Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6981 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. II, 25/03/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 25/03/2011), n.6981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), B.C.

(OMISSIS), B.I. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 2-B, presso

lo studio dell’avvocato DE MARTINI CORRADO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FERRARI MARCO DINO;

– ricorrenti –

contro

G.F. (OMISSIS), S.B.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI S.

MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell’avvocato DI LAURO ALDO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAMBELLI CALLOTTI

MARIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 104/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato DE MARTINI Corrado, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 635/01 il Tribunale di Vigevano, sez. stralcio, respingeva la domanda proposta da G.V. e S. B. contro B.G. e B.I. e condannava gli attori ad arretrare sul confine quella parte di edificio edificata sul mapp. 219 dei convenuti ed alle spese.

Il giudizio era stato introdotto per il ripristino di una corte comune abusivamente occupata e modificata dai convenuti che, invece, avevano dedotto la loro esclusiva proprieta’.

Nel corso del giudizio, a seguito del decesso del G. e del B., erano subentrati quali eredi i figli G.F., G. e B.C.. La sentenza, impugnata da G. F. e S.B., nella resistenza di B.I., G. e B.C., veniva riformata dalla Corte di appello di Milano, con sentenza 104/05. che accertava l’illegittima violazione del diritto di comunione e condannava gli appellati al ripristino dello stato preesistente ed alle spese del grado, sul presupposto che il Tribunale aveva disatteso gli esiti della ctu, che aveva affermato la comunione del bene, affermando, invece, la esclusiva proprieta’ dei convenuti sulla base di una motivazione non condivisibile, in particolare non poteva condividersi l’affermazione del primo Giudice, secondo la quale la dante causa dei G. – S. “La Fratellanza s.a.” non avrebbe potuto trasferire alcun diritto di comproprieta’ sulla corte in questione, risultando dalla documentazione che con due atti di pari data, 27.4.1970, aveva alienato il mappale 224 agli appellati ed il confinante mappale 220 agli appellanti, disponendo della propria quota di comproprieta’ sulla corte comune a favore dei mappali ceduti. Non era decisivo che nella divisione del 1922 il mappale 219 sia indicato come comune ai soli mappali 223, 224 e 579 a fronte del successivo atto di disposizione della quota di comproprieta’.

Ricorrono i B. e la B.I. con tre motivi, resistono le controparti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunziano vizi di motivazione e violazione degli artt. 1100 e 1103 c.c. in ordine al regime della comunione, limitandosi la sentenza ad affermazioni categoriche ed arbitrarie in contrasto con quella di primo grado che meritava conferma.

Col secondo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione dell’art. 818 c.c. in ordine al regime delle pertinenze, non essendovi stata alcuna limitazione od esclusione del vincolo pertinenziale nell’atto di cessione del bene principale. Col terzo motivo si lamentano vizi di motivazione in ordine alla data di realizzazione del manufatto esistente sul sedime e violazione degli artt. 2934 e 1165 c.c..

Le censure, a prescindere dalla contestuale deduzione di vizi di motivazione e di violazione di norme di diritto, in contrasto con la necessaria specificita’ del motivo (Cass. 251.11.2008 n. 28066), non tengono conto della circostanza che la corte di appello e’ pervenuta alla decisione impugnata sulla scorta della ctu ma, soprattutto, di attivita’ interpretativa dei titoli, con la conseguenza che andava formulata rituale impugnazione in relazione ai criteri ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c..

In particolare non risulta compiutamente censurata la deduzione di pagina nove della sentenza: Al momento della vendita “La fratellanza s.a. di mutuo soccorso” aveva i diritti di comproprieta’ della corte da epoca ultraventennale, per possesso incontestato e ininterrotto, e, comunque, in conformita’ agli stessi titoli di comproprieta’. E quindi aveva pieno titolo di trasferire e di far subentrare ciascuno degli acquirenti nella medesima posizione dalla stessa occupata (art. 1103 c.c.).

Il fatto che nell’atto di divisione del 1922 il mappale 219 sia indicato come comune solo ai mapp. 223, 224 e 579 non e’ decisivo a fronte del successivo atto di disposizione della quota di comproprieta’ legittimamente effettuato dalla alienante, nella qualita’ di titolare della quota oggetto di disposizione”.

