Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6977 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. II, 25/03/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 25/03/2011), n.6977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Marini Misterioso Marcello,

elettivamente domiciliato in Roma, via I. Goiran n. 23, presso lo

studio dell’Avvocato Adriana Romoli;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI NUORO, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Tortoli’, depositata in

data 5 febbraio 2007 (n. 78/07/R.A.C.);

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

uditol’avv.- Romoli Adriano, per delega, per il ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza depositata in data 5 febbraio 2007, il Giudice di pace di Tortoli’ ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da M.M. avverso l’ordinanza – ingiunzione emessa dal Prefetto di Nuoro il 26 novembre 2006, notificata il 5 gennaio 2007, in relazione al verbale di accertamento della violazione dell’art. 192 C.d.S., commi 1 e 6, elevato dalla Polizia Stradale di Nuoro in data (OMISSIS).

Il Giudice ha rilevato che dagli atti non risultava la data della effettiva notifica dell’ordinanza – ingiunzione opposta, il che determinava l’inammissibilita’ della proposta opposizione.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il M. sulla base di un unico motivo; l’amministrazione intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

Fissata la trattazione del ricorso in camera di consiglio, la Corte ha rilevato la nullita’ della notifica del ricorso, della quale ha quindi disposto la rinnovazione.

Espletato l’incombente, la trattazione della causa e’ stata fissata per l’udienza pubblica del 21 gennaio 2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e dell’art. 156 cod. proc. civ., rilevando che la pronuncia in limine litis di inammissibilita’ del ricorso in opposizione e’ stata dichiarata al di fuori delle ipotesi previste.

A conclusione del motivo, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: se sia legittimo o meno e, quindi, se costituisca violazione di legge, segnatamente della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e art. 156 c.p.c., dichiarare in limine litis con ordinanza fuori udienza l’inammissibilita’ di un ricorso proposto avverso l’ordinanza ingiunzione sulla scorta della sola omissione dell’allegazione della prova della notificazione del provvedimento impugnato o se, viceversa, la legge limiti la pronuncia di inammissibilita’ con ordinanza al solo caso in cui si accerti positivamente in limine litis che il ricorso sia stato proposto oltre il termine stabilito, dovendo negli altri casi il Giudicante fissare comunque l’udienza di comparizione delle parti e verificare, anche all’esito dell’eventuale produzione documentale di controparte, se il ricorso sia stato proposto tempestivamente, cio’ in quanto la L. n. 689 del 1981, art. 23 non prevede affatto a pena di inammissibilita’ l’obbligo di fornire la prova della presentazione del ricorso nel termine assegnato ex lege mediante allegazione dell’ordinanza ingiunzione notificata e, in caso di notificazione a mezzo posta, della busta contenente materialmente il provvedimento.

Il ricorso e’ fondato.

Nella giurisprudenza di questa Corte e’ consolidato il principio per cui in tema di opposizione ad ordinanza – ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa, la mancata allegazione della relazione di notifica del provvedimento opposto non giustifica la dichiarazione di inammissibilita’ dell’opposizione in limine litis, presupponendo tale provvedimento la prova positiva della tardivita’ dell’opposizione e non prevedendo la L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 alcuna sanzione per il caso di mancato deposito contestualmente al ricorso della relata di notifica dell’ordinanza impugnata (Cass. n. 10770 del 2005; Cass. n. 14417 del 2008).

Da tale principio, che il Collegio condivide e al quale intende dare continuita’, il Giudice di pace di Tortoli’ si e’ discostato, con la conseguenza che l’impugnato provvedimento deve essere cassato, con rinvio ad altro giudice di pace di Tortoli’, perche’ proceda a nuovo esame della proposta opposizione e della sua tempestivita’.

Al giudice del rinvio e’ demandata altresi’ la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altro Giudice di pace di Tortoli’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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