Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6983 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 6983 Anno 2016
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

t, t

sul ricorso 17788-2013 proposto da:
ESPOSITO MAURIZIO JUNIOR SPSMZJ93T18A662L, ESPOSITO
MAURIZIO SPSMRZ56C01A662E, DI TERLIZZI DANIELA
DTRDNL62C54A662A, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio
dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentati e difesi
2015
2598

dall’avvocato RAFFAELE GARGANO giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

RONZINI

VINCENZO RNZVCN38S13E506U,

elettivamente

Data pubblicazione: 11/04/2016

domiciliato in ROMA, V.ANTONIO GRAMSCI 54, presso lo
studio dell’avvocato ANNA GENNARO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIANFRANCO ORDINE giusta procura
speciale in calce al controricorso;
CARINGELLA

DOMENICA

ANGELA

CRNDNC39M68L425F,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FERA,
rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO CARBONE
giusta procura speciale a margine del controricorso;
ASL BA, ASL della Provincia di Bari 06534340721, in
persona del Direttore Generale, Angelo Domenico
Colasanto, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso il dott. ALFREDO PLACIDI DELLA
PLACIDI SNC, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARIA GRIMALDI giusta procura speciale a margine del
controricorso;
FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA

00818570012,

in

persona del procuratore speciale dott. Gianmario
Gatta, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PODESTI 16, presso lo studio dell’avvocato FERNANDA
FIORINI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO
LATERZA giusta procura speciale a margine del
controricorso;
MILANO ASSICURAZIONI SPA 00957670151, in persona del
Dott. Gianmario Gatta, considerata domiciliata ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

2

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA ADRIANA 15,

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
LUIGI MARCELLI, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti non chè contro

– intimata non chè da

ESPOSITO MAURIZIO JUNIOR SPSMZJ93T18A662L, ESPOSITO
MAURIZIO SPSMRZ56C01A662E, DI TERLIZZI DANIELA
DTRDNL62C54A662A, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio
dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentati e difesi
dall’avvocato RAFFAELE GARGANO giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

RONZINI

VINCENZO RNZVCN38S13E506U,

elettivamente

domiciliato in ROMA, V.ANTONIO GRAMSCI 54, presso lo
studio dell’avvocato ANNA GENNARO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIANFRANCO ORDINE giusta procura
speciale in calce al controricorso;
MILANO ASSICURAZIONI SPA 00957670151, in persona del
Dott. Gianmario Gatta, considerata domiciliata ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

3

ASL BA/4;

LUIGI MARCELLI, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al controricorso;
FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA 00818570012, in
persona del procuratore speciale dott. Gianmario
Gatta, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

FIORINI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO
LATERZA giusta procura speciale a margine del
controricorso;
ASL BA, ASL della Provincia di Bari 06534340721, in
persona del Direttore Generale, Angelo Domenico
Colasanto, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso il dott. ALFREDO PLACIDI DELLA
PLACIDI SNC, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARIA GRIMALDI giusta procura speciale a margine del
controricorso;
CARINGELLA

DOMENICA

ANGELA

CRNDNC39M68L425F,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA ADRIANA 15,
presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FERA,
rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO CARBONE
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti contro
ASL BA/4;
– intimata avverso la sentenza n. 293/2013 della CORTE D’APPELLO

4

PODESTI 16, presso lo studio dell’avvocato FERNANDA

di BARI, depositata il 12/04/2013, R.G.N. 690/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/12/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato ROBERTO CARBONE;

udito l’Avvocato LUIGI MARCELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso in via
principale per l’improcedibilità o inammissibilità in
subordine per il rigetto del ricorso.

5

udito l’Avvocato FERNANDA FIORINI per delega;

