Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6981 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 6981 Anno 2016
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 19061-2013 proposto da:
MUSTAFA ANJEZA MSTGNS78T56Z100X, domiciliata ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
LUIGI D’ANIELLO giusta procura speciale a margine del
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ricorso;
– ricorrente –

2015
2532

contro

COOPERATIVA DI LAVORO LA CASCINA SCPA, in persona del
legale rappresentante p.t. Dott. GIORGIO FEDERICI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 145,

Data pubblicazione: 11/04/2016

presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controri correnti
non chè contro

– Intimati –

Nonché da:
ROMA CAPITALE (già COMUNE DI ROMA) 02438750586, in
persona del Sindaco pro tempore Prof. IGNAZIO R.
MARINO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO
DELLA VALLE 2, presso lo studio dell’avvocato
PATRIZIA GIUFFRE’, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RODOLFO MURRA giusta procura
speciale in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– ricorrente incidentale contro

MUSTAFA ANJEZA MSTGNS78T56Z100X, FONDIARIA SAI SPA ,
LA CASCINA SCPA ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 415/2013 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 22/01/2013, R.G.N. 2078/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO;

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LA FONDIARIA SAI SPA , ROMA CAPITALE 02438750586;

udito l’Avvocato LUIGI D’ANIELLO;
udito l’Avvocato GIULIA PURCARO per delega non
scritta;
udito l’Avvocato LUCIA SCALONE DI MONTELAURO per
delega;

Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale per il 1 0 motivo,
accoglimento del 2 ° motivo; accoglimento p.q.r. del
ricorso incidentale;

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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mustafa Anjeza convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma “La
Cascina” s.c.a.r.l. e la Fondiaria SAI S.p.A, chiedendone la condanna in

veicolo di proprietà della società “La Cascina” ed assicurato con la
Fondiaria SAI, in occasione del sinistro avvenuto in Roma il
14.12.2004. Precisò di aver ricevuto dalla compagnia assicuratrice la
somma di C 32.000,00, trattenuta solo a titolo di acconto, in quanto
non sufficiente a ristorare i danni effettivamente patiti.
Si costituì la Fondiaria SAI limitandosi a contestare l’entità dei danni
richiesti sostenendo che la somma già corrisposta copriva interamente
il dovuto.
Si costituì anche la società “La Cascina” deducendo che la
responsabilità del sinistro – stante l’inadeguatezza della segnaletica
stradale presente in loco – doveva essere attribuita anche al Comune di
Roma, chiedendone la chiamata in causa.
Evocato in giudizio, si costituì il Comune di Roma eccependo, in via
preliminare, la decadenza della società “La Cascina” dal diritto di
chiamare in causa il terzo, essendosi detta società costituita
tardivamente in giudizio. Contestò nel merito la pretesa risarcitoria.
All’esito della istruzione della causa, nei corso della quale veniva
esperita consulenza medico legale sulla persona dell’attrice, il
Tribunale di Roma, con sentenza del 23.7.2009, rigettò la domanda
ritenendo satisfattivo l’importo già corrisposto dalla compagnia
assicuratrice e compensò tra le parti le spese del giudizio.
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solido al risarcimento dei danni subiti, in qualità di trasportata su

Proposto appello principale dalla Mustafa e appello incidentale dal
Comune di Roma, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del
22,1.2013, ha rigettato l’appello principale, dichiarato assorbito

processuali in favore delle altre parti.
Riteneva la corte territoriale l’inammissibilità per difetto di specificità
del motivo di gravarne con il quale la Mustafa aveva contestato le
risultanze della consulenza medico legale espletata, recepite dal primo
giudice, rilevando che le doglianze mosse dall’appellante non erano
supportate da note tecniche e che esse si ponevano altresì in contrasto
con la circostanza che i consulenti di parte avessero concordato con le
conclusioni del c.t.u. Restavano così assorbite, secondo la corte di
merito, le censure, formulate in via principale e incidentale, relative
alla mancata dichiarazione di decadenza della società “La Cascina” dal
diritto di chiamare in causa il Comune di Roma.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso per
cassazione Mustafa Anjeza, deducendo due motivi.
Resiste con controricorso la società “La Cascina”.
Roma Capitale (già Comune di Roma) resiste con controricorso e

l’appello incidentale e condannato la Mustafa al pagamento delle spese

propone contestuale ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo ed
illustrato da memoria.
La Fondiaria SAI non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale Mustafa Anjeza deduce:
“Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto
5

A

ex art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 342
C. p.c.”.
La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto

censure formulate nei confronti della consulenza tecnica espletata in
primo grado affermando che non risultava “specifica la critica della
appellante con riferimento generico ad una asserita non adeguatezza
della valutazione fatta dal C.T.U.”. Sostiene che l’appellante aveva
lamentato proprio la incomprensibile genericità e totale assenza di
specifica motivazione delle conclusioni cui era addivenuto il giudice di
primo grado, il quale si era limitato ad osservare che la consulenza
medico legale era stata “compiuta e puntuale perché assunta con il
conforto dei professionisti di parte”, sicché non era possibile una
contestazione specifica di conclusioni non fondate su basi specifiche.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente va rilevato che la ricorrente non ha trascritto il
contenuto del motivo di appello dichiarato inammissibile dai giudici di
merito per difetto di specificità, non consentendo così a questa Corte,
senza accedere agli atti del processo, di avere piena contezza della
portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata.
In ogni caso, va osservato che, come riportato nella sentenza
impugnata, il Tribunale di Roma ha motivato la sua decisione rilevando
che “la consulenza medico legale effettuata in sede istruttoria, sulle cui
conclusioni vi è stata piena adesione dei cc.tt.pp. (v. verbali di
consulenza), conforta l’assunto della convenuta società assicuratrice
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inammissibile ex art. 342 c.p.c. il motivo di gravame relativo alle

