Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6982 del 03/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 03/03/2022), n.6982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10046-2021 proposto da:

M.V., rappresentato e difeso dall’Avvocato Paolo Quercia

per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AMANTEA;

– intimato –

avverso la SENTENZA n. 565/2020 del TRIBUNALE DI PAOLA, depositata il

13/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, in accoglimento dell’appello del Comune di Amantea nei confronti della sentenza del giudice di pace in data 31/3/2014, ha rigettato l’opposizione proposta da M.V. nei confronti della sanzione amministrativa irrogata allo stesso con verbale di contestazione per violazione del codice della strada.

1.2. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora interessa, ha rigettato l’eccezione d’inammissibilità dell’appello sul rilievo che, a fronte della rinnovazione, disposta all’udienza del 3/3/2017, della relativa notificazione, da ritenersi nulla in quanto eseguita “presso il procuratore costituito in primo grado” laddove “lo stesso risultava trasferito ad altro indirizzo”, l’appellato si era costituito in giudizio e che, in tale ipotesi, il decorso del termine per il gravame doveva essere computato con riguardo alla prima notificazione.

1.3. M.V., con ricorso notificato il 12/4/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

1.4. Il Comune è rimasto intimato.

1.5. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 137,148,149,153,291,325 e 326 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l’ammissibilità dell’appello senza, tuttavia, considerare che: – la prima notificazione dell’atto d’appello, in quanto eseguita, per negligenza imputabile all’appellante, presso il precedente indirizzo del difensore dell’opponente, era inesistente; – il Comune, solo all’udienza del 3/3/2017, e cioè tardivamente, aveva chiesto l’assegnazione del termine per la rinnovazione della notificazione dell’atto d’appello.

3. Il motivo è fondato. Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che, in linea di principio, a condizione che il procedimento notificatorio sia stato posto in essere da un soggetto a ciò legittimato e che lo stesso si sia concluso con la fase di consegna, intesa in senso lato, come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, essa debba considerarsi ex lege eseguita (Cass. n. 5663 del 2018 in motiv.), il luogo in cui la notificazione dell’impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. SU n. 14916 del 2016; conf., Cass. n. 5663 del 2018).

4. Resta, tuttavia, il fatto che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, quest’ultimo, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, ha l’onere di riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. SU n. 14594 del 2016; Cass. n. 19059 del 2017; Cass. n. 20700 del 2018; Cass. n. 17577 del 2020).

5. Nel caso in esame, invece, per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, è accaduto, per un verso, che l’atto d’appello era stato notificato “presso il procuratore costituito in primo grado”, mentre “lo stesso risultava trasferito ad altro indirizzo”, e, per altro verso, che, a fronte dell’esito negativo di tale notifica, il giudice di merito ha disposto la rinnovazione della notificazione dell’atto d’appello senza, tuttavia, verificare: – se l’esito negativo della notifica era dovuto a ragioni non imputabili all’appellante; – se, a fronte di una notifica non andata a buon fine per ragioni a lui (in ipotesi) non imputabili, sussistevano circostanze eccezionali tali da consentire all’appellante di non rispettare l’onere di riattivare il processo notificatorio entro il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c..

6. Il ricorso, quindi, dev’essere accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Paola che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Paola che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 20 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2022

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