Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6980 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 6980 Anno 2016
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 7403-2013 proposto da:
VIOLANTE FILOMENA VLNFMN87H58A048M, domiciliata ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
VINCENZO CIAFFI giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –

2015
contro

2530

SOC.

DUOMO-UNIONE ASSICURAZIONI in persona del

Procuratore

Speciale

Dott.

ALESSANDRO BETTMANN,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

1

Data pubblicazione: 11/04/2016

rappresentata

DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

e difesa

dall’avvocato MARIO MATTICULI giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrentenon chè contro

– intimato –

avverso la sentenza n.

80/2012 del TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE DISTACCATA DI RUTIGLIANO, depositata il

15/02/2012, R.G.N. 546/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO;
udito l’Avvocato VINCENZO CIAFFI;
udito l’Avvocato MARIO MATTICOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso p.q.r.;

2

ALBERGO GIORGIO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 3 L. 102/06 Violante Filomena convenne in giudizio
dinanzi al Giudice di Pace di Casamassima Albergo Giorgio e la Uni One

accertamento della responsabilità esclusiva di Albergo Giorgio,
conducente e proprietario dell’autovettura tg. FE 523695, assicurata
per la r.c.a. con la compagnia convenuta, per la causazione del sinistro
stradale avvenuto il 26.10.2003 in Sannicandro di Bari – al
risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, trasportata in altra
autovettura.
Si costituì la Uni One Assicurazioni ed eccepì preliminarmente
l’inammissibilità della domanda per violazione dell’art. 141 D.Lgs.
209/05, deducendo che la ricorrente avrebbe dovuto agire in giudizio
nei confronti del proprietario dell’autovettura sulla quale era
trasportata e della compagnia assicuratrice che garantiva per la r.c.a.
detta autovettura, e non nei confronti di Albergo Giorgio, proprietario
del veicolo antagonista, e del suo assicuratore.
Il Giudice di Pace, con sentenza del 24.9.2007, in accoglimento
dell’eccezione pregiudiziale, dichiarò l’inammissibilità della domanda e
condannò la ricorrente al pagamento della metà delle spese
processuali.
Proposto appello da Violante Filomena, il Tribunale di Bari, sezione
distaccata di Rutigliano, con sentenza del 15.2.2012, ha confermato la
sentenza impugnata, compensando tra le parti le spese del grado.
Rilevava il giudice d’appello che il D.Lgs. n. 209 del 2005, che aveva
3

Assicurazioni S.p.A. chiedendone la condanna in solido – previo

abrogato la previgente L. n. 990 del 1969, non prevedeva norme
transitorie dirette a regolare i rapporti giuridici sottoposti alla
successione delle leggi, sicché da tale abrogazione era derivata

domanda dettata dagli artt. 145 e 148 D.Lgs. 209/05 a tutte le azioni
risarcitorie intraprese a partire dal 1° gennaio 2006, ancorché riferite a
fatti pregressi.
Contro la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione Violante
Filomena, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la Duomo-UniOne Assicurazioni (già Uni One
Assicurazioni).
Albergo Giorgio non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In ordine logico, va esaminato per primo il secondo motivo di
ricorso, con il quale Violante Filomena deduce: “Violazione e falsa
applicazione dell’art. 141 del D.Igs. 7/9/2005 n. 209 nonché omessa
e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”.
Sostiene la ricorrente che erroneamente il giudice di merito aveva
ritenuto che l’abrogazione della L. n. 990 del 1969, a seguito
dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2006 del D.Lgs. n. 209 del 2005,
avesse comportato l’immediata applicabilità del disposto degli artt. 145
e 148 D.Lgs. 209/05, in tema di proponibilità della domanda, a tutte le
azioni risarcitorie intraprese a partire dal 1° gennaio 2006, ancorché
riferite a sinistri stradali verificatisi prima di tale data.
4

l’immediata applicabilità della disciplina in tema di proponibilità della

Il motivo è inammissibile, ai sensi all’art. 366 n. 6 c.p.c., per difetto di
autosufficienza.
Le censure mosse da Violante Filomena si fondano sulla pretesa

applicabilità, al caso di specie, della disciplina prevista dall’art. 22 L.
990/69 – e non, come ritenuto dal giudice di merito, della normativa
dettata dagli artt. 145 e 148 D.Lgs. 990/69 -, senza che la ricorrente
abbia tuttavia riportato, neppure sommariamente, il contenuto della
richiesta preventiva di risarcimento del danno inviata alla compagnia
assicuratrice, né indicato quando la missiva sia alla stessa pervenuta.
Violante Filomena si é poi limitata a depositare, assieme al ricorso, il
fascicolo di parte del giudizio di appello, non fornendo tuttavia alcuna
indicazione circa la collocazione del suddetto documento all’interno
degli atti processuali.
2. Con l’altro motivo di ricorso Violante Filomena deduce: “Violazione e
falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile
d’ufficio (art. 360 n. 5 c.p.c.)”.
Il motivo è infondato.
Correttamente il giudice di merito, a fronte della ritenuta applicabilità,
nella fattispecie, delle nuove modalità previste dagli artt. 145 e 148
D.Lgs. 209/06 per la richiesta di risarcimento e sulla base delle
conseguenze che ne derivano in tema di proponibilità della domanda,
ha implicitamente ritenuto assorbita la questione inerente la asserita
possibilità per il danneggiato – tenuto altresì conto del disposto
5

A

dell’art. 141 D.Lgs. 209/06 – di pretendere la totalità del risarcimento
anche da uno solo dei soggetti coobbligati.
3. Il ricorso va dunque rigettato.

Ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la
ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione in favore della Duomo-UniOne
Assicurazioni, liquidate in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per
esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza
Civile, il 16.12.2015.

Le spese seguono la soccombenza.

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