Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6982 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. II, 25/03/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 25/03/2011), n.6982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA POPOLARE PUGLIESE, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11,

presso lo studio dell’avvocato VALENZA MASSIMO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GRECO GIORGIO ANTONIO;

– ricorrente –

contro

S.S. (OMISSIS), S.G.

Q. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato VALORI ANTONIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ZOMPI’ FRANCESCO;

– controricorrenti –

e contro

FALL. S.A., M.R., INTESA GESTIONE CRED

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 177/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 31/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato ZOMPI’ Francesco, difensore dei resistenti che ha

chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 21.56.1994 la Banca Popolare di Lecce conveniva davanti al Tribunale di Lecce M.R., S. A. e G.Q., S.S. esponendo: che vantava nei confronti di N.I. un credito di L. 42.932.608, oltre interessi e spese, come da d.i.; che la N. aveva prestato fideiussione per i debiti della Boutique Ines di Nenni Ines e C snc;

che alla N.I. era succeduto quale erede M.R. che aveva alienato, con atto 20.7.1989, i diritti su un immobile della defunta ed, assieme alla moglie S.A., per frodare i creditori, con atto 30.11.1990, aveva venduto l’unico bene non pignorato (nuda proprieta’ del fondo (OMISSIS), di are 37,60 con fabbricato) al cognato S. G.Q., che aveva acquistato anche nell’interesse della moglie S.S.; che il M.R., costituito in mora, aveva dichiarato di aver rinunciato all’eredita’, invece tacitamente accettata, con la conseguenza che tale rinuncia era inesistente mentre l’atto 30.11.1990 era simulato; cio’ premesso, chiedeva dichiararsi la nullita’ della rinuncia all’eredita’, la tenutezza del M.R. al pagamento dei debiti, la simulazione dell’atto 30.11.1990 ed, in subordine, l’inefficacia.

Il M.R. resisteva, mentre gli altri convenuti rimanevano contumaci. Interveniva in giudizio la curatela del fallimento di S.A. aderendo alla domanda di simulazione e chiedendo in subordine la revoca limitatamente alla quota della fallita. Interveniva anche la Cassa di Risparmio di Puglia, creditrice del M.R., cui succedeva Intesa Gestione Crediti spa.

Con sentenza 25.6.2003 il Tribunale dichiarava M.R. erede della N.I. ed obbligato al pagamento alla Banca Popolare di Lecce di Euro 22.172,84 oltre accessori; obbligato il medesimo M.R. a pagare alla Intesa Gestione Crediti spa la somma di Euro 7.810,28 oltre accessori, dichiarava la simulazione dell’atto 30.11.1990 e condannava i convenuti alle spese.

Proponevano appello S.G.Q. e S. S., resistevano la curatela, la Banca Popolare Pugliese e Intesa Gestione crediti e, previa integrazione del contraddittorio col M.R., la Corte di appello di Lecce, con sentenza 177/06, dichiarava la nullita’ della sentenza di primo grado, rimettendo la causa al Tribunale di Lecce e compensando le spese, sul presupposto che la vendita del 20.7.1989 era stata stipulata non solo dal M. R. ma anche dai fratelli G., A., M. e F. e non era possibile dichiarare che tale atto comporta l’accettazione tacita dell’eredita’ senza contemporaneamente emettere analoga pronuncia nei riguardi degli altri germani, non citati in giudizio; analogamente non era possibile dichiarare la nullita’ della rinunzia all’eredita’ senza emettere analoga pronuncia nei riguardi di M.G.. Ricorre la Banca Popolare Pugliese con due motivi, variamente articolati, illustrati da memoria, resistono S.G.Q. e S.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunzia violazione di norme di diritto ed in particolare a) dell’art. 102 c.p.c. b) dell’art. 477 c.c., c) dell’art. 1295 c.c..

La Banca ha agito contro M.R. non perche’ unico erede ma perche’, essendo erede, e’ colui nei confronti del quale ha scelto di far valere i suoi diritti, quale debitore solidale.

La domanda non incide sullo stato di eredi degli altri germani ne’ la Banca ha l’obbligo o l’interesse a citare l’altro fratello G., tardivamente rinunciatario, peraltro non solvibile.

Trattasi di situazione autonoma di mero carattere obbligatorio e non ereditario.

Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione in ordine all’omesso esame della documentazione mentre il primo Giudice si era limitato correttamente a dichiarare la qualita’ di erede di M. R.. Osserva questa Corte Suprema:

La sentenza impugnata ha dedotto che tutte le domande erano strettamente consequenziali: l’azione di simulazione e l’azione revocatoria presupponevano il previo accertamento dell’esistenza di un credito della Banca popolare nei confronti del M.; e, a sua volta, l’accertamento del rapporto di debito – credito presupponeva l’accoglimento della domanda volta a sentir dichiarare la nullita’ dell’atto con cui il M.R. aveva rinunciato all’eredita’ della N.. Dalla lettura dell’atto 20.7.1989 risultava che la vendita dell’immobile gia’ della N.I. era stata stipulata anche dai fratelli G., A., M. e F. e non era possibile dichiarare che tale atto comportava per M.R. l’accettazione tacita dell’eredita’ senza emettere contemporaneamente analoga pronuncia nei confronti degli altri germani, non citati in primo grado.

Analogamente non era possibile dichiarare la nullita’ della rinuncia all’eredita’ di M.R. senza emettere analoga pronuncia nei riguardi di M.G. che, col medesimo atto aveva rinunciato alla stessa eredita’, ma non aveva potuto interloquire perche’ non parte del giudizio.

Non si verteva nell’ipotesi di frazionamento pro quota dell’originario debito del de cuius perche’ la Banca non aveva chiesto il pagamento di un debito ereditario ma proposto azione di accertamento della qualita’ di erede soltanto nei confronti di uno dei chiamati, conseguendo, poi, di fatto , l’obiettivo di far risultare quest’ultimo unico erede, in modo da gravarlo dell’intero debito ereditario (dalla sentenza di primo grado il M.R. era stato dichiarato tenuto a pagare l’intera somma dovuta dalla N.I. alla Banca popolare), nonostante la presenza di altri quattro fratelli.

Di fronte a questa motivazione, non espressamente impugnata nella sua complessiva ratio decidendo l’odierno gravame svolge in parte considerazioni in fatto che si traducono nella preferenza per la sentenza di primo grado senza superare le argomentazioni logiche conseguenti ad una complessiva disamina degli atti richiamati.

In particolare se e’ vero che, nella specie, vi e’ solo accertamento incidentale della qualita’ di erede, tale da non comportare l’esistenza di un litisconsorzio necessario, e che la domanda di nullita’ di una rinuncia all’eredita’ non deve essere proposta necessariamente nei confronti di tutti gli eredi (Cass. 5 giugno 1979 n. 3175 richiamata nella memoria della ricorrente) tale situazione di litisconsorzio esiste per l’azione di simulazione e per l’azione revocatoria. Donde il rigetto del ricorso.

La singolarita’ della vicenda consiglia la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA