Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 698 del 18/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/01/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 18/01/2021), n.698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLASUTTO Daniela – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13409/2017 proposto da:

C.G. & FIGLI S.N.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore; C.S., M.E.,

M.C., nella loro qualità di soci della C.G.

E FIGLI S.N.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO 61, presso lo studio dell’Avvocato GUIDO ROSSI GIRONDA,

rappresentati e difesi dall’Avvocato PIER LUIGI FLAMINI.

– ricorrenti –

contro

B.G., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa

dall’Avvocato SIRO CENTOFANTI.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 124/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 23/05/2016 R.G.N. 100/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/09/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza n. 124 del 2016, ha confermato la pronuncia emessa in data 14.4.2014 del Tribunale della stessa sede con la quale, in accoglimento della domanda proposta da B.G., ha dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra quest’ultima e la C.G. e Figli snc dall’1.7.1967 (anzichè dal 20.7.1968) e ha condannato la società, unitamente ai soci in via solidale, al pagamento della somma complessiva di Euro 5.094,56 a titolo di differenze retributive, scatti di anzianità e differenze di indennità sostitutiva del preavviso e di TFR, dichiarando compensato parzialmente il suddetto credito, fino alla concorrenza del controcredito, ammontante ad Euro 1.064,39 riconosciuto in favore delle parti convenute; ha dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione attiva della lavoratrice, la domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva e ha condannato i convenuti a risarcire il danno pensionistico subito dalla ricorrente, per l’omessa ed irregolare contribuzione, da liquidarsi in separato giudizio.

2. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione la C.G. e Figli snc, in persona del legale rapp.te pt, nonchè C.S., M.E. e M.C., in qualità di soci, affidato a cinque motivi.

3. B.G. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

4. Il PG ha concluso, con requisitoria scritta, per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; l’assenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione circa il valore di rinuncia delle dichiarazioni contenute nelle istanze di conciliazione sottoscritte dalla B. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; denunciano, altresì, la violazione di legge: in particolare la falsa ed errata applicazione dell’art. 2113 c.c. e delle norme ermeneutiche di interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., applicabili agli atti unilaterali ex art. 1324 c.c., in ordine alle istanze di conciliazione, la falsa ed errata applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Deducono che la Corte territoriale aveva respinto l’eccezione di improponibilità della domanda, con riferimento alle pretese diverse da quelle fatte valere nella procedura conciliativa, evidenziando che la sottoscrizione della dichiarazione della lavoratrice, in sede di tentativo di conciliazione, nella quale aveva affermato di avere svolto attività lavorativa in forma subordinata dal 22.7.1968, non implicasse rinuncia ad ipotetici diritti riguardanti altri periodi, dato che non vi era alcun riferimento esplicito o implicito ad essi, di talchè non era configurabile alcuna cosciente manifestazione di volontà abdicativa. Sostengono i ricorrenti che la Corte di merito non aveva rilevato che mai la lavoratrice aveva richiesto la retrodatazione del rapporto che, come risultava nelle due richieste di conciliazione, aveva avuto pacificamente inizio nel luglio del 1968 e, con una motivazione difforme da quella adottata dal primo giudice, aveva trascurato il profilo della dedotta improcedibilità della domanda di retrodatazione, per non essere stato oggetto di preventivo tentativo di conciliazione, soffermandosi, invece, solo sull’aspetto di un eventuale comportamento abdicativo, con violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale.

3. Con il secondo motivo si censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; l’assenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione sulla eccepita inammissibilità e conseguente inutilizzabilità della prova testimoniale relativa alla pretesa retrodatazione dell’inizio del rapporto di lavoro, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si censura, altresì, come violazione di legge, la falsa ed errata applicazione degli artt. 2730,2732,2733 e 2735 c.c., sul valore probatorio della confessione stragiudiziale della data di inizio del rapporto di lavoro, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere errato la Corte di merito nel ritenere ammissibile la prova testimoniale, sulla retrodatazione del rapporto, pur in presenza di due dichiarazioni, contenute nelle richieste di conciliazione e costituenti confessioni, rese non solo ad un terzo ma anche alla controparte, ove si indicava espressamente che la data di inizio del rapporto era quella del 22 luglio 1968.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza: in particolare la violazione del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in merito alla affermazione della raggiunta prova sulla retrodatazione del rapporto di lavoro, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; lamentano, altresì, come violazione di legge, la falsa ed errata applicazione delle norme di cui all’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in merito alla prova sulla retrodatazione dell’inizio del rapporto di lavoro, per avere erroneamente utilizzato la Corte territoriale, in ordine alla retrodatazione del rapporto di lavoro, le risultanze di una prova testimoniale illegittimamente acquisita.

