Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6981 del 17/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 6981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20493/2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 16843/2016

della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. che l’Inps chiede la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa questa Corte di cassazione nell’ordinanza n. 16843 del 2016 laddove, a fronte dell’accoglimento del ricorso proposto dallo stesso Istituto previdenziale, ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater;

2. che A.G. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il ricorso è manifestamente fondato, considerato che il raddoppio del contributo unificato può essere disposto soltanto nel caso di integrale rigetto, d’inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre nel caso il ricorso dell’Inps è stato ritenuto manifestamente fondato e per questo la sentenza impugnata è stata cassata con decisione nel merito;

2. che non è luogo a dubitare della natura di errore materiale della statuizione, considerato che nella valutazione dei presupposti per il raddoppio del contributo il giudice non ha alcun margine di discrezionalità;

3. che non è luogo a provvedere sulle spese, perchè “nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali” (Cass. S.U. n. 9438 del 2002 e n. 10203 del 2009 e successive conformi).

PQM

dispone la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 16843 del 2016 nei seguenti termini: a pag. 4, ultimo capoverso, l’ inciso “sussistono” deve essere sostituito con “non sussistono”; nel dispositivo, nell’ultimo capoverso, l’inciso “della sussistenza” dev’essere sostituito con “della non sussistenza”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA