Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 698 del 15/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 698 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Tassa Auto.
Notifica Vizio
SANATORIA.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARTULI AVV. NAPOLEONE residente a Roma, in giudizio
personalmente, elettivamente domiciliato nel relativo
studio in Roma, Largo Generale

Gonzaga del Vodice n.4

RICORRENTE
CONTRO
REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a
margine del

controricorso,

dall’Avv.

Rosa Maria

Privitera, elettivamente domiciliata nella sede
dell’Avvocatura della Regione stessa in Roma, Via
Marcantonio Colonna n.27 CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.360/14/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 14, in data 25.05.2010,

kn’g)

1

Data pubblicazione: 15/01/2014

r

depositata il 03 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 05 dicembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.13785/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l) Si ricorre per cassazione avverso la sentenza n.
360/14/2010 in data 25.05.2010, depositata il 03 giugno
2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale di
Roma, Sezione n. 14 ha confermato la decisione di primo
grado, la quale aveva respinto l’originario ricorso del
contribuente, in quanto la cartella impugnata risultava
notificata ritualmente, come restava acclarato, fra
l’altro, dal fatto che il contribuente aveva potuto
disporre dell’atto impositivo ed acquisire tutti gli
elementi necessari per “apprestare le proprie difese in
maniera esaustiva e senza ricevere, dal vizio di
notifica lamentato, alcun danno”. Affida l’impugnazione
ad un motivo, con il quale censura l’impugnata
decisione, per violazione degli artt. 2 e 3 della Legge
n.890/1982, nonché 132 c.2 ° n.4 e 118 c.1 ° cpc.
2)

L’intimata Regione, giusto controricorso, ha chiesto

il rigetto dell’impugnazione.

Non è presente il P.M.

3)Con la decisione impugnata, la C.T.R. ha respinto
l’appello del contribuente e dichiarato che, a buon
diritto, il Giudice di primo grado aveva considerato
legittima la notifica dell’atto impositivo.

della cartella di pagamento, relativa a Tasse Auto
dell’anno 1999.
5) – La questione posta dal ricorso va esaminata,
tenendo

conto

del

condiviso

orientamento

giurisprudenziale, secondo cui “Il principio, sancito
in
proc.

via generale dall’art. 156, comma terzo, cod.
civ.,

secondo

essere mai pronunciata

il quale la nullita’ non puo’
se

l’atto

ha raggiunto lo

scopo cui e’ destinato, vale anche per le
notificazioni, con la conseguenza che la costituzione
in giudizio del convenuto, anche se intervenuta al
solo scopo di eccepire la nullita’ della
notificazione dell’atto introduttivo, produce una
sanatoria del vizio con efficacia retroattiva che
esclude ogni decadenza” (Cass. n.10119/2006,
n.10495/2004, n.1548/2002).
6) – La decisione impugnata sembra in linea con il
trascritto principio, per cui si propone, ai sensi
degli artt. 375 e 380 bis cpc, la trattazione in camera
di consiglio e la definizione del ricorso, del quale
3

4) – Il ricorso del contribuente, riguarda impugnazione

pur si colgono profili di inammissibilità, con il
relativo rigetto, per manifesta infondatezza. Il
Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,

altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato, altresì, che, avuto riguardo all’epoca del
consolidarsi dell’applicato principio, le spese del
giudizio vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 05 dicembre 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli

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