Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6979 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 12/03/2021), n.6979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7323/2012 R.G. proposto da:

Melis & C. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Luciani n. 1,

presso lo studio dell’avv. Daniele Manca-Bitti, rappresentato e

difeso dall’avv. Giuseppe Lai, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sardegna n. 12/01/11, depositata il 25 gennaio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 12/01/11 del 25/01/2011, la Commissione tributaria regionale della Sardegna (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 178/04/05 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da Melis & C. s.r.l. in liquidazione (di seguito Melis) nei confronti di una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 1998;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo formale del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 54 bis;

1.2. la CTR motivava l’accoglimento dell’appello osservando che “qualora il ricorrente eccepisca vizi propri della cartella impugnata, quali, come nel caso di specie, ritardi nella notificazione della cartella di pagamento, sussiste il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio ed il ricorso deve essere proposto necessariamente nei confronti del Concessionario”, con conseguente inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio notificato nei soli confronti dell’Agenzia delle entrate;

2. Melis impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso Melis deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 14, del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5 bis, conv. con modif. nella L. 31 luglio 2005, n. 156 e del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, evidenziando l’erroneità della sentenza della CTR laddove ritiene che, a seguito di vizi di notificazione della cartella di pagamento, la legittimazione passiva non spetti all’Agenzia delle entrate;

2. il motivo è fondato;

2.1. costituisce, infatti, principio consolidato, dal quale non v’è motivo di discostarsi, quello per il quale “In materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario” (così Cass. n. 10477 del 14/05/2014; si vedano, altresì, Cass. n. 10019 del 24/04/2018; Cass. n. 10646 del 07/05/2013; Cass. n. 16990 del 05/10/2012; Cass. n. 14032 del 27/06/2011; Cass. n. 369 del 12/01/2009; Cass. n. 22939 del 30/10/2007);

2.2. la CTR ha specificato che, nel caso di specie, vengono in rilievo ritardi della notificazione della cartella di pagamento, sicchè ha errato nel ritenere la inammissibilità del ricorso per mancata notificazione all’Agente della riscossione, essendo legittimata passivamente l’Agenzia delle entrate;

2.3. si noti che, anche a tener conto dell’ulteriore motivo del ricorso in primo grado (vizio di motivazione della cartella di pagamento), dovrebbe comunque ritenersi la legittimazione dell’Agenzia delle entrate, per come da ultimo evidenziato da Cass. n. 8329 del 29/04/2020;

2.4. le ulteriori questioni poste dalla ricorrente non sono state affrontate dalla CTR e, attenendo al merito della questione, dovranno essere sottoposte all’esame del giudice del rinvio;

3. in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

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