Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6979 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 6979 Anno 2016
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA
sul ricorso 21544-2013 proposto da:
DE MONROY OLAYA MARIA CONSEJO in proprio e nella
qualità di erede del defunto marito MONROY OLAYA
JOSE’ ANTONIO nonché di erede legittima della defunta
figlia MONROY OLAYA LUZ MERY, MONROY OLAYA JOSE’
ARNOBIS in proprio e nella sua qualità di figlio
2015
2529

erede del defunto padre MONROY OLAYA JOSE’ ANTONIO
nonché di erede legittimo della defunta sorella
MONROY OLAYA LUZ MERY, MONROY DE MIRANDA ANA CELIA in
proprio e nella sua qualità di figlia erede del
defunto padre MONROY OLAYA JOSE’ ANTONIO nonché di

Data pubblicazione: 11/04/2016

erede legittima della defunta sorella MONROY OLAYA
LUZ MERY, MONROY OLAYA JOSE’ ALBERTO in proprio e
nella sua qualità di figlio erede del defunto padre
MONROY OLAYA JOSE’ ANTONIO nonché di erede legittimo
della defunta sorella MONROY OLAYA LUZ MERY, DE

qualità di figlia erede del defunto padre MONROY
OLAYA JOSE’ ANTONIO nonché di erede legittima della
defunta sorella MONROY OLAYA LUZ MERY, MONROY OLAYA
ALBA INES in proprio e nella sua qualità di figlia
erede del defunto padre MONROY OLAYA JOSE’ ANTONIO
nonché di erede legittima della defunta sorella
MONROY OLAYA LUZ MERY, MONROY OLAYA MARIANA in
proprio e nella sua qualità di figlia erede del
defunto padre MONROY OLAYA JOSE’ ANTONIO nonché di
erede legittima della defunta sorella MONROY OLAYA
LUZ MERY, MONROY OLAYA MERCEDES in proprio e nella
sua qualità di figlia erede del defunto padre MONROY
OLAYA JOSE’ ANTONIO nonché di erede legittima della
defunta sorella MONROY OLAYA LUZ MERY, MONROY ORTEGA
LIBARDO in proprio e quale erede legittimo della
defunta zia MONROY OLAYA LUZ MERY, MONROY AMAYA
DANIEL ALEJANDRO in proprio e quale erede legittimo
della defunta zia MONROY OLAYA LUZ MERY, MONROY AMAYA
DIANA CAROLINA in proprio e quale erede legittima
della defunta zia MONROY OLAIA LUZ MARY,

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MONROY OLAYA MARIA ASCENETH in proprio e nella sua

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO DEGLI
UBALDI 272, presso lo studio dell’avvocato POMPILIO
MASSAFRA, che li rappresenta e difende giusta procura
speciale del Dott. Notaio EDUARDO GONZALEZ MONTOYA in
BOGOTA’, il 6/1/20 1- 3 con apo3t11ld

contro

SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI GENERALI BUSINESS
SOLUTIONS, soggetta alla direzione ed al
coordinamento di GENERALI ITALIA SPA congiuntamente
rappresentata dell’Amministratore Delegato Sig. NURRA
GIACOMO e dal Direttore Generale e Legale
Rappresentante Sig. MONTAGNINI MAURO nella qualità di
Procuratrice del Gruppo Generali Italia S.P.A. tra
cui INA ASSITALIA S.P.A. (ora GENERALI ITALIA S.P.A.)
impresa designata per il fondo di garanzia vittime
della strada, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato
VALENTINO FEDELI, che la rappresenta e difende giusta
procura alle liti del Dott. Notaio CARLO MARCHETTI in
MILANO il 29/1/2010, rep. n. 6352;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 2788/2013 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2013, R.G.N.
33/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

3

– ricorrenti –

udienza del 16/12/2015 dal Consigliere

Dott. MARCO

ROSSETTI;
udito l’Avvocato POMPILIO MASSAFRA;
udito l’Avvocato VALENTINO FEDELI;
udito il P.M. in

persona del

Sostituto

Procuratore

Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

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R.G.N. 21544/13
Udienza del 16 dicembre 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 1°.5.2002, a Roma, perse la vita Luz Mery Monroy Olaya, cittadina
colombiana ma residente in Italia dal 1990, in conseguenza d’un sinistro
stradale causato da veicolo sconosciuto.
I suoi congiunti residenti in Colombia nel 2003 convennero dinanzi al

Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento del danno
rispettivamente patiti.

