Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6977 del 11/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 6977 Anno 2016
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 10226-2013 proposto da:
CARLINI

PIERO

CRLPRI43R01C745J,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 22,
presso lo studio dell’avvocato SERGIO LEONARDI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ROBERTO UBALDI giusta procura speciale in calce al
2015

ricorso;
– ricorrente –

2526

contro

COLABETON SRL 00482420544, ITALIANA ASSICURAZIONI
SPA, DADA’ LEONARDO, CERRI DANILO, INAIL;

Data pubblicazione: 11/04/2016

- intimati –

Nonché da:
COLABETON SPA già COLABETON SRL 00432420544 in
persona del Dott. CARLO COLAIACOVO nella qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato
STEFANO TERRA, rappresentata e difesa dall’avvocato
UGO RONCHI giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO – INAIL 01165400589 in persona
del Direttore Centrale Prestazioni Dott. LUIGI
SORRENTINI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV
NOVEMBRE 144, presso gli uffici dell’avvocatura
dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANDREA ROSSI, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro

CARLINI PIERO, ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, DADA’
LEONARDO, CERRI DANILO;
– intimati –

avverso la sentenza non definitiva della CORTE

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

D’APPELLO di FIRENZE n. 495/2010, depositata il
31/3/2010, R.G.N. 228/2006;
avverso la sentenza definitiva della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE n. 1426/2012, depositata il 31/10/2012,
R.G.N. 228/2006;

udienza del 16/12/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato SERGIO LEONARDI;
udito l’Avvocato LETIZIA CRIPPA per delega;
udito l’Avvocato STEFANO TERRA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del l ° e 2 ° motivo, accoglimento del 3 °
motivo del ricorso principale, rigetto del ricorso
incidentale;

3

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G.N. 10226/13
Udienza del 16 dicembre 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1992 Piero Carlini convenne dinanzi al Tribunale di Pistoia Danilo
Cerri, Leonardo Dadà e la società Unibeton s.p.a. (che in seguito muterà
ragione sociale in Colabeton s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, la
“Colabeton”), esponendo che:

tetto di un immobile in fase di ristrutturazione, e cooperava alle operazioni
di realizzazione d’un solaio in cemento;
– ) tale lavorazione veniva eseguita per mezzo d’una betoniera munita d’un
braccio meccanico, per mezzo del quale veniva fatto affluire il cemento
liquido sul tetto dell’immobile oggetto dei lavori;
– ) la betoniera suddetta era di proprietà della Unibeton s.p.a., e manovrata
da Danilo Cerri, dipendente di quest’ultima;
-) il direttore dei lavori era in quell’occasione il sig. Leonardo Dadà;
– ) durante l’esecuzione dei lavori il braccio meccanico della betoniera urtò i
cavi d’un elettrodotto sovrastante l’immobile stesso, sprigionando una
scarica elettrica che folgorò l’attore Piero Carlini, provocandogli lesioni
personali.
Chiese pertanto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei
danni patiti in conseguenza della folgorazione.
Nel giudizio intervenne volontariamente l’Inail, il quale dichiarò di volersi
surrogare nei confronti dei convenuti per l’indennizzo pagato alla vittima.

2. Con sentenza 12.9.2005 n. 918 il Tribunale di Pistoia rigettò tutte le
domande.

3. La sentenza di primo grado venne impugnata in via principale da Piero
Carlini ed in via incidentale dall’INAIL.
La Corte d’appello Firenze, con sentenza non definitiva 31.3.2010 n. 495:
– ) rigettò la domanda proposta nei confronti di Leonardo Dadà;
– ) accolse la domanda proposta nei confronti di Danilo Cerri e della
Colabeton, attribuendo però alla vittima un concorso di colpa del 50%.

Pagina

3615

r

– ) il 28.8.1987, nell’esercizio della propria attività d’impresa, si trovava sul

R.G.N. 10226/13
Udienza del 16 dicembre 2015

Avverso questa sentenza Piero Carlini fece riserva di appello all’udienza del
27.10.2010.
Quindi, proseguito il giudizio per l’accertamento del quantum debeatur, con
sentenza definitiva 31.10.2012 n. 1426 la Corte d’appello condannò la
Colabeton e Danilo Cerri, in solido, a pagare a Piero Carlini la somma di

accessori.

