Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6979 del 17/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 6979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26494/2015 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO

RUBINI 48 PAL D, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE GULLO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza a 356/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Corte d’Appello di Bologna dichiarò inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, pronunciando in sede di ricorso proposto ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, da P.A., aveva rigettato per il difetto dei requisiti reddituali e sanitari la domanda avente ad oggetto la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti.

2. P.A. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, sulla base dei seguenti motivi:

2.1. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 415 bis c.p.c. (rectius, art. 445), anche in relazione agli artt. 3, 24, 28 e 111 Cost.. La ricorrente sostiene che l’inappellabilità prevista dell’art. 445 bis c.p.c., comma 7 – secondo un’interpretazione coerente con le disposizioni costituzionali richiamate – dovrebbe riguardare soltanto il giudizio sulla contestazione alle conclusioni della CTU, mentre nel caso il giudice di primo grado era fuoriuscito da tale ambito pronunciandosi anche sui requisiti extra sanitari, che invece dovrebbero essere oggetto di un successivo eventuale procedimento, da azionarsi laddove l’ente previdenziale disconosca le prestazioni per le quali sono stati accertati i requisiti sanitari.

2.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 406 del 1968, L. n. 382 del 1970, L. n. 682 del 1979, L. n. 508 del 1988, L. n. 289 del 1990, per non avere la Corte d’appello rilevato che l’indennità di accompagnamento è concessa ai ciechi civili assoluti a solo titolo della minorazione, indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato.

3. L’Inps ha resistito con controricorso. La P. ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il gravame cui può essere assoggettata la sentenza resa dal Tribunale all’esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, per espressa previsione legislativa, non è l’appello, ma, come correttamente rilevato dalla Corte felsinea, il ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza espressamente dichiarata non appellabile (Cass. n. 12332 del 15/06/2015).

2. Non rileva in senso ostativo il fatto che nel caso in esame il giudice di primo grado abbia esteso la propria indagine al diritto azionato e non si sia limitato alla valutazione della sussistenza del requisito sanitario, considerato che costituisce principio consolidato quello secondo il quale l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice, a prescindere dalla sua esattezza e dalle indicazioni della parte (v. da ultimo Cass. n. 15897 del 11/07/2014, Cass. n. 21520 del 22/10/2015, Cass. n. 12872 del 22/06/2016).

Un eventuale vizio (processuale o sostanziale) cui sia incorso il giudice adito ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, avrebbe quindi potuto (e dovuto) essere valutato da questa Corte, se ritualmente investita della questione.

3. Gli ipotizzabili problemi di compatibilità costituzionale del sistema così come delineato, con riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 111 Cost., sono stati già affrontati e superati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 243 del 2014 sotto il profilo della previsione del termine perentorio per l’instaurazione del giudizio di merito: la Consulta ha rilevato che gli interventi diretti a comporre le contrapposte esigenze di concedere alla parte ulteriori strumenti di difesa e di assicurare al processo una ragionevole durata attraverso la previsione di termini perentori, richiedono apprezzamenti rimessi esclusivamente al legislatore (ordinanze n. 305 del 2001 e n. 855 del 1988). Ha aggiunto che “la prefissione di termini, con effetti di decadenza o di preclusione, è compatibile con l’art. 24 Cost., purchè i termini stessi siano congrui e non tali da rendere eccessivamente difficile per gli interessati la tutela delle proprie ragioni (sentenza n. 106 del 1973 citata). La lesione del diritto alla tutela giurisdizionale si ha solo quando la irrazionale brevità del termine renda meramente apparente la possibilità del suo esercizio.

4. Deve poi aggiungersi che la garanzia del doppio grado di giudizio non gode di copertura costituzionale (fatto salvo il ricorso per cassazione per violazione di legge contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, art. 111 Cost.), sicchè il legislatore nazionale gode di una certa discrezionalità nel prevedere limiti all’accesso alle impugnazioni (v. Cass. n. 2143 del 05/02/2015).

5. Limitazioni all’accesso alla tutela giurisdizionale di tal tipo sono poi compatibili con l’art. 6, comma 1 CEDU qualora perseguano uno scopo-legittimo, ovvero qualora vi sia una ragionevole relazione di proporzionalità tra il mezzo impiegato e lo scopo perseguito (v. tra le altre Corte EDU Walchli c. Francia 26 luglio 2007, Faltejsek c. Repubblica Ceca 15 maggio 2008). Relazione che sussiste nel caso, posto che il giudizio ex art. 445 bis c.p.c., è stato introdotto con il dichiarato fine di realizzare una maggiore economicità dell’azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il legislatore ha così ritenuto che l’elemento sanitario nella maggior parte dei casi assuma valore risolutivo delle controversie in questione, sicchè l’accelerazione imposta alle controversie in cui l’aspetto sanitario assume rilevanza decisiva può sortire un effetto acceleratorio e deflativo del contenzioso. Tale fine appare quindi giustificare nelle controversie in esame il sacrificio del doppio grado di merito, tenuto conto peraltro che il giudizio di primo grado già si articola in due fasi, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, elevato a rango costituzionale a seguito della riformulazione dell’art. 111 Cost., ad opera della L. Cost. n. 2 del 1999, in sintonia con l’obiettivo perseguito anche a livello sovranazionale dall’art. 6 della CEDU di assicurare una decisione di merito in tempi ragionevoli (così Cass. n. 13825 del 2008, Cass. S.U. n. 5700 del 2014, Cass. S.U. n. 9558 del 2014, Cass. n. 17698 del 2014).

6. Segue il rigetto del primo motivo, con assorbimento del secondo, considerato che l’inammissibilità del gravame come azionato precludeva l’esame da parte del giudice d’appello della correttezza o meno della sentenza di primo grado.

7. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, non riferendosi nel ricorso per cassazione di avere assolto nel corso del giudizio di merito, nè ivi assolvendosi, l’onere autocertificativo previsto per l’esonero dall’art. 152 disp. att. c.p.c..

8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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