Ne consegue che i ricorrenti avrebbero dovuto prospettare ogni questione al riguardo, anzi tutto, in relazione all’attivita’ ermeneutica posta in essere dal giudice a quo, relativamente a ciascuno degli atti presi in considerazione nella motivazione della sentenza, con puntuale riferimento ai singoli criteri legali d’ermeneutica contrattuale, e solo successivamente, una volta idoneamente dimostrato l’errore nel quale fosse eventualmente incorso al riguardo il detto giudice, avrebbero potuto procedere ad un’utile prospettazione delle ulteriori questioni d’erronea od inesatta applicazione d’altre norme ed istituti, dacche’ la disamina di tali questioni presuppone l’intervenuto accertamento dell’errore sull’interpretazione della volonta’ negoziale delle plurime parti alle quali e’ fatto riferimento in ricorso, e non puo’, pertanto, aver luogo ove manchi siffatto previo accertamento d’un vizio che inficerebbe, sul punto, ab origine l’impugnata pronunzia, costituendo tale interpretazione il presupposto logico – giuridico delle conclusioni alle quali il giudice del merito e’ pervenuto poi sulla base di essa (Cass. 21.7.03 n. 11343, 30.5.03 n. 8809, 28.8.02 n. 12596).

E’ ben vero che i ricorrenti hanno inteso in qualche modo censurare la valutazione degli atti de quibus effettuata dal giudice a quo ed hanno, all’uopo, svolto argomenti in senso contrario, tuttavia, quand’anche vi si volesse ravvisare una, se pure irrituale, denunzia d’errore interpretativo, questa sarebbe, comunque, inidoneamente formulata ed insuscettibile d’accoglimento.

L’opera dell’interprete, infatti, mirando a determinare una realta’ storica ed obiettiva, qual e’ la volonta’ delle parti espressa nel contratto, e’ tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimita’ soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dall’art. 1362 c.c. e segg., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo, come gia’ visto, fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma e’ tenuto, altresi’, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilita’ del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non puo’ essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non e’ consentito in sede di legittimita’ (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

Ne’ puo’ utilmente invocarsi, come sembra dai ricorrenti, la mancata considerazione del comportamento delle parti.

Ad ulteriore specificazione del posto principio generale d’ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha, inoltre, attribuito, nell’ambito della stessa prima categoria, assorbente rilevanza al criterio indicato nell’art. 1362 c.c., comma 1 – eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c. per il caso di concorrenza d’una pluralita’ di clausole nella determinazione del pattuito – onde, qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d’una pluralita’ di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocita’ la comune volonta’ degli stessi, cosicche’ non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti – cio’ che e’ stato fatto nella specie dalla corte territoriale, con considerazioni sintetiche ma esaustive – detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario dell’art. 1362 c.c., comma 2 che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione (Cass. 4.8.00 n. 10250, 18.7.00 n. 9438, 19.5.00 n. 6482. 11.8.99 n. 8590. 23.11.98 n. 11878, 23.2.98 n. 1940, 26.6.97 n. 5715, 16.6.97 n. 5389); non senza considerare, altresi’, come detto comportamento, ove trattisi d’interpretare, come nella specie, atti soggetti alla forma scritta ad substantiam, non possa, in ogni caso, evidenziare una formazione del consenso al di fuori dell’atto scritto medesimo (Cass. 20.6.00 n. 7416, 21.6.99 n. 6214, 20.6.95 n. 6201, 11.4.92 n. 4474).

