Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6980 del 12/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 12/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 12/03/2021), n.6980
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12127/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags
m2.mailcert.avvocaturastato.it);
– ricorrente –
Contro
LISITA DAL 1967 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro
tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’Avv. Aldo
Papa (PEC aldo.papa.avvocatismcv.it) e con domicilio eletto in Roma
presso l’avv. Luigi De Sisto nel suo studio in via Panaro n. 14;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 500/50/11 depositata il 21/11/2011 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
29/09/2020 dal Consigliere Roberto Succio.
Fatto
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l’appello dell’Amministrazione Finanziaria e quindi confermato la sentenza della CTP che aveva ritenuto illegittimo l’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRAP ed IRES 2006;
avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato, in sostanza, a due motivi; resiste con controricorso la società contribuente.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso rubricato sub A) si denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c) e d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, dell’art. 2729 c.c. tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; con il successivo motivo rubricato sub B) si denuncia l’omessa e/o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR sia non effettuato una valutazione del presupposto in forza del quale l’Ufficio ha ritenuto inattendibile la contabilità del contribuente, sia valutato in modo superficiale e contraddittorio il materiale probatorio versato in atti;
– i motivi, tra di loro strettamente connessi al punto da costituire una medesima censura articolata sotto due profili, possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati;
– in primo luogo, quanto al profilo relativo vizio motivazionale, lo stesso è privo di fondamento poichè la CTR con motivazione adeguatamente comprensibile e sufficientemente perspicua ha dato conto delle risultanze processuali e le ha valutate illustrando le ragioni poste a base della sua decisione;
– secondariamente, quanto all’asserita violazione di legge, l’articolazione del motivo, sul punto, risulta nella sostanza così formulata in modo da non censurare l’interpretazione della disposizione di legge invocata, ma da richiedere a questa Corte un vero e proprio riesame delle circostanze di fatto; il che non è ammesso in questa sede;
– ne deriva l’inammissibilità del motivo, sotto questo autonomo profilo;
– pertanto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 4.800 oltre 15% spese generali, CPA ed iva di legge del presente giudizio che pone a carico di parte soccombente.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021