Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6981 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 11/03/2020), n.6981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20337-2017 proposto da:

AGRICOLA MAGREIS SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN NICOLA DEI

CESARINI 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MACARIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO SOLDO;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO 4,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO DEL ZOTTO;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositato il

27/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Presidente Relatore Dott. ROSA MARIA

DI VIRGILIO.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto depositato il 27/7/2017, la Corte d’appello di Trieste ha respinto il reclamo proposto dalla società Agricola Magreis s.r.l. in liquidazione avverso il decreto del Tribunale di Pordenone dell’11/5/2017, integrato col decreto del 25/5/2017, con la richiesta in subordine di revocare detto decreto integrativo e, in ogni caso, di impartire le disposizioni esecutive di cui all’art. 119 L. Fall., u.c., ed ha altresì respinto la domanda di risarcimento del danno, proposta da P.A..

La Corte del merito ha rilevato che la liquidazione del compenso al curatore, di cui al decreto del Tribunale di Pordenone del 20/4/2017, era stata resa ex art. 18 L. Fall., u.c., trattandosi di fallimento revocato, e non già ex art. 39 L. Fall., e che il decreto era pertanto reclamabile ex art. 26 L. Fall., come stabilito dall’art. 18 L. Fall. Cit., u.c.; che tale decreto non era stato reclamato, nè avrebbe potuto esserlo da parte della soc. Magreis, per difetto di interesse ad agire, limitandosi il decreto alla mera liquidazione del compenso al curatore; che nel provvedimento del 25/5/2017, il Tribunale, dopo avere richiamato il decreto dell’11/5/2017, definito di “chiusura” del fallimento, aveva disposto ” la restituzione delle somme residue alla società tornata in bonis” che doveva avvenire “previa trattenuta del compenso liquidato al curatore con decreto del 20.4.2017”, ponendo così a carico della Magreis il pagamento del compenso; che doveva ritenersi integrato o corretto dal decreto del 25/5/2017 non il decreto dell’11/5/2017, ma quello di liquidazione del compenso del 20/4/2017; che la Magreis aveva pertanto interesse ad impugnare, da solo o con il decreto integrato o corretto, il decreto del 25/5/2017; che, vista la notifica a mezzo pec, doveva ritenersi tempestivo il reclamo.

Ciò posto, la Corte di merito ha concluso per l’infondatezza dei motivi, rilevando che il Tribunale correttamente si era pronunciato sulla liquidazione del compenso a seguito di revoca del fallimento, ex art. 18 L. Fall., u.c., e pertanto non si trattava di “disposizioni esecutive” ex art. 119 L. Fall., u.c.;

che non era prevista alcuna convocazione della società tornata in bonis, essendo differito il contraddittorio alla fase del reclamo; che era infondato l’assunto secondo il quale sarebbe stato la Stato, in virtù della residuale responsabilità, a dovere essere gravato del pagamento, mentre a base della responsabilità della Magreis andava considerato come la stessa non si fosse presentata all’udienza prefallimentare, omettendo di dedurre circostanze decisive(che non era provato risultassero ex actis), idonee a far ritenere la non fallibilità della società.

Ricorre la Magreis, con ricorso affidato a tre motivi.

Si difende il Pagotto con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Col primo mezzo, facendo valere il vizio motivazionale, sotto il profilo della motivazione apparente, la ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto emettere il decreto di chiusura del fallimento, a ragione dell’intervenuta revoca del fallimento, e che su detto punto la Corte del merito ha reso una motivazione apparente, incoerente rispetto alla questione posta, ovvero la carenza dei presupposti per l’emissione del decreto di chiusura dell’11/5/2017, poi integrato il 25/5/2017; deduce che è inconciliabile l’affermazione della Corte del merito che l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento andava effettuata in sede di liquidazione del compenso(decreto del 20/4/2017) mentre nel caso era stata eseguita in sede di chiusura del fallimento col decreto 25/5/2017, con il rilievo secondo cui tale individuazione costituisce appendice del provvedimento art. 18, u.c. L. Fall.

Il motivo è sostanzialmente inammissibile.

Trova nella specie applicazione l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis), che esclude la sindacabilità della correttezza logica della motivazione sotto il profilo della sua insufficienza o contraddittorietà, potendo ora denunciarsi in cassazione solo l’omesso esame di un fatto storico (principale o secondario, purchè risultante dal testo della sentenza o dagli atti processuali) che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, mentre l’omessa motivazione (se risultante dal testo della sentenza, senza necessità di confronto con le risultanze processuali) viene parametrata ad un “minimo costituzionale”, esaurendosi nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. Sez. U, n. 8053 e n. 9032 del 2014; cfr. Cass. n. 7472 del 2017); ferma restando, in ogni caso, l’impossibilità di censurare in sede di legittimità la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione, attraverso di esse, della fattispecie concreta, trattandosi di compito pacificamente riservato al giudice di merito.