E’ inoltre, necessario rilevare, sia pur solo ad abundantiam, come nel motivo in esame, con il quale s’imputa di fatto alla corte territoriale l’erronea interpretazione di piu’ interconnesse convenzioni intervenute tra le parti, non siano ritualmente riportati i testi delle stesse, la correttezza o meno della cui interpretazione si richiede a questa Corte di valutare, cio’ che costituisce un’ulteriore ragione d’inammissibilita’ del motivo, giacche’, in violazione dell’espresso disposto dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, non vi si riportano proprio quegli elementi di fatto in considerazione dei quali la richiesta valutazione, sia della conformita’ a diritto dell’interpretazione operatane dalla corte territoriale, sia della coerenza e sufficienza delle argomentazioni motivazionali sviluppate a sostegno della detta interpretazione, avrebbe dovuto essere effettuata, in tal guisa non ponendosi il giudice di legittimita’ in condizione di svolgere il suo compito istituzionale(e pluribus, da ultimo, Cass. 9.2.04 n. 2394. 5.9.03 n. 13012, 6.6.03 n. 9079, 24.7.01 n. 10041, 19.3.01 n. 3912, 30.8.00 n. 11408. 13.9.99 n. 9734, 29.1.99 n. 802); non senza considerare, altresi’, come l’impossibilita’ di rapportare le svolte censure in tema d’interpretazione della volonta’ negoziale delle parti all’esatto dato testuale nel quale quella volonta’ si e’ tradotta, ovviamente non surrogabile dalla lettura soggettiva datane dalla parte, comporti anche una violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4 sotto il diverso profilo del difetto di specificita’ del motivo. In mancanza, dunque, d’un’adeguata impugnazione, nei sensi indicati, dei giudizi espressi dalla corte territoriale in ordine agli atti ed ai rapporti con gli stessi regolati, resta ineccepibile il consequenziale riconoscimento da parte dello stesso giudice della ricorrenza nella specie del presupposto di fatto legittimante la riforma della prima decisione, giudizio operato in conformita’ ai fondamentali criteri legali d’interpretazione dettati dall’art. 1362 c.c., commi 1 e 2, e nell’ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito, a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune da censure ipotizzabili in forza dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la diversa opinione soggettiva di parte ricorrente e’ inidonea a determinare le conseguenze previste dalle norme stesse.

Quanto, poi, al vizio di motivazione, denunziato in tutti i motivi, devesi considerare come la censura con la quale alla sentenza impugnata s’imputino i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 debba essere intesa a far valere, a pena d’inammissibilita’ comminata dall’art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicita’ nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non puo’, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si puo’ con essa proporre un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa;

diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe – com’e’, appunto, per quello in esame – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalita’ del giudizio di legittimita’.

Ne’ puo’ imputarsi al detto giudice d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacche’ ne’ l’una ne’ l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti – come e’ dato, appunto, rilevare nel caso di specie – da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per se’ sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, perche’ sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Nella specie, per converso, le esaminate argomentazioni non risultano intese, ne’ nel loro complesso ne’ nelle singole considerazioni, a censurare le rationes decidendi dell’impugnata sentenza sulle questioni de quibus, bensi’ a supportare una generica contestazione con una valutazione degli elementi di giudizio in fatto difforme da quella effettuata dal giudice a quo e piu’ rispondente agli scopi perseguiti dalla parte, cio’ che non soddisfa affatto alla prescrizione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto si traduce nella prospettazione d’un’istanza di revisione il cui oggetto e’ estraneo all’ambito dei poteri di sindacato sulle sentenze di merito attribuiti al giudice della legittimita’, onde le argomentazioni stesse sono inammissibili, secondo quanto esposto nella prima parte delle svolte considerazioni.

in ogni caso, appaiono nuove od ipotetiche le censure di cui al secondo motivo mentre, relativamente al terzo, la sentenza, alle pagine nove e dieci, nell’accogliere la domanda di condanna al ripristino del cortile nello stato in cui era nel 1970, ha statuito che le costruzioni realizzate dagli appellati erano successive a tale data (vedi denunce di costruzione del 1971, doc. 8 e 9 parte appellante) e, quindi, illegittime, in quanto in violazione dei diritti degli appellanti e non coperte da usucapione, in quanto la causa era stata iniziata nel 1989.

Tale deduzione viene genericamente contestata con l’asserita inidoneita’ dei documenti ed il richiamo alla ctu che avrebbe affermato l’esistenza della costruzione da oltre un ventennio, senza considerare che l’elaborato puo’ descrivere i luoghi ma non determinare con esattezza l’anno di edificazione di un manufatto e senza superare l’affermazione del controricorrente che la perizia e’ del 2001 e, quindi, non contrasta con l’affermazione della sentenza di una costruzione successiva al 1970.

La censura non e’, peraltro, autosufficiente ne’ da prova di una costruzione risalente al 1955.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 2200,00, di cui 2000,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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