Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6977 del 17/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 6977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3467/2016 proposto da:

F.E., T.F.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

BLASI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO

FERRARO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 16,

presso lo studio dell’avvocato DARIO IMPARATO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BRUNO SIRI, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 317/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza del Tribunale di Sanremo, divenuta irrevocabile a seguito di sentenza della Corte di Cassazione del 4 ottobre 1998, che dichiarava inammissibile l’impugnazione dell’imputato, F.E. era ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata in danno di R.G., e condannato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della vittima, costituitasi parte civile, ponendo però a carico dell’imputato una provvisionale pari a Lire 350.000.000.

Disposto il sequestro conservativo sull’immobile di proprietà del debitore, all’esito del giudizio di convalida, il Tribunale di Sanremo con sentenza del 17 marzo 1995, accertava che il debitore era proprietario della quota del 50% dell’immobile, spettando la residua parte al coniuge, M.A.. La sentenza era confermata dalla Corte d’Appello di Genova, la quale dava atto che sull’immobile vantava delle pretese G.E., madre della M., in virtù di contratto preliminare di compravendita concluso con la figlia ed il genero.

Infatti, con atto notificato il 4 ottobre 1984 G.E. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Novara, F.E. e M.A. in F., esponendo che:

– con scrittura privata del (OMISSIS), il F. aveva promesso di venderle un appartamento sito in (OMISSIS), per il prezzo di Lire 360 milioni;

– il preliminare era stato sottoscritto anche dalla moglie del F., M.A., che aveva assunto gli stessi obblighi del marito ai sensi della L. n. 151 del 1975, in quanto l’immobile era stato acquistato nel (OMISSIS) in regime di comunione dei beni fra i due coniugi;

– l’attrice, entro il termine del 30 aprile 1983, previsto nel contratto preliminare, aveva versato al venditore il prezzo pattuito e aveva invitato i promittenti venditori a comparire davanti al notaio per la stipula dell’atto notarile di trasferimento;

– i coniugi F. si erano impegnati a comparire, non appena pronti i documenti relativi all’immobile, ma non le avevano poi comunicato alcunchè.

Tanto premesso, l’attrice chiedeva dichiararsi l’autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla detta scrittura privata ed emettersi sentenza ex art. 2932 c.c., dichiarando che l’immobile in questione era di proprietà di G.E..

Si costituiva F.E. non contestando l’autenticità della propria sottoscrizione apposta sulla scrittura privata del (OMISSIS).

Interveniva in causa R.G. che, allegando di essere creditore del F., deduceva che il contratto preliminare di compravendita stipulato fra i coniugi F. e la G. era simulato e chiedeva, preliminarmente, la sospensione del giudizio in attesa dell’esito del dibattimento penale per truffa in danno del R. e, in via principale, la declaratoria di simulazione del preliminare di vendita in questione. Nel corso del giudizio di primo grado si costituiva T.F.M. quale erede dell’attrice nelle more deceduta.

Con sentenza 25 giugno 2002, il Tribunale di Novara, ritenendo non simulato l’atto in questione e che la G. avesse regolarmente pagato il prezzo convenuto, rigettava la domanda proposta dal R. che andava “estromesso dal giudizio essendo carente di legittimazione e dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c.”; accoglieva invece le domande dell’attrice T.F.M., dichiarando autentiche le sottoscrizioni della scrittura privata (OMISSIS) ed emettendo pronuncia ex art. 2932 c.c., con la quale la proprietà dell’immobile in questione veniva trasferita alla T.F., R.G. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Novara, lamentando l’erroneità della pronuncia gravata per averlo estromesso dal giudizio, per averlo ritenuto non legittimato ad agire e per aver ritenuto infondata la sua domanda di simulazione.

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 16 novembre 2005, riteneva sussistenti la legittimazione e l’interesse del R. a proporre la domanda di simulazione del contratto preliminare in questione nonchè provata la simulazione assoluta del detto contratto e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la simulazione del contratto preliminare in parola, rigettava la domanda proposta da G.E. e poi dall’erede T.F.M., ordinava al Conservatore dei RR.II. di Sanremo di procedere alla cancellazione della domanda giudiziale, proposta dalla G., di accertamento giudiziale dell’autenticità delle sottoscrizioni della detta scrittura privata e di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre di cui alla medesima scrittura.

