Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6982 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 12/03/2021), n.6982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO G. Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26590/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);

– ricorrente –

contro

V.M.;

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana n. 658/5/14 depositata il 25/03/2014 e non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

29/09/2020 dal Consigliere Succio Roberto.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello del contribuente e annullato in quanto illegittimo l’atto impugnato, avviso di accertamento IRPEF, IRAP ed IVA 2007 limitatamente al recupero per Euro 330.000 relativo alle rimanenze;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 38 e 51 e la falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per non avere la CTR rilevato d’ufficio il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado a seguito della notifica della stessa al contribuente presso il difensore; rilievo dal quale avrebbe dovuto discendere l’inammissibilità dell’appello;

– il motivo è fondato;

– invero, risulta dall’avviso di ricevimento relativo alla notifica della sentenza della CTP n. 314/1/12 resa inter riartes (debitamente trascritto in ricorso ai fini dell’autosufficienza dei motivi di ricorso per cassazione) che la sentenza di prime cure è stata oggetto di regolare notifica al contribuente presso il difensore;

– risulta anche esser stato eseguito dall’Ufficio regolare deposito quanto alla copia notificata di tal pronuncia presso la segreteria della CTP medesima, come si evince sia dalla ricevuta datata 23 novembre 2012, sia dalla schermata di accesso telematico riferita al fascicolo, atti ambedue trascritti in ricorso per cassazione;

– poichè quindi la notifica della sentenza di prime cure è stata eseguita correttamente, e ha raggiunto il notificatario in data 19 novembre 2012, da tale data decorreva pacificamente il termine di sessanta giorni per la proposizione dell’appello; di qui la conseguente tardività dell’impugnazione alla CTR proposta il 2 maggio 2013;

– per le ragioni sopra esposte, l’appello andava dichiarato inammissibile;

– infatti il termine per l’appello, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, è previsto a pena di decadenza; tal decadenza opera a favore dell’Amministrazione finanziaria in quanto attinente a materia indisponibile, sicchè è rilevabile d’ufficio per la prima volta in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26378 del 17/10/2019; analoga disciplina vigeva invero anche precedentemente al d. Lgs. n. 546 del 1992: in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12804 del 03/09/2002);

– conseguentemente, il primo motivo di ricorso va accolto; il ricorso in appello del contribuente è quindi dichiarato inammissibile;

– all’esito della decisione sul primo motivo di cui si è detto, i restanti motivi sono assorbiti;

– la soccombenza regola le spes.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi;

dichiara inammissibile l’appello del contribuente; liquida le spese in Euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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