili ovvero al valore di mercato (Cass. n. 9068/2015; Cass. n. 24526/09).

Nella specie la CTR ha affermato che la contribuente non aveva fornito alcuna prova relativa alle fatture che avrebbe dovuto ricevere; la contribuente, peraltro non ha nemmeno dedotto quando la prestazione sarebbe stata resa.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna Helios s.r.l. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7200,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

 

 

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