2. Con sentenza 11.7.2006 n. 15709 il Tribunale accolse la domanda
proposta da 8 degli 11 attori. La rigettò nei confronti dei tre nipoti ex fratre
della vittima.
La sentenza venne appellata dai danneggiati, che chiesero l’accoglimento
integrale di tutte le domande e una più cospicua liquidazione dei danni.

3. La Corte d’appello di Roma con sentenza 15.5.2013 rigettò il gravame.
Tale sentenza è stata impugnata per cassazione dai congiunti della vittima,
con ricorso fondato su tre motivi.
Resiste con controricorso la Generali Italia s.p.a., volontariamente
rappresentata dalla GBS), ex Assitalia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. IL primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza
impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e
controverso, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall’art.
54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).
Il motivo, formalmente unitario, contiene due censure:
(a) la Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado nella parte
in cui ha ridotto del 60% la misura del risarcimento del danno non
patrimoniale risultante dalla “tabella” applicata dal Tribunale di Roma; ma
ha omesso di pronunciarsi sul perché di tale “ingiusta riduzione”;

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5

QAmi

Tribunale di Roma l’impresa territorialmente designata dal Fondo di garanzia

R.G.N. 21544/13
Udienza del 16 dicembre 2015

(b) la Corte d’appello ha erroneamente rigettato, senza motivare, la
domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dai nipoti
della vittima.

1.2. Il motivo è infondato in tutti e due i profili in cui si articola.

debitamente spiegato perché fosse corretta la stima del danno compiuta dal
Tribunale (p. 7-8) della sentenza impugnata: ovvero in virtù della
lontananza tra vittima e superstiti, della non convivenza, e della
composizione del nucleo familiare. Le circostanze di fatto sono state,
dunque, valutate e non trascurate; il resto è merito.
Quanto al secondo profilo, la Corte d’appello ha anche in questo caso
debitamente spiegato per quali ragioni di fatto dovesse escludersi la
sussistenza d’un danno risarcibile in capo ai nipoti ex fratre della vittima (p.
7). La motivazione, dunque, non è carente e non è palesemente Illogica, e
le restanti doglianze dei ricorrenti su questo punto non costituiscono altro
che censure rivolte contro una tipica valutazione di merito.

2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza
impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art.
360, n. 3, c.p.c.. Si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 342 c.p.c..
Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente
ritenuto (con autonoma rado deddendi) che il motivo d’appello concernente
il quantum debeatur fosse generico, ex 342 c.p.c..

2.2. Il motivo – che va correttamente qualificato come denuncia di un error
in procedendo, ex art. 360, n. 4, c.p.c. – è assorbito dal rigetto del primo
motivo. Infatti, anche a ritenere che l’appello non fosse generico, la
decisione impugnata non ne verrebbe travolta, perché fondata sulla
autonoma ratio decidendi rappresentata dalla infondatezza nel merito del
gravame.

Pagina

d

Quanto al primo profilo, esso è infondato perché la Corte d’appello ha

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Udienza del 16 dicembre 2015

3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che ia sentenza
impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art.
360, n. 3, c.p.c.. Lamentano, al riguardo, che la Corte d’appello, dopo avere
ritenuto inammissibile il gravame, non poteva pronunciarsi nel merito.

3.2. Il motivo è inammissibile, perché non coerente con il reale contenuto
della sentenza impugnata.
Infatti, come già accennato al § 2.2, la Corte d’appello pur formalmente
dichiarando l’appello “inammissibile” (a p. 8 della sentenza), essa
nondimeno ha:
– nel dispositivo della sentenza, dichiarato di “rigettare” l’appello nel merito;
– nel corpo della sentenza (p., 8), ha motivato la propria decisione
spiegando che gli appellanti non avevano dimostrato l’esistenza dei
presupposti per pretendere il risarcimento (esistenza ed intensità del vincolo
affettivo).
La Corte d’appello, dunque, pur dichiarando l’appello generico, nella
sostanza l’ha rigettato per mancanza di prova.

4. . Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti,
ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
(-) rigetta il ricorso;
-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore di Generali Italia
s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella
somma di euro 13.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense
e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte dei ricorrenti in solido di

Pagina ef

Avendolo invece fatto, la sentenza d’appello sarebbe per ciò solo “illogica”.

AA,

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Udienza del 16 dicembre 2015

un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile

della Corte di cassazione, addì 16 dicembre 2015.

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