5. Con il quarto motivo i ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza: in particolare, la violazione del principio della domanda di cui all’art. 112 c.p.c., in merito alla mancata decisione del motivo di gravame sulla valenza probatoria degli elementi presuntivi dedotti dagli appellanti, per negare la esistenza del debito per differenze retributive nonchè la violazione dell’onere della prova e della disponibilità della prova di cui all’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Eccepiscono, altresì, la violazione di legge: in particolare, la falsa ed errata applicazione dell’art. 2955 c.c., n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Deducono, da un lato, che la Corte di merito aveva violato l’obbligo di esaminare tutti i motivi di gravame omettendo di vagliare la valenza di plurimi elementi presuntivi da essi offerti per contrastare la pretesa della B. e, dall’altro, pur riconoscendo che la società aveva contestato il debito, aveva usato tale assunto solo per ribadire il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva del vantato credito, così violando anche il principio della ripartizione dell’onere della prova in ordine alla fondatezza della pretesa della lavoratrice.

6. Con il quinto motivo i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza: in particolare deducono la violazione dell’art. 412 c.p.c. e dell’art. 420 c.p.c. e la relativa interpretazione della giurisprudenza, per nullità del ricorso introduttivo per mancata esposizione del fatto, della indicazione dei relativi mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione, in assenza di limitazione della pronuncia sin dall’inizio all’an debeatur, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si dolgono, altresì, dell’omesso esame di un fatto decisivo in giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonchè la contraddittorietà ed illogicità della motivazione sulla limitazione della pronuncia sia dall’inizio all’an debeatur, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte di appello ammesso la possibilità di una pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni, sebbene l’accertamento del fatto lesivo non fosse completo e pieno, ma solo verosimile e per non avere considerato che la ricorrente aveva formulato espressamente ed inequivocabilmente richiesta di accertamento, anche nel quantum, di talchè non era possibile frazionare il giudizio, stante anche la opposizione ad un separato giudizio per la eventuale liquidazione.

7. Prima di esaminare nello specifico i singoli motivi del presente gravame, è opportuno precisare che, in tema di ricorso per cassazione, l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina “ex se” l’inammissibilità del ricorso se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 12690 del 2018).

8. Inoltre, sempre in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione di inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di valutare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi di impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. n. 26790 del 2018; Cass. n. 7009 del 2017).

9. Ciò premesso, come impostazione metodologica nello scrutinio delle censure del presente giudizio, deve rilevarsi che, con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono in sostanza di due aspetti ben precisi: il primo, riguardante l’omesso esame, da parte dei giudici di seconde cure, del fatto che la ricorrente, in sede dei due tentativi di conciliazione, non aveva mai chiesto la retrodatazione del rapporto lavorativo di talchè la conseguente domanda giudiziale era improcedibile; il secondo, concernente l’erronea interpretazione, da parte della Corte territoriale, delle dichiarazioni della lavoratrice – contenute nelle richieste del tentativo di conciliazione – che non costituivano rinuncia ad ipotetici diritti riguardanti altri periodi, per mancanza di volontà abdicativa.

10. Osserva questo Collegio che entrambe le doglianze non meritano accoglimento.

11. In primo luogo, deve rilevarsi che, nella fattispecie, non opera il meccanismo, relativamente alla questione oggetto del dedotto mancato esame, dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., perchè il problema evidenziato riguarda un tema di diritto e non di fatto: invero, ciò che traspare da tutta l’esposizione del motivo è la denunciata omessa pronuncia sulla questione della improcedibilità della domanda di retrodatazione del rapporto per non essere stata la stessa oggetto della richiesta di tentativo di conciliazione.

12. In secondo luogo, va rilevata l’inammissibilità delle censure riguardanti la contraddittorietà e illogicità della motivazione, perchè ciò non è più consentito ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis in considerazione della data di pubblicazione della impugnata sentenza (23.5.2016).

13. Orbene, venendo all’esame nel merito delle censure, deve darsi atto, a differenza di quanto sostengono i ricorrenti, che la Corte di merito si è pronunciata sul rapporto tra istanze specificate in sede di tentativo di conciliazione e quelle avanzate in via giudiziaria, evidenziando che ciò era possibile perchè la previa indicazione dei vantati diritti non escludeva, in caso di esito negativo della conciliazione, la possibilità di rivendicarne altri se non oggetto di rinuncia.

14. La tematica è stata, quindi, affrontata e non è ravvisabile alcun omesso esame ovvero una omessa pronuncia nei termini denunciati dai ricorrenti.

15. L’accertamento, poi, in ordine alla dichiarazione sottoscritta dal lavoratore circa il valore di rinuncia o di transazione, costituisce giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione (Cass. n. 19831 del 2013; Cass. n. 1657 del 2008).

16. Tali violazioni non sono ravvisabili nel caso di specie avendo i giudici di seconde cure escluso, con una interpretazione non contrastante con il dato letterale e logicamente plausibile, che la indicazione della data di inizio e fine del rapporto di lavoro subordinato, fatta dal lavoratore, non rappresentasse il cosciente intento di abdicare altri diritti concernenti diversi periodi rispetto a quello regolarizzato.

17. Si tratta di una interpretazione ragionevole e lineare, che si sottrae al sindacato di legittimità perchè, quella dei giudici di merito, non deve essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, di talchè la parte non può dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’una anzichè l’altra (Cass. n. 24539 del 2009; Cass. n. 27136 del 2017).

18. Il secondo e terzo motivo, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, non sono fondati.

19. Entrambe le censure partono, infatti, da un presupposto errato rappresentato dalla circostanza che le affermazioni rese dalla B., nelle due richieste di tentativo di conciliazione, costituissero una confessione stragiudiziale in ordine alla durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

20. La Corte territoriale, invece, come già detto in occasione del primo motivo, con una interpretazione che costituisce un accertamento di merito congruamente motivato, ha escluso che le dichiarazioni riguardassero il periodo precedente, atteso che quest’ultimo esulava dall’oggetto delle dichiarazioni stesse.

21. Conseguentemente, così come ad esse non poteva attribuirsi la natura di rinuncia, analogamente non poteva riconoscersi il valore di confessione in ordine alla insussistenza di un rapporto lavorativo “in nero” precedente alla data del 20.7.1968.

22. In relazione al periodo pregresso alla regolarizzazione, pertanto, ben poteva essere ammessa ed espletata una prova testimoniale sulla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro, senza incorrere nelle denunciate violazioni di legge, perchè il fatto controverso non era compreso nel contenuto dei documenti processualmente acquisiti.

23. Tale ratio decidendi, condivisa in questa sede, rende inammissibile l’esame della doglianza concernente l’altra ratio decidendi, adottata dalla Corte territoriale, circa la possibile apprezzabilità delle dichiarazioni da parte del giudice perchè erano state rese ad un terzo e non alla controparte e, quindi, era possibile ammettere la prova testimoniare.

24. Invero, una volta confermato il fatto che le dichiarazioni di cui alle richieste di tentativo di conciliazione non riguardavano il periodo pregresso, diventa inutile accertare la circostanza sulla natura di tali dichiarazioni perchè l’eventuale accoglimento della censura non potrebbe comunque portare all’accoglimento del motivo e all’annullamento della sentenza (cfr., tra le altre, Cass. n. 22753 del 2011; Cass. n. 3633 del 2017).

25. Il quarto motivo non merita accoglimento.

26. Giova precisare che costituisce vizio di omessa pronuncia l’omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda o su una eccezione di parte o su una istanza che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, tale da dare luogo all’inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass. 23.2.2005 n. 4079; Cass. 29.7.2004 n. 14486).

27. Orbene, la Corte territoriale ha ritenuto, in sostanza, che la indicazione degli “elementi presuntivi”, che avrebbero avvalorato la circostanza che la B. avesse percepito una retribuzione superiore a quella di Lire 25.000 mensili da lei indicata fino all’agosto del 1970, riguardasse solo la questione della “prescrizione” del diritto ad ottenere le relative differenze retributive.

28. Non si tratta, pertanto, di omessa pronuncia, ma di interpretazione del motivo di gravame rispetto al quale, sebbene la Corte di Cassazione sia anche giudice del fatto, (Cass. n. 16164 del 2015; Cass. n. 8069 del 2016), tuttavia è necessario che – per il principio di autosufficienza – il ricorrente indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile “ex officio” (Cass. n. 7499 del 2019).

29. Nella fattispecie, invece, gli odierni ricorrenti si sono limitati a richiamare il “terzo motivo di appello (all. 11)” senza però specificare i passi della doglianza da cui emergeva che la tematica degli elementi presuntivi non riguardasse solo la questione delle eccezioni di prescrizione estintiva e/o presuntiva, come invece hanno ritenuto i giudici di secondo grado, ma anche il profilo della rilevanza probatoria dei suddetti elementi, al fine di consentire in sede di legittimità di apprezzare l’effettiva portata dell’impugnazione proposta, senza compiere generali verifiche degli atti.

30. Non avendo i ricorrenti accompagnato la denuncia del vizio con la riproduzione, diretta o indiretta, del contenuto della parte dell’atto che sorreggeva la censura, quest’ultima è inammissibile dato che questa Corte non è legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca delle doglianze negli atti denunciati come viziati, ma solo ad una verifica del contenuto degli stessi.

31. L’inammissibilità della violazione dell’art. 112 c.p.c., rende conseguentemente infondate le altre denunciate violazioni di legge ad essa subordinate.

32. Anche il quinto motivo, infine, è infondato.

33. Il dato da cui partire è rappresentato dal fatto che, sia nella gravata sentenza che negli atti processuali, risulta che la ricorrente di prime cure aveva avanzato, conformemente poi alle conclusioni rese, una richiesta di risarcimento dei danni da omessa contribuzione, nella misura da accertare, ove possibile, nel giudizio o, altrimenti, da liquidare in separato giudizio.

34. Ella ha, quindi, proposto una domanda alternativa di condanna da quantificare nello stesso giudizio, ex art. 278 c.p.c., ovvero in separato giudizio.

35. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, solo nel primo caso si verte nell’ipotesi della sentenza non definitiva ex art. 278 c.p.c., con tutti i limiti previsti dalla disposizione di legge; nel secondo caso si è in presenza di una pronuncia di condanna, sì generica, ma definitiva (Cass. n. 15066 del 2000; Cass. n. 7888 del 1997).

36. Essendovi stata richiesta in tali ultimi termini, formulata fin dall’atto introduttivo, relativamente ad essa non opera neanche il meccanismo del consenso del convenuto o, comunque, di non opposizione perchè la richiesta di limitare la domanda solo nell’an non è avvenuta in corso di causa, ma è stata formulata sia pure in forma alternativa, sin dall’inizio del giudizio (Cass. n. 25510 del 2010; Cass. n. 85 del 2009).

37. Così impostata la questione sotto il profilo processuale, deve poi rilevarsi l’infondatezza della doglianza riguardante il mancato accertamento pieno e completo del fatto lesivo, perchè i giudici di merito – nel ritenere “verosimile” il danno da omissione contributiva – hanno in realtà fatto ricorso al meccanismo processuale della “prova per presunzioni”, fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, desumibile dal sillogismo secondo cui, se vi era stato un periodo in cui la lavoratrice non era stata inquadrata regolarmente, era senza dubbio ipotizzabile un danno pensionistico derivante dal relativo mancato versamento della contribuzione dovuta.

38. Si tratta di un accertamento di merito, logicamente motivato, con il quale si è ritenuto dimostrato, sia pure in modo sommario e generico, l’an debeatur, quale presupposto per la pronuncia di condanna generica, salvo, poi, provare, nell’instaurando giudizio, la effettiva entità del pregiudizio patito (cfr., Cass. n. 9290 del 2014 sull’autonomia delle due valutazioni).

39. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

40. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

41. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA