Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6982 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 23/03/2010), n.6982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22358/2007 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CILEA

15/B, presso lo studio dell’avvocato MANIERI Massimo, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (Ufficio di L’Aquila) in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di L’AQUILA del 23.3.06, depositata il 15/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza del 15/6/2006 la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo in accoglimento del gravame interposto dall’Agenzia delle entrate de L’Aquila riformava l’impugnata sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila di accoglimento dell’opposizione del Sig. I.F. nei confronti della cartella di pagamento emessa a titolo di IRPEF per l’anno d’imposta 1990.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il contribuente propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo, con il quale denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, L. n. 289 del 1002, art. 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

E’ stata predisposta relazione con la quale si conclude per l’inammissibilità del ricorso per mancata formulazione del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c..

La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite.

La ricorrente non ha presentato memoria nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio.

Il P.G. ha condiviso la relazione.

A seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il Collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, con l’ulteriore rilievo che il motivo non reca nemmeno, per la parte ove viene denunziato vizio di motivazione, la “chiara indicazione” delle “ragioni” del denunziato vizio di motivazione ex art. 366 bis c.p.c., nei termini indicati in giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

 

 

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