Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6978 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. II, 25/03/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 25/03/2011), n.6978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PALMERI

GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROPPO

VINCENZO, CANEPA PAOLO;

– ricorrente –

contro

C.G. C.F. (OMISSIS), C.M.

E. C.F. (OMISSIS), C.C. C.F.

(OMISSIS), CA.GU. C.F. (OMISSIS),

c.g. C.F. (OMISSIS), C.L. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIGLIOTTI PIER FRANCO;

N.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato

CASTELLANI FILIPPO, rappresentato e difeso dall’avvocato GENTILLI

GIORGIO;

– controricorrenti –

e contro

P.F., COM RACCONIGI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1961/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1998, C.E. conveniva di fronte al tribunale di Torino alcuni soggetti, nominati nei testamento di ca.gi.ca., deceduto nel corso dello stesso anno, onde ottenere la declaratoria di nullita’ del testamento di quest’ultimo, redatto per atto pubblico nel 1997, per incapacita’ naturale del testatore al momento dell’atto.

Si costituivano N.F., G., M.E., g., G., L. e C.C., questi ultimi quali subentranti nella successione del de cuius, per rappresentazione, a S. e C.P. e resistevano alla domanda attorea.

Con sentenza del 2001, l’adito Tribunale respingeva la domanda e regolava le spese; avverso tale decisione proponeva appello C.E., cui resistevano tutti i predetti, mentre, come gia’ in prime cure, il comune di Racconigi e P.F. restavano contumaci. Previa ammissione ed espletamento della prova testimoniale formulata sin dal primo grado dati appellante, con sentenza in data 20.7/29.1 1.2004, la Corte di appello di Torino respingeva il gravame e regolava le spese.

Osservava la Corte subalpina, che lo stato di incapacita’ naturale del testante al momento dell’atto non era risultata provata dal testimoniale escusso, mentre era condivisibile la (TU disposta ed espletata in primo grado e la mancata sottoscrizione del testatore era stata registrata dal notaio rogante come giustificata da spossatezza e sfinimento, elementi questi che non attestavano una incapacita’ di intendere e di volere in capo al de cuius.

In esisto ad una compiuta analisi di tutti gli elementi acquisiti agli atti, la Corte distrettuale riteneva inconsistenti i motivi di appello come proposti.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria, C.E..

Resistono con separati controricorsi, il N. da un lato e i C. dall’altro, mentre gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia: la capacita’ del testatore al momento in cui fu redatto il testamento e la sua situazione di continua infermita’ mentale.

Con riferimento alla testimonianza resa da N.d.A.M. V., gia’ direttrice della Casa di riposo San Vincenzo nel periodo in cui vi fu ricoverato c.g.c., la quale ha deposto nel senso che il predetto fu spostato in un’area della casa di cura destinata a persone non autosufficienti, in ragione delle sue manifestazioni, quali gridare, buttarsi in terra e cosi’ via.

Si lamenta che la valutazione della Corte subalpina sarebbe stata impropriamente conclusa nel senso che le manifestazioni suddette sarebbero state dovute ad una situazione di incapacita’ fisica e non mentale, mentre le stesse, o almeno alcune di esse, dimostravano una grave incapacita’ psichica.

Premesso che la valutazione de qua e’ tipicamente di fatto e, come tale, insindacabile in sede di legittimita’, devesi aggiungere che le manifestazioni descritte dalla teste appaiono obiettivamente opinabili, non tali da attestare uno stato di permanente incapacita’ mentale.

Con riguardo alla valutazione delle censure mosse dall’odierna ricorrente alla CTU, la sentenza impugnata ha affermato che non era risultato che lo stato di malattia all’apparato gastrointestinale del C. ed il conseguente suo progressivo deperimento organico avessero cagionato incapacita’ di autodeterminarsi. Ci si duole per un verso del metodo seguito dal CTU per giungere alla conclusioni rassegnate e per altro verso della mancata valutazione di tutte le condizioni personali del de cuius, che. nel loro complesso, avrebbero cagionato incapacita’ di intendere e di volere.

Trattasi anche in tal caso di valutazioni di natura tecnica, cui il CTU e’ pervenuto in esito ad una attivita’ accertati va svolta post mortem e quindi documentale, che con giudizio ne’ incongruo, ne’ illogico, la Corte distrettuale ha ritenuto valide e sostanzialmente condivisibili; e’ comprensibile che a quegli stessi dati possa essere attribuito un significato diverso, ma tanto non toglie valenza alle conclusioni raggiunte nella sentenza impugnata.

Quanto ancora alla valutazione complessiva degli elementi probatori, non vengono evidenziati vizi obiettivamente idonei a scalfire la correttezza dell’iter argomentativi seguito ne’ la plausibilita’ dello stesso, per cui, trattandosi di valutazione discrezionale, istituzionalmente demandata al giudice del merito, il prospettare una lettura diversa di quegli stessi elementi non e’ sufficiente a svilire il ragionamento svolto al riguardo nella sentenza impugnata, ma solo a ipotizzare una possibile diversa tesi, inidonea peraltro a togliere valenza a quella ritenuta piu’ congrua nella sentenza impugnata.

In base a tali considerazioni, il primo motivo di ricorso non puo’ trovare accoglimento.

Con il secondo mezzo, ci si duole di vizio di motivazione in ordine alla mancata sottoscrizione de testamento pubblico da parte del testatore.

Il profilo in questione, piu’ volte esaminato dalla giurisprudenza, trova, secondo la Corto subalpina, idonea spiegazione nella attestazione del notaio rogante, che ha dato contezza nei fatto delle ragione che avevano indotto il C. a non sottoscrivere il testamento pubblico.

Invero, la presenza dell’Ufficiale rogante alla redazione di tutto l’atto, e la successiva attestazione delle dichiarazioni rese dal testatore circa il proprio stato di spossatezza e sfinimento sono state considerate elementi convergenti e sufficienti a dimostrare che la mancata apposizione della firma non dipendevano da volonta’ di invalidare l’atto ne’ da incapacita’ di intendere e di volere.

Tale conclusioni, segnatamente rafforzate dalla presenza del notaio, che, ovviamente non ha ravvisato nel testatore segni di incapacita’ di intendere e di volere, possono essere certamente discusse, ma non private della intrinseca valenza che le contraddistingue, atteso anche che le condizioni fisiche del C., ampiamente documentale, ben potevano essere causa di sfinimento e di spossatezza, fenomeni di incapacita’ fisica che non attingevano a profili di incapacita’ mentale.

Anche il secondo motivo pertanto non puo’ trovare accoglimento.

Trattasi di situazione particolarmente delicata, la cui soluzione peraltro e’ stata basata su elementi concreti, debitamente valutati e plausibili, non contrastanti in modo assoluto con emergenze processuali inidonee, da sole, a svilire le argomentazioni utilizzate onde pervenire alla decisione adottata.

Tali considerazioni conclusive appaiono valido motivo per compensare interamente tra le parti le spese relative al presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; spese compensate.

Cosi’ deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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