Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6982 del 11/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 6982 Anno 2016
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 13411-2013 proposto da:
RUSSO

CRISTIAN

RSSCST75D10A952D,

FRANCESCO

RSSFNC50R16F464A, RUSSO ANDREA RSSNDR79R17F464A,
RUSSO TOBALDO ELISA TBLLSE56B62A236V, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE 138, presso lo
studio dell’avvocato GIULIO BELLINI, che li
2015
2597

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
VINCENZO GARZIA giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 11/04/2016

LIOI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ENNIO QUIRINO VISCONTI N. 20, presso lo studio
dell’avvocato DOMENICO PETRACCA, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIOVANNI MOSCA con studio in
CATANZARO, VIA PROVINCIALE 41, giusta procura

– controricorrentenonchè contro

LLOYD ASSICURAZIONI SPA (ora ALLEANZA TORO ASS.NI
SPA);
– intimataavverso la sentenza n. 417/2013 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 21/03/2013, R.G.N.
755/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/12/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato GIULIO BELLINI;
udito l’Avvocato ANGELO COLUCCI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

speciale in calce al controricorso;

R.G.N. 13411/13
Udienza del 22 dicembre 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1999 Cristian Russo convenne dinanzi al Tribunale di Catanzaro
Antonio Lioi, allegando che:
– il 15 agosto 1991 (quand’era quindicenne) venne còlto da orchiepididimite,
causata da torsione del funicolo;

non adottò le necessarie e tempestive terapie;
– a causa di ciò si verificò la necrosi del testicolo destro.
Chiese perciò la condanna del convenuto al risarcimento del danno patito in
conseguenza dei fatti sopra descritti.
Nel giudizio intervennero i prossimi congiunti dell’attore (Francesco Russo,
Andrea Russo, Elisa Toraido), mentre il convenuto chiamò in causa il proprio
assicuratore, la società Lloyd Italico s.p.a..

2. Con sentenza 23.2.2009 il Tribunale di Catanzaro rigettò la domanda,
ritenendo insussistente il nesso di causa tra l’operato del medico e il danno.

3. La Corte d’appello di Catanzaro, adita dai soccombenti, con sentenza
21.3.2013 n.417 dichiarò inammissibile l’appello, sul presupposto che gli
appellanti, ai quali era stato addossato l’onere di notificare l’atto drappello,
al sensi dell’art. 331 c.p.c., al terzo chiamato Lloyd Italia), non vi avessero

tempestivamente provveduto.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai sigg.ri RussoToraldo, con ricorso fondato su due motivi.
Ha resistito con controricorso Antonio Lioi, il quale ha depositato anche
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza
impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art.
360, n. 3, c.p.c..

Pagina 3

– recatosi all’ospedale di Soverato ed affidato alle cure del convenuto, questi

R.G.N. 13411/13
Udienza del 22 dicembre 2015

Si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 140, 149, 156, 157, 160,
180, 291, 331, 372, 379, 380 c.p.c.; 6 I. 20.11.1982 n. 890, 24 e 111 cost..
Deducono, al riguardo, che essi ottemperarono all’ordine del giudice
d’appello, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., notificando il gravame per mero
errore alla società Lloyd “Adriatico” anziché alla Lloyd “Italico”. Tale notifica,

d’appello, pertanto, avrebbe dovuto applicare l’art. 291 c.p.c. e fissare loro
un nuovo termine per il rinnovo della notificazione.

1.2. Il motivo è infondato.
La distinzione tra notifica nulla ed inesistente, quale che ne sia il
fondamento e la condivisibilità, nel nostro caso non viene in rilievo.
In concreto è infatti accaduto che:
(a)

la Corte d’appello, correttamente, ordinò

l’integrazione del

contraddittorio ex 331 c.p.c. nei confronti della Lloyd Italico;
(b) tale ordine venne malamente eseguito per fatto imputabile al notificante.
Deve, pertanto, trovare applicazione il principio già affermato da questa
Corte, secondo cui quando il giudice abbia pronunziato l’ordine di
integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non
vi abbia provveduto (ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente,
evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi), “non è
consentita l’assegnazione di un nuovo termine per il completamento della
già disposta integrazione, poiché tale assegnazione equivarrebbe alla
concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato,
la quale è vietata espressamente dall’art. 153 cod. proc. civ.. A tale regola,
desumibile dal combinato disposto degli artt. 331 e 153 cod. proc. civ., è
possibile derogare solo quando l’istanza di assegnazione di un nuovo
termine (presentata anteriormente alla scadenza di quello in un primo
tempo concesso) si fondi sull’esistenza, idoneamente comprovata, di un
fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa
non sia stata in colpa con riferimento all’ignoranza della residenza dei
soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato
(Sez. 3, Sentenza n. 637 del 15/01/2007, Rv. 594426; nello stesso senso,

Pagina 4

sostengono i ricorrenti, erano da ritenersi nulla e non inesistente. La Corte

R.G.N. 13411/13
Udienza del 22 dicembre 2015

Sez. 2, Sentenza n. 26401 del 16/12/2009, Rv. 610979; Sez. 3, Sentenza
n. 9090 del 05/07/2001, Rv. 547917).
Nel caso di specie invece gli appellanti:

errarono nell’individuare il soggetto nei cui confronti integrare il

contraddittorio;

– non chiesero un nuovo termine prima che scadesse quello loro concesso
dal giudice.
Al cospetto di questi elementi, la Corte d’appello non avrebbe mai potuto
concedere agli appellanti un nuovo termine, nemmeno ex art. 291 c.p.c.,
per provvedere a rinnovare la notificazione.

2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza
impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art.
360, n. 3, c.p.c..
Si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 31, 100, 102, 105, 106,
107, 269, 331, 332 c.p.c.; 1917 c.c..
Deducono, al riguardo, che anche ad ammettere un errore colpevole nella
notifica del loro gravame all’assicuratore, esso non avrebbe dovuto
comportare l’inammissibilità dell’appello anche nei confronti del medico,
perché le due cause (quella principale e quella di garanzia) erano scindibili.

2.2. Il motivo è infondato alla luce della recente decisione delle Sezioni
Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, Rv.
638109), le quali, componendo i precedenti contrasti, hanno stabilito che in
presenza d’una domanda di danno e d’una di garanzia, proposta dal
convenuto nei confronti del proprio assicuratore, nel giudizio d’appello
l’assicuratore del convenuto è litisconsorte necessario rispetto
all’impugnazione proposta dall’attore principale soccombente, ancorché
questi abbia impugnato solo la statuizione sulla assenza di responsabilità del
garantito.

Pagina 5

10/1

– non hanno mai dimostrato che l’errore fu scusabile;

R.G.N. 13411/13
Udienza dei 22 dicembre 2015

3. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti,
ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

-) condanna Cristian Russo, Francesco Russo, Andrea Russo, Elisa Toraldo,
in solido, alla rifusione in favore di Antonio Lioi delle spese del presente
grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 8.200, di cui 200 per
spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2,
d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Cristian Russo,
Francesco Russo, Andrea Russo, Elisa Toraldo, in solido, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 22 dicembre 2015.

(-) rigetta il ricorso;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA