Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6980 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. II, 25/03/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 25/03/2011), n.6980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.B. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VITTORIO ARMIJON 8, presso lo studio dell’avvocato AZZONI CARLO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell’avvocato ZARDO

FULVIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CUPINI ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 108/2004 del GIUDICE DI PACE di SORA,

depositata il 10/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato CUPINI Antonio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 29 dicembre 2001 G.F. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Sora n. 7/01, che aveva dichiarato la propria competenza per valore, rigettato la domanda di condanna di L.B. e R.P. al pagamento della somma di L. 4.488.000, oltre interessi e rivalutazione, quale saldo di lavori edili effettuati nel fabbricato in (OMISSIS), nonche’ la riconvenzionale di condanna del G. ai danni per cattiva esecuzione delle opere.

I convenuti chiedevano dichiararsi la nullita’ della sentenza per gravi irregolarita’ nella formazione del fascicolo dell’attore, con rimessione in primo grado, la incompetenza del primo giudice, la carenza di legittimazione passiva dell’appellato R. e l’accoglimento dell’appello incidentale.

Il fascicolo di ufficio, sottratto da ignoti, assieme alla maggior parte dei fascicoli della sezione di Sora del tribunale di Cassino, veniva ricostituito e, con sentenza, n. 108/2004, detto Tribunale accoglieva parzialmente l’appello principale condannando L. B. al pagamento di Euro 2317,86, oltre interessi e spese, dichiarava inammissibile l’appello incidentale e compensava le spese tra G. e R..

Il Tribunale deduceva che i documenti contabili non risultavano contestati dai convenuti, i quali avevano ammesso l’esecuzione dei lavori ma non risultava dimostrato il pagamento dell’intero importo di L. 19.488.000, ma solo di L. 15.000.000.

Ricorre L.B. con unico articolato motivo, resiste G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si denunziano violazione di norme di diritto riguardanti l’efficacia del contratto, l’onere e valutazione delle prove, degli artt. 1321, 1655, 1664, 2697 c.c. artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. vizi di motivazione, per avere il giudice di appello accolto la domanda sulla base di un ragionamento meramente formalistico.

Il rapporto tra le parti originava da un contratto di appalto per L. 10.000.000 non preso in considerazione e ob torto collo la L. fu costretta a pagare l’ulteriore somma di L. 5.000.000, mentre non erano dovute le pretese somme residue per L. 4.480.000.

La censura, come articolata, non merita accoglimento.

A prescindere dalla contestuale deduzione di vizi di violazione di norme di diritto sostanziale, processuale e di motivazione, senza rispettare la necessaria specificita’ del motivo di ricorso (Cass., 25.11.08 n. 28066), la ricorrente fa riferimento ad un contratto di appalto per L. 10.000.000, che nemmeno riporta trascurando l’obbligo di autosufficienza del ricorso.

Ammette che, rispetto alla previsione dell’accordo, ebbe a corrispondere ulteriori L. 5.000.000 ed esclude altri obblighi.

Ma, in questo modo, da una diversa lettura delle risultanze processuali senza impugnare la sintetica ma essenziale motivazione della sentenza che riferisce della mancata contestazione dei documenti contabili, della sostanziale ammissione dei lavori di cui alle fatture per L. 19.488.000 e del pagamento di L. 15.000.000, in particolare osservando che in comparsa di risposta con riconvenzionale si era eccepito che i lavori di cui all’atto di citazione erano stati interamente pagati ma non si era dato prova del fatto estintivo.

Il giudizio di legittimita’ non costituisce un terzo grado di merito in cui si possano riproporre le questioni gia’ prospettate senza successo nelle precedenti fasi ma deve concretarsi in un procedimento a critica vincolata, mediante la indicazione di vizi specifici della sentenza espressamente individuati, non essendo consentito un mero riesame del fatto.

E’ devoluta a giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita’ e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato: conseguentemente, ai fini d’una corretta decisione, il giudice non e tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne’ a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384).

Pertanto, i vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non sussistono se la valutazione delle prove e’ eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche’ proprio a norma dell’art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti.

Per costante insegnamento di questa Corte, peraltro, il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 dev’essere inteso a far valere, a pena d’inammissibilita’ ex art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicita’ nel l’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1200,00, di cui 1000,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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