Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6981 del 17/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.17/03/2017), n. 6981
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20493/2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la
sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA
CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;
– ricorrente –
contro
A.G.;
– intimato –
per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 16843/2016
della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
1. che l’Inps chiede la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa questa Corte di cassazione nell’ordinanza n. 16843 del 2016 laddove, a fronte dell’accoglimento del ricorso proposto dallo stesso Istituto previdenziale, ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater;
2. che A.G. è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. che il ricorso è manifestamente fondato, considerato che il raddoppio del contributo unificato può essere disposto soltanto nel caso di integrale rigetto, d’inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre nel caso il ricorso dell’Inps è stato ritenuto manifestamente fondato e per questo la sentenza impugnata è stata cassata con decisione nel merito;
2. che non è luogo a dubitare della natura di errore materiale della statuizione, considerato che nella valutazione dei presupposti per il raddoppio del contributo il giudice non ha alcun margine di discrezionalità;
3. che non è luogo a provvedere sulle spese, perchè “nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali” (Cass. S.U. n. 9438 del 2002 e n. 10203 del 2009 e successive conformi).
PQM
dispone la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 16843 del 2016 nei seguenti termini: a pag. 4, ultimo capoverso, l’ inciso “sussistono” deve essere sostituito con “non sussistono”; nel dispositivo, nell’ultimo capoverso, l’inciso “della sussistenza” dev’essere sostituito con “della non sussistenza”.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017