Avverso la sentenza della Corte di merito T.F.M., in proprio nonchè quale erede della madre M.A., e F.E. proponevano ricorso per cassazione, e questa Corte con sentenza n. 7745/2013 accoglieva in parte il ricorso, dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse ad agire del R., ritenendo, quanto alle domande della G., poi coltivate dalla T.F., che le stesse erano state rigettate nel merito dalla Corte d’Appello e che tale statuizione non era stata specificamente impugnata, essendo passata in cosa giudicata.

In particolare osservava che la trascrizione della domanda giudiziale della G., anche a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che ha previsto l’onere di rinnovazione della formalità, non era stata tempestivamente rinnovata, essendo quindi divenuta inefficace, con la conseguenza che l’eventuale sentenza di accoglimento non poteva essere opposta al R., il quale aveva peraltro già conseguito la sua parte sul ricavato della vendita della quota del F., a seguito di procedura espropriativa immobiliare intrapresa da altro creditore.

Nelle more era però deceduta anche M.A., ed il F. aveva rinunciato alla sua eredità con atto del 6/2/206.

Il R. intraprendeva quindi un altro giudizio ai sensi dell’art. 524 c.c., al fine di reagire all’atto di rinuncia del proprio debitore, in quanto ritenuto pregiudizievole delle proprie ragioni.

Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di T.F.M., cui si era devoluta l’eredità materna, a seguita della rinuncia del padre, il Tribunale di Novara accoglieva la domanda attorea, e la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 317 del 20 febbraio 2015 rigettava l’appello.

In primo luogo disattendeva il motivo di gravame con il quale ci si doleva del fatto che il Tribunale avesse indicato quale era l’ammontare del credito ancora vantato dal R., ritenendo che si trattava di accertamento necessario ai fini dell’accoglimento della domanda proposta.

Quindi, disattendeva la doglianza relativa alla mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento di revocazione proposto nei confronti della sentenza della Corte di Cassazione n. 7745/2013 ex art. 391 bis c.p.c., rilevando che anche nel caso di accoglimento della detta impugnazione, l’unica conseguenza per il R. sarebbe quella di non poter aggredire la quota del 25 dell’immobile, pervenuta al debitore in successione legittima (atteso che solo la quota del 50% apparteneva alla defunta M.).

Tuttavia, tale esito non influirebbe sulla autonoma utilità conseguibile dal R. rispetto anche agli esiti del diverso giudizio volto al trasferimento coattivo della proprietà dell’immobile, in quanto raccoglimento della domanda ex art. 524 c.c., consente al creditore di potersi soddisfare su tutti i beni oggetto dell’eredità rinunciata, e non già su di uno specifico bene, quale l’immobile coinvolto nel giudizio ex art. 2932 c.c..

Inoltre la circostanza che la quota appartenente al F. sia già stata sottoposta validamente ad esecuzione forzata, e che tale risultato sia opponibile alla promissaria acquirente, in ragione della mancata rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale, impedisce di poter ottenere, anche in caso di accoglimento della revocazione, il trasferimento della intera proprietà dell’immobile.

Infine la Corte torinese disattendeva l’eccezione di prescrizione del credito vantato dal R..

Avverso tale sentenza T.F.M. e F.E. hanno proposto ricorso sulla base di quattro motivi.

R.G. ha resistito con controricorso.

Il primo motivo denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto non si era considerato che la sentenza della Suprema Corte n. 7745/2013 era pervenuta ad affermare il difetto sopravvenuto di interesse ad agire del R., con la conseguenza che la sentenza della Corte d’Appello di Torino, che aveva dichiarato la simulazione del preliminare di compravendita stipulato in favore della G., era ormai venuta meno, dovendosi quindi affermare la carenza di interesse del R. anche nel presente giudizio.

Il motivo è totalmente destituito di fondamento.

In primo luogo si rileva che la sentenza di questa Corte n. 7745/2013 (la cui impugnazione per revocazione è stata nelle more rigettata con sentenza n. 4050/2016), ha ritenuto che non vi fosse più interesse del R. a coltivare la domanda di inefficacia e di invalidità del preliminare proposta in quel giudizio, in quanto la trascrizione della domanda giudiziale della G., era ormai divenuta inefficace per non essere stata tempestivamente rinnovata ai sensi della L. n. 69 del 2009, risultando quindi inopponibile l’esito del relativo giudizio al terzo intervenuto.