4. La sentenza non definitiva d’appello viene ora impugnata per cassazione
da Piero Carlini, con ricorso fondato su due motivi.
La Colabeton ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale
fondato su tre motivi.
L’Inail ha resistito con controricorso al ricorso incidentale proposto dalla
Colabeton.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso principale.
1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza
impugnata sia affetta sia da una violazione di legge, ex art. 360, n. 3, c.p.c.;
sia da un vizio di motivazione, ex art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo applicabile
ratione temporis).
Il motivo, formalmente unitario, contiene in realtà due diverse censure.
Con la prima si lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente
qualificato Piero Carlini come “appaltatore” dei lavori che stava eseguendo,
e da ciò ha tratto la conclusione che egli era in colpa per non avere adottato
adeguate misure di protezione; deduce che tale statuizione sarebbe erronea
perché in realtà Piero Carlini era un artigiano che aveva stipulato un mero
contratto d’opera.
Con la seconda censura lamenta che in ogni caso la Corte d’appello non
avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni per le quali ha individuato una
colpa concorrente a carico della vittima.

1.2. La prima delle censure sopra riassunte è inammissibile per difetto di
rilevanza.

Pagina 4

80.092,05 euro più accessori; ed all’INAIL la somma di 13.878,57 euro, più

t`’

R.G.N. 10226/13
Udienza del 16 dicembre 2015

La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto Piero Carlini corresponsabile del
danno da lui stesso patito, per essersi incautamente avvicinato ad un
elettrodotto senza protezioni adeguate: si tratta dunque d’un profilo di colpa
generica, ovvero per violazione delle regole di comune prudenza, che
sussisterebbe a carico tanto dell’appaltatore, quanto del prestatore d’opera,

Pertanto qualificare il contratto stipulato tra Piero Carlini ed il committente
come “contratto d’opera” invece che come “appalto” non travolgerebbe
affatto le statuizioni della Corte d’appello in punto di colpa concorrente della
vittima.

1.3. La seconda delle censure riassunte a § 1.1. è fondata.
La Corte d’appello, infatti, a p. 4 della sentenza impugnata, nel ricostruire la
dinamica del sinistro afferma: “deve escludersi che il sinistro sia stato
determinato da un contatto o avvicinamento” della vittima all’elettrodotto.
La Corte d’appello, dunque, ha ritenuto in punto di fatto che la vittima non
solo non toccò, ma nemmeno si avvicinò ai cavi dell’elettrodotto.
Alla successiva p. 6 della sentenza impugnata, invece, pervenuta al punto di
stabilire se vi fosse o meno un concorso di colpa della vittima, la Corte
d’appello afferma che la vittima ha concausato il danno per non avere
adottato una adeguata protezione

“rispetto ad accidentali contatti o

avvicinamenti” all’elettrodotto.
Tra le due affermazioni sopra trascritte esiste una insuperabile
contraddizione: se infatti la vittima non toccò i cavi dell’alta tensione né si
avvicinò ad essi, non si comprende quale effetto salvifico avrebbe potuto
avere l’adozione di misure per “prevenire contatti od avvicinamenti”.
La motivazione adottata dalla Corte d’appello è dunque “contraddittoria” ai
sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis.

2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso Piero Carlini lamenta che la sentenza
impugnata sia affetta da una violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 n. 3
c.p.c..

Pagina 5

quanto ancora del qui vis de populo.

R.G.N. 10226/13
Udienza del 16 dicembre 2015

Deduce che erroneamente la Corte d’appello l’avrebbe ritenuto in colpa per
avere violato l’art. 11 d.pr. 164/56 (secondo cui “non possono essere
eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore
di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa
segnalazione all’esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige

o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse”); tale norma
infatti si applica ai datori di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, e non agli
artigiani quale era la vittima.

2.2. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.

3. Il primo motivo del ricorso incidentale Colabeton.
3.1. Col primo motivo del proprio ricorso incidentale la Colabeton lamenta
sia il vizio di violazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.); sia il vizio di
motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).
Il motivo, formalmente unitario, si articola in più censure, così riassumibili:
(a)

la Corte d’appello ha errato nel ritenere in colpa Danilo Cerri,

manovratore del braccio meccanico della betoniera, per avere violato l’art.
11 d.p.r. 164/56; tale norma infatti pone obblighi di cautela solo a carico
del direttore dei lavori, non del gruista;
(b) la Corte d’appello ha erroneamente escluso un concorso di colpa del
committente e del direttore dei lavori.

