Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6982 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/03/2017, (ud. 07/04/2016, dep.17/03/2017),  n. 6982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29052-2011 proposto da:

I.T.I. INTERNAZIONALE (ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE INTERNAZIONALE)

S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 19,

presso lo studio dell’avvocato ALDO LUCIO LANIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRO CITTERIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ENRICO MITTONI, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, giusta delega in atti;

EQUITALIA NORD S.P.A. già EQUITALIA NOMOS S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato

SANTE RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO CIMETTI, giusta delega in atti;

– I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI e

LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 833/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/08/2011 r.g.n. 1079/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato LANIA ALDO LUCIO per delega Avvocato CITTERIO

ALESSANDRO;

udito l’Avvocato DI MEGLIO ALESSANDRO per delega Avvocato SGROI

ANTONINO;

udito l’Avvocato CHIRICOTTO SIMONA per delega Avvocato CIMETTI

MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Torino, con sentenza depositata il 23/8/2011, rigettava il gravame proposto dall’ITI Internazionale S.r.l., nei confronti dell’INAIL, dell’INPS e di Equitalia Nomos S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede depositata il 16/4/2010 che aveva respinto l’opposizione proposta dall’Istituto Tecnico Industriale Internazionale avverso due cartelle esattoriali nei confronti dell’INAIL e dell’INPS.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’ITI Internazionale S.r.l. articolando tre motivi.

Equitalia, INPS ed INAIL hanno resistito con controricorso. L’INAIL ha altresì depositato memoria ai sensi dell’art. 378 codice di rito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente, denunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, lamentando che la Corte d’Appello non avrebbe fatto corretta applicazione del criterio di ripartizione dell’onere della prova affermando che, nel caso di specie – in cui la busta era stata inviata per raccomandata -dovesse gravare sul destinatario, e non sul mittente, la prova circa il contenuto della busta.

1.1. Il motivo non è fondato.

Occorre innanzitutto premettere che, per i primi due motivi di ricorso è altresì legittimata a contraddire Equitalia Nord S.p.A. (già Equitalia Nomos S.p.A.), in qualità di società concessionaria della riscossione, poichè l’INPS deve garantire ex lege unicamente l’esistenza del credito.

Ciò premesso, alla stregua dei più recenti arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità nella materia (cfr., tra le molte, Cass. nn. 20027/11; 22133/04; 771/04; 10284/01), “… la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario l’onere eventuale di provare che il plico non conteneva l’avviso. Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno ed il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l’onere di provare l’intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico e ciò in quanto, secondo l’id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione”. Orbene, nella fattispecie, la Corte di merito, ha correttamente applicato i principi sopra enunciati e, premesso che non vi è contestazione sul fatto che l’INPS abbia notificato la cartella di cui si tratta a mezzo raccomandata in data 16/2/2008, ha, pertanto, affermato che, a seguito delle risultanze di causa, è risultato provato, che l’INPS ha inviato la raccomandata e che la stessa è stata ricevuta dal destinatario (quest’ultimo infatti non ha mai contestato di avere ricevuto la raccomandata). Per la qual cosa, i giudici di secondo grado hanno reputato, alla luce della giurisprudenza di legittimità, che l’Istituto previdenziale avesse assolto al proprio onere probatorio e che, invece, l’ITI Internazionale S.r.l. non fosse stato in grado di dimostrare, pur all’esito di una istruttoria puntuale e minuziosa, che nella busta non vi fosse la cartella esattoriale, ma soltanto il bollettino di pagamento. Rettamente, quindi, la Corte d’Appello ha ritenuto, con un corretto procedimento di sussunzione dei fatti nelle norme da applicare sicuramente scevra dagli errores in iudicando che la parte ricorrente lamenta -, che la cartella esattoriale dell’INPS sia stata regolarmente notificata in data 16/2/2008 e che, pertanto, essendo stato il ricorso depositato a distanza di molti mesi dalla detta data, lo stesso sia tardivo e l’opposizione inammissibile.

2. Con il secondo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, la parte ricorrente deduce insufficiente o omessa motivazione sul punto controverso, costituito dalla prova del contenuto della busta pervenuta, lamentando che la Corte territoriale abbia valorizzato la testimonianza del responsabile di comparto Equitalia che ha spiegato il procedimento di invio del ruolo ed i relativi controlli da parte degli addetti che, a parere dei giudici di Appello, rendono quantomai difficile un errore quale quello ipotizzato dall’ITI Internazionale S.r.l.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, peraltro, sollevato come “vizio di motivazione”, attiene, sostanzialmente, alla valutazione delle prove effettuata dalla Corte di merito.

Ed in ordine alla valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, qualora il ricorrente denunci, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha anche l’onere di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (Cass. n. 6023 del 2009).

Nel caso di specie, invero, la contestazione sulle dichiarazioni rese da un testimone si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto di una deposizione testimoniale e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. n. 4056 del 2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronunzia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014), dovendosi, come detto, lo stesso limitare al controllo, sotto il profilo della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, dell’esame e della valutazione fatta dal giudice di merito, restando a questo riservata l’individuazione del proprio convincimento (Cass., S.U., n. 13175/13). E, nella sentenza oggetto del giudizio di legittimità la Corte d’Appello è pervenuta al proprio convincimento attraverso una motivazione del tutto corretta dal punto di vista logico-giuridico, in cui si tiene conto in modo puntuale e rigoroso delle risultanze di causa poste a fondamento della decisione.

2. Con il terzo mezzo di impugnazione si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2003, art. 69 e art. 2094 c.c., nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. In sostanza, si lamenta che la Corte di merito abbia ravvisato, nei contratti Co.Co.Co ed a progetto di cui si tratta – per i quali è stato richiesto dall’INAIL con le cartelle oggetto di contestazione il pagamento dei contributi per il periodo 2002/2007 – i requisiti fondamentali del rapporto di lavoro subordinato e non gli elementi tipici del contratto di lavoro a progetto, ovvero la specificità del progetto e la sua differenziazione dall’oggetto dell’ordinaria attività dell’Istituto tecnico.

3.1 Il motivo presenta due censure, la seconda delle quali è inammissibile per i motivi già innanzi enunciati, dato che, nella sostanza, si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze probatorie e del convincimento dei giudici di secondo grado, che costituisce accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità, se sorretto (come nel caso di specie) da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici (cfr., tra le molte, Cass., Sez. Lav., n. 2728/10).

Nella fattispecie, i giudici di seconda istanza, attraverso un percorso motivazionale del tutto congruo basato sulla valutazione delle risultanze di causa che hanno condotto i medesimi ad includere i rapporti controversi nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato, anzichè di quello a progetto, hanno operato una sussunzione del tutto corretta, tenendo conto della consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine al carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo o parasubordinato, essendo, appunto, la subordinazione intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro che deve estrinsecarsi nella emanazione di ordini specifici e nell’esercizio di una attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative e senza prescindere dalla preventiva ricerca della volontà delle parti (tra le molte, Cass. nn. 16293/10; 9151/04). Ne deriva la infondatezza della prima delle due censure.

4. Per tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ijn favore delle parti controricorrenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00 in favore di ciascuna parte, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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