Tuttavia la Corte ha altresì rilevato che, quanto alla domanda inizialmente avanzata dalla G., e poi coltivata dalla sua erede T.F., in realtà la Corte distrettuale si era pronunciata, rigettandola, senza che tale statuizione avesse costituito oggetto di impugnazione.

Ne consegue che il motivo di ricorso in esame si fonda su di un’erronea interpretazione della precedente sentenza di questa Corte, che contraddice apertamente quanto nella stessa affermato.

Inoltre non si confronta affatto con la effettiva ratio decidendi della sentenza in questa sede gravata, la quale nell’esaminare i rapporti tra la domanda ex art. 524 c.c., ed il diverso giudizio nel quale il R. era intervenuto, poi definito con la sentenza n. 7745/2013, ha osservato che non esiste alcuna pregiudizialità tra le due controversie, atteso che la prima ha lo scopo di consentire al creditore di soddisfarsi sul coacervo dei beni oggetto dell’eredità rinunciata, e non già su di un bene specifico (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata), con la conseguenza che l’interesse a coltivare tale domanda sussiste indipendentemente dall’esito del giudizio avente ad oggetto il bene interessato dal preliminare, non essendovi valide giustificazioni per la sospensione.

Di riflesso, anche a voler accedere alla tesi di parte ricorrente, come detto assolutamente erronea, secondo cui la decisione n. 7745/2013 avrebbe travolto con la cassazione anche l’accertamento della natura simulata del preliminare di compravendita, alcuna rilevanza avrebbe comunque avuto nel presente giudizio.

Ne deriva quindi che la circostanza di cui sarebbe stata omessa la disamina, oltre a non essere veritiera, è comunque carente del requisito della decisività, ed è stata in ogni caso oggetto di disamina da parte della Corte distrettuale, laddove questa ha escluso la necessità di sospendere il giudizio in attesa della definizione della revocazione ex art. 391 bis c.p.c..

I restanti tre motivi possono essere poi congiuntamente esaminati, in quanto con gli stessi si lamenta la violazione dell’art. 524 c.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c. (in relazione al terzo ed al quarto motivo), poichè la Corte d’Appello avrebbe ritenuto corretta la decisione del Tribunale di procedere ad una quantificazione del credito residuo vantato dal R. (al netto di quanto già incassato a seguito dell’intervento nella procedura esecutiva, che aveva portato alla vendita coattiva della quota del F. sull’immobile in comunione con il coniuge).

Si sostiene che la norma di cui all’art. 524 c.c., per la sua natura strumentale non permette un accertamento con efficacia di giudicato dell’entità del credito vantato dall’attore, e che tale accertamento era avvenuto sebbene non vi fosse una richiesta in tal senso da parte del R..

I motivi sono evidentemente destituiti di fondamento.

Il giudice di prime cure, con decisione confermata dalla Corte d’Appello, nel dispositivo della sentenza emessa si è appunto limitato ad accogliere la domanda ex art. 524 c.c., riconoscendo al R. il diritto a potersi soddisfare sui beni che sarebbero pervenuti al F. ove non avesse rinunciato all’eredità, con una decisione opponibile anche nei confronti dell’erede, che ha poi adito l’eredità rinunciata.

Appare incensurabile la decisione gravata nella parte in cui ha correttamente evidenziato che, essendo un presupposto per l’accoglimento della domanda ex art. 524 c.c., la qualità di creditore in capo a colui che agisce, si pone come accertamento incidentale necessario la verifica di tale qualità, il che implica anche il dover riscontrare l’entità del credito.

Pertanto, e premessa la natura meramente incidentale dell’accertamento circa l’ammontare del credito, e che impedisce a monte di poterne invocare l’efficacia di giudicato in altra sede, vanno quindi disattese le doglianze in merito alle dedotte violazioni della legge sostanziale e processuale, così come avanzate da parte ricorrente, dovendosi appunto ritenere che l’efficacia di giudicato che assume la decisione sulla domanda ex art. 524 c.c., concerna unicamente l’accertamento del diritto del creditore, nei limiti in cui sussista il suo credito (peraltro nella specie derivante da provvedimenti giudiziari muniti di efficacia di giudicato), a soddisfarsi sui beni che sarebbero pervenuti nel patrimonio del proprio debitore, ove questi non avesse rinunciato all’eredità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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