3.2. La censura sub (a) è infondata.
La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto Danilo Cerri responsabile
dell’accaduto per avere violato norme di “elementare prudenza”, definita
“desumibile anche” dall’art. 11 d.p.r. cit..
Dunque, nell’economia della motivazione, l’art. 11. cit. non è stato applicato
in via diretta, ma in via analogica, quale precetto dal quale desumere
l’esistenza d’una regola di “elementare prudenza” consistente nell’obbligo di
adottare cautele e precauzioni prima di accostarsi a cavi elettrici.

Pagina 6

detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti

R.G.N. 10226/13
Udienza del 16 dicembre 2015

Si tratta d’una statuizione corretta sia nel procedimento logico (il ricorso
all’analogia iuris era giustificato dalla mancanza di previsioni specifiche); sia
nel risultato raggiunto (la violazione di regole di comune prudenza
costituisce una condotta colposa, ai sensi dell’art 1176 c.c.).

Nella parte in cui lamenta l’omesso esame della colpa del committente, lo è
perché questi non fu parte del giudizio, sicché nulla al riguardo doveva
accertare o statuire la Corte d’appello.
Nella parte in cui lamenta l’esclusione della colpa del direttore dei lavori, il
motivo è invece inammissibile perché Colabeton non risulta avere svolto
alcuna domanda di regresso o di accertamento nei confronti di questi:
sicché la doglianza è nuova.
V’è solo da aggiungere come nessun pregio possa avere la deduzione
conclusiva svolta dalla ricorrente incidentale a p. 18 del proprio ricorso,
secondo cui – questo il succo della censura – poiché il sinistro era ascrivibile
anche a responsabilità di terzi, la responsabilità della Colabeton doveva

h.

essere proporzionalmente ridotta.
La tesi, infatti, sembra dimenticare il disposto dell’art. 2055 c.c., in virtù del
quale quando il danno è concausato da più autori, tutti rispondono per
l’intero ed in solido verso il danneggiato.

4. Il secondo motivo del ricorso incidentale Colabeton.
4.1. Coi secondo motivo del proprio ricorso incidentale la Colabeton lamenta
che la sentenza impugnata sia affetta da un vizio di violazione di legge, ex
art. 360, n. 3, c.p.c..
Deduce che Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la
colpa della Coiabeton, che invece non era stata dimostrata.

4.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto sollecita da questa
Corte una nuova ed ulteriore valutazione delle prove, rispetto a quella
compiuta dal giudice del merito.

Pagina 7

3.3. La censura sub (b) è manifestamente inammissibile.

R.G.N. 10226/13
Udienza del 16 dicembre 2015

Deve solo aggiungersi che in ogni caso la Colabeton, quale proprietaria del
mezzo che causò il danno, ne risponderebbe ai sensi dell’art. 2054, comma
3, c.c., dal momento che anche il danno causato dal movimento di singole
parti d’un veicolo a motore costituisce danno causato dalla circolazione, così
come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n.

5. Il terzo motivo del ricorso incidentale Colabeton.
5.1. Col terzo motivo di ricorso la Colabeton – pur senza qualificare
espressamente il vizio denunciato – nella sostanza lamenta il vizio di nullità
processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c..
Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere
rinunciata la domanda di regresso da essa proposta nei confronti di Danilo
Cerri, il conducente della betoniera e manovratore del braccio meccanico.

5.2. Il motivo è infondato.
E’ la stessa società ricorrente, infatti, a dichiarare di avere affermato, nel
giudizio di merito, di “riservarsi di agire” contro il Cerri in sede di regresso.
Ora, chi “si riserva di agire” in futuro vuol dire che allo stato non agisce, e
dunque non propone alcuna domanda. Dunque correttamente la Corte
d’appello ritenne nn proposta, ovvero proposta ma rinunciata, la domanda
di regresso tra condebitori.

6. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Corte
d’appello di Firenze, la quale nell’esaminare la condotta della vittima tornerà
a motivare circa la sussistenza o meno d’un suo concorso di colpa, sanando
la contraddizione in cui cadde la sentenza impugnata.

7. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del
rinvio.
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

Pagina 8

8620 del 29/04/2015, Rv. 635401).

R.G.N. 10226/13
Udienza del 16 dicembre 2015

(-) accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione;
(-) rigetta il ricorso incidentale;
(-) demanda al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità;

d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Colabeton s.p.a. di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 16 dicembre 2015.

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA