Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6984 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. II, 03/03/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 03/03/2022), n.6984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13266/2019 proposto da:

M.S., F.I., QUALE SUA AMMINISTRATRICE DI SOSTEGNO,

rappresentato e difeso dall’avv. GIANLUCA SICCHIERO;

– ricorrente –

contro

D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO AMATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 353/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Con sentenza n. 184/2011 il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda degli eredi di M.C. e ha trasferito ex art. 2932 c.c., in favore delle figlie D.A. e M. (e del marito D.P. poi deceduto nel giudizio di secondo grado) la proprietà di due immobili, subordinando il trasferimento al pagamento del saldo del prezzo, pari a Euro 15.080,54 per ciascuno degli immobili.

2. M.S., il promittente venditore, ha impugnato la sentenza, contestando la quantificazione del saldo, ed in particolare per quanto interessa il presente giudizio – la considerazione delle somme versate a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA).

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 6 febbraio 2019, n. 353, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nei confronti di D.A. e ha rigettato il gravame nei confronti di D.M..

3. Avverso la pronuncia M.S. ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso D.M..

Memoria è stata depositata dalla controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1) I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi e vanno pertanto congiuntamente esaminati.

a) Il primo motivo è rubricato “art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 345 c.p.c.”: in primo grado non si era discusso del fatto che il prezzo di vendita dell’immobile fosse esente da IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, commi 8-bis o 8-ter, e la sentenza non menziona le disposizioni né parla dell’IVA; la stessa controparte aveva chiesto che il saldo del prezzo fosse compensato non con l’IVA ma “con altri danni accampati e perfino rinunciati”.

b) Il secondo motivo fa valere “art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 11 preleggi e al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, commi 8-bis e 8-ter”: il richiamo da parte della Corte al menzionato comma 8-ter costituisce violazione dell’art. 11 preleggi, essendo la disposizione stata introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, tre anni dopo l’inizio della causa di primo grado così che non poteva applicarsi ai rapporti pregressi e in particolare agli acconti versati e gravati d’imposte secondo la disciplina vigente al momento del pagamento.

I motivi sono fondati laddove contestano l’applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, commi 8-bis e 8-ter, agli acconti versati dai promissari acquirenti. Come risulta dalla p. 12 del ricorso, i promissari acquirenti avevano versato gli acconti sul prezzo dal gennaio 2001 al luglio 2002 quando, secondo la stessa affermazione della Corte d’appello, non trovava ancora applicazione l’esenzione dall’IVA, introdotta nel 2006 dal D.L. n. 223. Nel momento del pagamento degli acconti, i medesimi erano pertanto assoggettati all’IVA, così che non assume rilevanza che il trasferimento dei due immobili sia avvenuto nel 2011 con la sentenza costitutiva del Tribunale di Venezia, essendo il momento del trasferimento del bene con la determinazione del saldo da versare non rilevante rispetto al momento del versamento degli acconti.

Detraendo dal saldo finale quanto versato a titolo di IVA sugli acconti, la Corte d’appello ha quindi applicato retroattivamente le disposizioni introdotte nel 2006, così violando l’art. 11 preleggi.

2) L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo motivo, rubricato “art. 360 c.p.c., n. 4 e in subordine n. 3, in relazione agli artt. 112 e 343 c.p.c. e 2909 c.c.” (controparte non aveva appellato in via incidentale alcun capo della sentenza di primo grado, incluso il provvedimento di compensazione delle spese di lite e solo in sede di riassunzione del processo, interrotto a seguito della morte del padre D.P., aveva chiesto la condanna alle spese anche del primo grado, così che il ricorrente non poteva essere condannato a rifondere a D.M. le spese di lite del primo grado).

II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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