R.G.N. 17788/13
Udienza del 22 dicembre 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1997 Maurizio Esposito e Daniela Di Terlizzi, dichiarando agire ex art.
320 c.c. anche quali genitori del minore Maurizio Junior Esposito,
convennero dinanzi al Tribunale di Bari la ASL Bari/4, Vincenzo Ronzini
(direttore del reparto di chirurgia urologica dell’ospedale “Giovanni XXIII” di

ospedale), allegando che:
– nell’aprile 1995 Maurizio Junior Esposito era affetto, ad insaputa sua e dei
genitori, da una malattia tumorale (nefroblastoma);
– il minore venne ricoverato all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, ma i sanitari
di quell’ospedale omisero di eseguire gli esami che avrebbero consentito
l’accertamento della malattia (ovvero una biopsia);
– solo dopo 13 giorni di ricovero, ed una volta trasferito il minore in altro
ospedale, si poté accertare l’esistenza del tumore;
– questo ritardo diagnostico aveva causato un danno al minore ed ai suoi
genitori.
Chiesero perciò la condanna di tutti i convenuti al risarcimento dei danni
rispettivamente patiti.
I convenuti chiamarono in causa i rispettivi assicuratori della responsabilità
civile, le società Fondiaria e Milano.

2. Con sentenza 10.2.2004 il Tribunale di Bari ritenne che la negligenza dei
sanitari baresi, pur sussistente, non aveva provocato alcuna conseguenza
dannosa, e rigettò la domanda.

3. La Corte d’appello di Bari, con sentenza 12.4.2013 n. 293 rigettò il
gravame proposto dai soccombenti.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Maurizio
Esposito, Daniela Di Terlizzi e Maurizio Junior Esposito, con due ricorsi
consecutivi, consegnati per la notifica rispettivamente il 26 giugno e il 31
luglio 2013, identici nei contenuti, fondati su cinque motivi.

Pagina

6′

Bari) e Angela Caringella (direttore del reparto di nefrologia del medesimo

e

R.G.N. 17788/13
Udienza del 22 dicembre 2015

Hanno resistito con controricorso la ASL, Vincenzo Ronzini, Angela
Domenica Caringella, la Fondiaria e la Milano.
I ricorrenti e Vincenzo Ronzini hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Improcedibilità del ricorso

E’ pacifico – lo ammettono gli stessi ricorrenti – che la sentenza d’appello
sia stata loro notificata, ai fini di cui all’art. 325 c.p.c..
Unitamente al ricorso, tuttavia, i ricorrenti hanno prodotto la copia autentica
della sentenza impugnata, ma non la copia notificata della sentenza, con la
relativa relazione di notificazione.
Deve dunque trovare applicazione il principio, da tempo consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui quando il ricorrente alleghi che
la sentenza impugnata gli sia stata notificata, ma la depositi senza la copia
della relazione di notificazione, il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art.
369, comma 2, n. 2, c.p.c. (ex multis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25070 del
10/12/2010, Rv. 615089).
Questo principio si ricava dalla ratio della norma appena ricordata, la quale
è consentire alla Corte di cassazione il riscontro del rispetto del termine
breve per impugnare e, quindi, l’eventuale formazione del vincolo della cosa
giudicata formale. Necessità che, in quanto preordinata a tutela di un
interesse pubblicistico, non è disponibile dalle parti, sicché il relativo
accertamento può e deve avvenire anche d’ufficio.

2. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti,
ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
-) condanna Maurizio Esposito, Daniela Di Terlizzi e Maurizio Junior Esposito,
in solido, alla rifusione in favore di Angela Domenica Caringella delle spese
del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 8.200,

Pagina’)f

Qvu

1.1. Il ricorso è improcedibile.

R.G.N. 17788/13
Udienza del 22 dicembre 2015

di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
– ) condanna Maurizio Esposito, Daniela Di Terlizzi e Maurizio Junior Esposito,
in solido, alla rifusione in favore di Fondiaria-SAI s.p.a. delle spese del
presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 8.200, di
cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art.

– ) condanna Maurizio Esposito, Daniela Di Terlizzi e Maurizio Junior Esposito,
in solido, alla rifusione in favore di Milano s.p.a. delle spese del presente
grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 8.200, di cui 200 per
spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2,
d.m. 10.3.2014 n. 55;
– ) condanna Maurizio Esposito, Daniela Di Terlizzi e Maurizio Junior Esposito,
in solido, alla rifusione in favore della ASL della Provincia di Bari delle spese
dei presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 6.200,
di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
-) condanna Maurizio Esposito, Daniela Di Terlizzi e Maurizio Junior Esposito,
in solido, alla rifusione in favore di Vincenzo Ronzini delle spese del presente
grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 6.200, di cui 200 per
spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2,
d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Maurizio Esposito,
Daniela Di Terlizzi e Maurizio Junior Esposito, in solido, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 22 dicembre 2015.

2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

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