per cui l’importo già corrisposto a favore dell’attrice copre
integralmente il danno da essa subito. Non si ritiene peraltro possa
darsi considerazione alle contestazioni ugualmente provenienti

dall’attrice agli esiti della c.t.u. poiché difformi dalle stesse conclusioni
del proprio consulente e non suffragate da nessun riscontrabile
elemento di natura medico-legale in quanto provenienti solo dalla
valutazione del difensore”.
Le richiamate argomentazioni svolte dal giudice di primo grado
appaiono – contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente – fondate
su specifici elementi (conformi conclusioni tra c.t.u. e consulenti di
parte, critiche successivamente rivolte alla consulenza senza il
supporto di dati medico legali) che avrebbero certamente consentito
all’appellante di sviluppare una adeguata specifica critica,
contrapponendo alle ragioni della decisione del giudice di prime cure le
proprie contrapposte argomentazioni. Non avendo fatto ciò, la
sentenza impugnata risulta sul punto immune da censure.
2. Con il secondo motivo la Mustafa denuncia: “Error in procedendo.
Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato
oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. Violazione e
falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.”.
Deduce la ricorrente che erroneamente la corte territoriale, senza
alcuna motivazione, aveva ritenuto irrilevante, una volta respinto il
motivo di gravame relativo alla consulenza tecnica, il motivo di appello
con il quale si ribadiva l’eccezione di decadenza della società “La
Cascina” – stante la sua tardiva costituzione – dal diritto di chiamare in
7

/

causa il Comune di Roma, nonostante la decadenza fosse rilevabile
d’ufficio e sottratta alla disponibilità delle parti, consentendo così al
consulente del Comune di Roma di intervenire e contraddire nelle

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Ed invero, dalla chiamata in causa – inammissibile per intervenuta
decadenza, come si vedrà esaminando il ricorso incidentale – del
Comune di Roma nessun concreto pregiudizio è derivato alla Mustafa.
Difatti, una volta rigettata la domanda da questa proposta con l’atto di
citazione di primo grado, nessun rilievo assume nei confronti della
stessa il rapporto processuale instauratosi tra la società “La Cascina”
ed il Comune di Roma a seguito della chiamata in causa di quest’ultimo
da parte della prima. Non risulta, poi, in alcun modo dimostrato che la
partecipazione del c.t.p. del Comune di Roma alle operazioni peritali
abbia in concreto inciso sulle risultanze dell’indagine peritale e sulla
conseguente valutazione giudiziale, avendo del resto i giudici di merito
rilevato che le consulenze tecniche di parte concordavano con la
consulenza tecnica d’ufficio.
3. Con il ricorso incidentale proposto Roma Capitale (già Comune di
Roma) deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 167 c.p.c. e
269 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 – Omessa e insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia”.
Lamenta Roma Capitale che erroneamente la Corte d’appello di Roma
aveva ritenuto assorbito l’appello incidentale con il quale il Comune di
Roma aveva reiterato l’eccezione di decadenza della società “La
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operazioni peritali.

Cascina” – stante la sua tardiva costituzione – dal diritto di chiamare in
causa il Comune di Roma.
Il ricorso è fondato.

Mustafa Anjeza per l’udienza di prima comparizione del 19.9.2006, si è
costituita in giudizio il 5.8.2006, senza dunque rispettare – tenuto
conto dei periodo di sospensione feriale dei termini processuali – il
termine di costituzione del convenuto, previsto dall’art. 166 c.p.c., di
venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di
citazione.
Per pacifica giurisprudenza, il convenuto per poter legittimamente
formulare, ai sensi del combinato disposto degli art. 167, 3° comma, e
269 c.p.c., l’istanza di chiamata in causa di un terzo deve
necessariamente costituirsi tempestivamente, nel rispetto del termine
fissato dall’art. 166 c.p.c., di modo che in caso di tardività della
costituzione deve conseguire la declaratoria di inammissibilità della
predetta richiesta (Cass. civ., sez. IL 28-05-2007, n. 12490).
4. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, con
conseguente condanna della Mustafa alla rifusione delle spese del
presente giudizio sostenute dalla società “La Cascina” e da Roma
Capitale, liquidate come in dispositivo.
Poiché la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato
essa non è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato previsto dall’art. 13, 1 0 comma quater, d.p.r. 30
maggio 2002 n. 115.
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La società “La Cascina”, convenuta dinanzi al Tribunale di Roma da

In accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va
cassata nella parte in cui ha dichiarato assorbito l’appello incidentale,
stante l’inammissibilità della chiamata in causa del terzo. Per l’effetto,

pagamento delle spese dell’intero giudizio in favore di Roma Capitale,
liquidate come in dispositivo.
Nulla per le spese nei riguardi della Fondiaria Sai, che non ha svolto
attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della società
“La Cascina” e Roma Capitale, che si liquidano – per ciascuna delle
parti – in C 5.500,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali
e accessori come per legge;
accoglie il ricorso incidentale, cassa in relazione al ricorso accolto la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la società “La
Cascina” al pagamento, in favore di Roma Capitale, delle spese dei due
giudizi di merito, che liquida in C 3.000,00, di cui C 100,00 per esborsi,
per il giudizio di primo grado ed C 3.000,00, di cui C 100,00 per
esborsi, per il giudizio di secondo grado, oltre C 5.500,00, di cui C
200,00 per esborsi, per il giudizio di cassazione, spese generali e
accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza
Civile, il 16.12.2015.

decidendo nel merito, la società “La Cascina” va condannata al

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