Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6983 del 03/03/2022
Cassazione civile sez. II, 03/03/2022, (ud. 22/11/2021, dep. 03/03/2022), n.6983
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10494/2017 proposto da:
C.M., R.A., P.E., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA A. BERTOLONI 8, presso lo studio
dell’avvocato UGO GIURATO, rappresentati e difesi dall’avvocato
MARCO ERCOLE MANZONI;
– ricorrenti –
contro
CA.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
ADRIANA 11, presso lo studio dell’avvocato UGO GIURATO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ELENA MAURI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 58/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 09/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/11/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
udito l’Avvocato.
Fatto
RILEVATO
che:
– P.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 58/2017 del 22.2.2017;
– l’intimato Ca.Ma. ha resistito con controricorso;
– in seguito al decesso di P.E., gli eredi C.M. e R.A. hanno depositato atto di rinuncia e Ca.Ma. ha accettato la rinuncia.
Diritto
RITENUTO
che:
– ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;
– nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c.. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008);
– gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016);
– ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;
– nella specie, l’atto di rinuncia è stato accettato dal controricorrente;
– il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 22 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022