Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6979 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. II, 25/03/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 25/03/2011), n.6979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

TORO ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

e sul ricorso n. 23464/2005 proposto da:

TORO ASSICURAZIONI SPA in persona dell’amministratore delegato pro

tempore S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNETTI ALESSANDRA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAZZOLA

GIOVANNI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

AGENZIA ENTRATE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1306/2005 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 14/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato GIOVANNETTI Alessandra, difensore del resistente che

si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale; rigetto ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a TORO ASSICURAZIONI proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Torino avverso l’ordinanza ingiunzione della Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino che le aveva irrogato la sanzione amministrativa di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58 come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 26 di Euro 156.999,51 per aver conferito al dottor M.G., dipendente dell’INAIL, un incarico professionale negli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 senza richiedere la preventiva autorizzazione di tale ente e senza aver comunicato i compensi allo stesso corrisposti.

A fondamento della opposizione la suddetta societa’ assumeva che la normativa posta a base dell’ordinanza ingiunzione non era applicabile ai medici INAIL. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale adito con sentenza del 14-3-2005 ha accolto l’opposizione proposta ed ha quindi annullato l’ordinanza ingiunzione impugnata.

Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto un ricorso articolato in due motivi cui la s.p.a. TORO ASSICURAZIONI ha resistito con controricorso formulando altresi’ un ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi illustrato successivamente da una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Deve poi essere dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze (che, tra l’altro, non e’ stato parte del giudizio di merito), in conformita’ a quanto affermato dalla sentenza di questa stessa Corte 1-8-2008 n. 21029, in quanto a seguito della istituzione della Agenzia delle Entrate ad opera del D.Lgs. n. 300 del 1999, divenuta operativa dal 1-1-2001, quest’ultima deve considerarsi unica legittimata in relazione alla attuale controversia.

Per gli stessi motivi deve dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso della TORO ASSICURAZIONI nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 84 – 112 e 306 c.p.c. nonche’ vizio di motivazione, assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’Agenzia delle Entrate di Torino non aveva rinunciato a far valere la sanzione amministrativa per la mancata comunicazione all’INAIL dei compensi corrisposti dalla TORO assicurazioni al suddetto medico; invero, premesso che lo stesso giudicante, nonostante il suddetto convincimento, si era comunque pronunciato sull’intero ricorso dell’opponente, la ricorrente principale afferma che non vi era stata alcuna rinuncia in tal senso, che avrebbe potuto essere effettuata soltanto nelle forme previste dall’ordinamento settoriale, con l’adozione di un atto di rettifica di forma pari a quella dell’atto di ingiunzione.

La censura e’ inammissibile per difetto di interesse.

Invero la sentenza impugnata, dopo aver dato atto “della parziale rinuncia della Agenzia di Torino sui compensi ai professionisti”, ha accolto totalmente l’opposizione proposta dalla societa’ TORO avverso l’ordinanza ingiunzione suddetta, non tenendo conto quindi della pur asserita rinuncia dell’Agenzia delle Entrate di Torino alta predetta pretesa sanzionatoria.

Con il secondo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58, della L. n. 222 del 1984, art. 13 e L. n. 833 del 1978, art. 47 nonche’ vizio di motivazione, assume che non e’ possibile estendere automaticamente agli enti previdenziali, e quindi all’INAIL, la disciplina dell’attivita’ libero – professionale adottata dalle USL; inoltre le autorizzazioni e le comunicazioni previste dalla legge erano doverose, per i medici INAIL, gia’ nella vigenza del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; pertanto nella fattispecie sussisteva l’obbligo a carico della TORO ASSICURAZIONI sia della autorizzazione preventiva sia della comunicazione dei compensi corrisposti al dottor M..

La censura e’ fondata nei limiti che ora saranno enunciati.

Sotto un primo profilo invero deve aderirsi al convincimento gia’ espresso da questa Corte (Cass. 1-8-2008 n. 21029) secondo cui prima della emanazione della circolare del 23-12-1999 in materia di incarichi conferiti da privati a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, comma 9 introdotto dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 26 ha previsto la necessita’ della preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, con esclusione delle categorie di dipendenti pubblici ai quali e’ consentita, da disposizioni speciali (non necessariamente di carattere legislativo), lo svolgimento di attivita’ libero – professionali; conseguentemente per i medici dipendenti dell’INAIL non sussisteva – per effetto della delibera del commissario straordinario dell’ente n. 250 del 9-7-1993 che ha consentito lo svolgimento di attivita’ medico -professionale esterna ai medici dipendenti purche’ non incompatibile con le finalita’ istituzionali dell’ente – l’obbligo della preventiva autorizzazione all’assunzione dell’incarico; ne consegue che, poiche’ il divieto per i medici INAIL di svolgere attivita’ esterna di medico fiduciario di societa’ di assicurazioni senza autorizzazione dell’ente e’ rinvenibile solo nella circolare 23-12-1999, fino a tutto l’anno 1999 la mancanza di tale autorizzazione non e’ sanzionarle; nella fattispecie, quindi, l’ordinanza ingiunzione e’ legittima soltanto per gli anni 2000-2001 e 2002.

Invece la stessa pronuncia di questa stessa Corte ora menzionata ha affermato che in materia di incarichi conferiti da privati a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, l’inosservanza dell’obbligo di comunicare gli emolumenti corrisposti per l’espletamento dell’incarico – previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, comma 7 per l’attuazione dell’anagrafe delle prestazioni di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 24 – e’ diventato sanzionabile per effetto del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 26 che ha introdotto il comma 15 al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, la cui applicazione era esclusa, originariamente, per le categorie di dipendenti pubblici alle quali – ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, comma 6 nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 80 del 1998 – e’ consentita da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita’ libero – professionali. Tale deroga, peraltro, e’ venuta meno per effetto del D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 16 che, nel modificare l’art. 58, comma 6 citato, ha limitato l’area di esenzione alla disciplina dei commi “da 7 a 23” dell’art. 58, ripristinando la piena applicazione dell’obbligo di comunicare i compensi erogati a dipendenti pubblici per tutti i soggetti, pubblici o privati, che si avvalgono della loro opera, a prescindere dalla necessita’ o meno della preventiva autorizzazione.

Con il primo motivo di ricorso incidentate la TORO ASSICURAZIONI, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 sostiene che la sentenza impugnata non ha considerato che la sanzione amministrativa in oggetto non avrebbe potuto comunque essere irrogata difettando nell’esponente l’elemento soggettivo della colpa.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, comma 2 assume che il Tribunale di Torino ha trascurato di rilevare che l’ordinanza ingiunzione per cui e’ causa era priva di motivazione, essendosi limitata a ritenere infondate sul piano giuridico le difese svolte in sede amministrativa dall’esponente.

Entrambi tali motivi involgono questioni non trattate dal giudice di merito perche’ implicitamente ritenute assorbite dall’accoglimento dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione suddetta, che potranno essere esaminate in sede di rinvio; il ricorso incidentale deve quindi essere dichiarato assorbito.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame al Tribunale di Torino in diversa composizione che si atterra’ ai principi di diritto sopra enunciati e provvedera’ altresi’ al regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il ricorso incidentale proposto nei confronti del suddetto Ministero; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale, accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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