Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6983 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 23/03/2010), n.6983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24245/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S., G.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di L’AQUILA dell’11.5.06, depositata il 22/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22/6/2006 la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in accoglimento del gravame interposto dai contribuenti Sigg.ri C.S. ed G.I. riformava la pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila di rigetto dell’impugnazione proposta in relazione ad avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate di L’Aquila a titolo di IRPEF ed ILOR per l’anno d’imposta 1996.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

E’ stata depositata in cancelleria relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita.

La ricorrente ha presentato memoria.

Il P.G. ha condiviso la relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il giudice dell’appello abbia dato esclusiva rilevanza al “giudicato di annullamento dell’accertamento in rettifica del reddito sociale, omettendo del tutto di esaminare la, pur dedotta dall’ufficio, circostanza della definizione della relativa lite mediante condono”.

Il motivo è inammissibile.

Come indicato nella relazione, la doglianza attiene alla mancata considerazione della definizione della lite mediante condono, senza che risulti peraltro formulata censura sotto il profilo dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c.; e quand’anche si volesse considerare dedotta una denunzia di violazione di norme di diritto risulterebbe in ogni caso omessa la formulazione del prescritto quesito di diritto.

Senza sottacersi che il motivo risulta d’altro canto nemmeno recare la “chiara indicazione” delle “ragioni” del denunziato vizio di motivazione ex art. 366 bis c.p.c., nei termini indicati in giurisprudenza di legittimità.

A tale stregua, rimane invero conseguentemente connotata da difetto di interesse l’eccezione dalla ricorrente mossa con la memoria ex art. 378 c.p.c., in ordine alla mancata integrazione nella specie del contraddittorio da parte dei giudici di merito (cfr. Cass., Sez. Un., 30/1/2009, n. 2461).

Non è in ogni caso a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

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