Ora, non v’è luogo a nessuna apparenza di motivazione o inconciliabilità tra affermazioni motivazionali, dato che la Corte d’appello ha linearmente ricostruito le ragioni dei decreti esaminati, chiarendo come col decreto del 25/5/2017 fosse stato stabilito il soggetto tenuto al pagamento del compenso al Curatore, così integrandosi il decreto dell’aprile 2017, non impugnato e contenente la mera liquidazione del compenso al Dott.Pagotto; il Giudice del merito ha rilevato che le censure sub a) e d) erano da ritenersi superate dal mero rilievo che, a seguito della revoca del fallimento, spetta al Tribunale che lo ha dichiarato liquidare le spese della procedura ed il compenso al Curatore per espressa previsione normativa, ex art. 18 L. Fall., u.c., ed ha altresì enucleato l’effettivo risultato perseguito dalla reclamante, ovverosia ottenere di non dovere pagare il compenso al Curatore.

Non può conseguentemente ritenersi che le argomentazioni del Tribunale siano non coerenti con la questione prospettata dalla reclamante, conseguendo alla individuazione dei contenuti dei decreti reclamati la risposta alle doglianze fatte valere dalla reclamante, nella diversa ottica ricostruttiva motivatamente fatta valere dal Giudice del merito.

Col secondo mezzo, come vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo la violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 1, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 147 e artt. 24 e 111 Cost., la ricorrente si duole della decisione relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio prima dei decreti dell’11/5/2017 e del 25/5/2017; sostiene che se il Tribunale avesse consentito alla società di interloquire, “probabilmente avrebbe statuito diversamente”, sostenendo la propria mancanza di responsabilità, l’attribuzione allo Stato delle spese della procedura, visto il carattere officioso della stessa, e che il curatore avrebbe dovuto provvedere ad instaurare un giudizio ordinario di cognizione nei confronti del Ministero; assume che anche a seguito della introduzione della normativa D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 147, permane il difetto di disciplina in relazione alla individuazione del soggetto tenuto ad accollarsi le spese della procedura, nel caso di revoca della dichiarazione di fallimento, ove non si possa imputare l’instaurazione della procedura al creditore istante o al fallito.

Col terzo mezzo, la ricorrente deduce il vizio di ultrapetizione, sostenendo che il riesame della Corte d’appello ha esorbitato dai motivi di reclamo, per avere il Giudice del merito rilevato la carenza della domanda della Magreis di porre il compenso del Curatore a carico dello Stato e poi affermato “l’ingiustificato auto assolvimento circa la responsabilità dell’apertura della procedura fallimentare”. Quanto alla mancata instaurazione del contraddittorio da parte del Tribunale prima dell’emanazione del decreto del 25/5/2017 (la società è stata ritenuta carente di interesse ad impugnare il decreto dell’11/5/2017), deve convenirsi con il rilievo della Corte d’appello, ritenendosi che nei confronti del decreto emesso ex art. 18 L. Fall., u.c., è ammesso il reclamo da parte di qualsiasi interessato, e quindi la piena difesa del debitore tornato in bonis e gravato del pagamento.

Nel resto, il secondo mezzo va esaminato col terzo motivo, in quanto collegati. A riguardo (ed a tacere dal riferimento a quanto esposto nel reclamo e richiamato nel secondo mezzo, rinvio inammissibile in quanto in plateale contrasto col principio di chiarezza e di specificità del ricorso per cassazione), va rilevata la sostanziale inammissibilità della doglianza, che non ha attinto anche il secondo rilievo svolto dal Giudice del merito e che preclude ogni ulteriore rilievo ed esame.

Ed infatti, individuato il vero punto focale della controversia, il Giudice territoriale ha rilevato l’assenza di collegamento con quanto fatto valere col reclamo dalla Magreis ma anche l’infondatezza di quanto sostenuto dalla società, dato che la stessa poteva ritenersi responsabile dell’apertura della procedura fallimentare, non essendosi la Magreis, pur avendo ricevuto regolare notifica dell’udienza prefallimentare, presentata a detta udienza, omettendo in tal modo di dedurre circostanze decisive al fine di provare l’effettivo svolgimento dell’attività di trasformazione delle uve e di commercializzazione di vini e quindi la propria effettiva qualità di imprenditore agricolo, e così evitare il fallimento, nè era stato provato che detti elementi di fatto risultassero dagli atti in possesso del Tribunale.

E su detta specifica ragione della decisione, la ricorrente non ha avanzato alcuna censura.

Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3500,00, oltre Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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