Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6976 del 25/03/2011

Cassazione civile sez. II, 25/03/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 25/03/2011), n.6976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE PANTELLERIA 14, presso lo studio dell’avvocato SGARLATA

VINCENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato TARGIA ROSARIO;

– ricorrente –

e contro

I.G. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 103/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12 aprile 1988 il Tribunale di Palermo respinse l’opposizione proposta da L.R. avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti il 25 settembre 1981, avente per oggetto il pagamento all’avvocato I.G. della somma di L. 5.325.955, oltre agli accessori, come residuo dei compensi relativi a prestazioni professionali svolte in una causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio e in successivi connessi procedimenti esecutivi.

Adita dalla soccombente, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 9 maggio 1990 dichiarò inammissibile il gravame, in quanto proposto nelle forme ordinarie anzichè con ricorso, ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 30.

Su ricorso di L.R., con sentenza del 1 aprile 1996 questa Corte cassò la sentenza di secondo grado, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

Il giudizio di rinvio è stato definito con sentenza del 9 febbraio 2005, di parziale accoglimento dell’appello proposto da L. R. il decreto ingiuntivo è stato revocato; il credito fatto valere in sede monitoria è stato rideterminato in 2.647,59 Euro, oltre agli interessi con decorrenza dal 22 novembre 1978; l’avvocato I.G. è stato condannato a restituire la somma di 1.128,82 Euro, oltre agli interessi, pari alla differenza tra l’importo di L. 10.400.668 versatogli il 7 dicembre 1990 e quello effettivamente dovuto; L.R. è stata condannata a rimborsare all’avvocato I.G. tre quarti delle spese dei giudizi di primo grado e di rinvio, compensate per il residuo quarto; sono state lasciate a carico della stessa L.R. le spese dei giudizi di appello e di cassazione, nei quali l’altra parte non si era costituita.

Contro tale sentenza L.R. ha proposto ricorso per cassazione, in base a sei motivi. L’avvocato I.G. non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso L.R. sostiene che la propria opposizione avrebbe dovuto essere senz’altro accolta, poichè in primo grado, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa era stata rimessa al collegio senza che l’avvocato I.G. avesse dato alcuna prova del suo vantato credito: prova poi ravvisata dal Tribunale in documenti prodotti dal convenuto soltanto nel corso successivo del giudizio, svoltosi in seguito all’ordinanza collegiale che aveva rinviato le parti davanti al giudice istruttore unicamente ai fini dell’esperimento di un tentativo di conciliazione.

L’assunto della ricorrente va disatteso, poichè correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che l’ordinanza collegiale suddetta, anche se adottata per dare luogo a un tentativo di conciliazione, aveva determinato comunque la riapertura dell’istruzione della causa e reinvestito le parti di tutte le facoltà esercitabili in tale fase, compresa la produzione di nuovi documenti. In questo senso si è costantemente orientata (salvo che con Cass. 9 giugno 1994 n. 5611, rimasta del tutto isolata) la giurisprudenza di legittimità, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi: v., da ultimo, Cass. 4 giugno 2010 n. 13630, secondo cui in fattispecie regolate dalle norme del codice di rito anteriori alla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, l’ordinanza collegiale che, per qualsiasi ragione, rimette la causa dinnanzi all’istruttore determina la riapertura della fase istruttoria nella quale, essendo restituiti al giudice istruttore tutti i poteri per l’ulteriore trattazione della causa (art. 280 c.p.c.), anche le parti debbono essere investite, senza limitazioni di sorta, di tutte le facoltà che esse possono normalmente esercitare in tale fase e della facoltà, quindi, di modificare le domande (emendatio libelli), le eccezioni e conclusioni in precedenza formulate e di produrre nuovi documenti e nuove prove.

Con il secondo motivo di ricorso L.R. lamenta che la propria richiesta di sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. – presentata nel corso del giudizio di primo grado, mediante l’offerta di L. 3.000.000, da aggiungere agli acconti e agli incassi per distrazione – è stata fraintesa dalla Corte d’appello, la quale non ha colto che l’istanza atteneva a un preteso credito non giudizialmente determinato e che la misura cautelare avrebbe comportato l’esonero, nei limiti di quell’importo, dalle conseguenze della mora.

La doglianza non può essere accolta, per l’assorbente ragione che difetta del requisito della pertinenza alla ratio dacidendi posta a base, sul punto, della sentenza impugnata, nella quale le questioni che anche in questa sede sono sollevate da L.R. non erano state affrontate, essendosi ritenuto che la decisione negativa adottata dal Tribunale sulla richiesta di cui si tratta non potesse formare oggetto di gravame in appello, trattandosi di provvedimento privo del carattere della decisorietà: sul che la ricorrente non ha formulato rilievi di sorta.

Con il terzo motivo di ricorso L.R. si duole di un errore dal quale afferma essere affetta la motivazione della sentenza impugnata, per avere esattamente detratto, ma per una ragione diversa da quella effettiva, un certo importo dalla somma che l’avvocato I.G. era tenuto a restituire, per averla percepita in più del dovuto.

Dal testo del motivo in esame non risulta affatto chiaro quale avrebbe dovuto essere, secondo la ricorrente, la reale giustificazione di tale decurtazione; ma la censura appare comunque inammissibile per difetto di interesse, non avendo L.R. in alcun modo spiegato, neppure con il non perspicuo suo accenno alla ®declaratoria di soccombenza in genere¯, come il lamentato fraintendimento, nonostante la correttezza della decisione, possa averle nuociuto.

Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce che erroneamente e contraddittoriamente il giudice di rinvio ha reputato generico l’appello, nella parte riguardante le contestazioni relative ai compensi liquidati in favore dell’avvocato I.G. per l’attività prestata nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La doglianza va parzialmente accolta.

Il giudice di rinvio ha riconosciuto che in primo grado l’attrice, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, aveva analiticamente contestato le “notule” del legale, ma ha altresì osservato che in appello, invece, si era limitata a lamentare la mancanza di giustificazione del superamento dei limiti tabellari e a richiamare genericamente le altre contestazioni formulate in precedenza. La Corte d’appello ha quindi preso in considerazione – e disatteso – soltanto il primo di tali assunti e ha ritenuto impedito l’esame dell’altro, per mancanza del requisito della specificità, sul punto, del motivo di gravame. Quest’ultima decisione contrasta con la costante giurisprudenza di legittimità, la quale è orientata nel senso che se il giudice di primo grado non ha provveduto sul merito di una questione, ritenendola erroneamente preclusa, l’interessato può riproporla in appello anche mediante un semplice rinvio per relationem, senza necessità di ripetere le ragioni addotte in precedenza a sostegno della soluzione auspicata (cfr., tra le più recenti, Cass. 17 marzo 2010 n. 6481) . Il giudice di rinvio avrebbe quindi dovuto provvedere in ordine alle deduzioni di L.R., anche se genericamente richiamate nell’atto di appello, attinenti a voci portate in parcella in precedenza contestate, ad attività non risultanti dai fascicoli d’ufficio e a spese non sostenute. Il quarto motivo di ricorso va invece disatteso, nella parte in cui si riferisce alla determinazione degli onorari dovuti per il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che secondo L. R. avrebbero dovuto essere liquidati in misura non superiore ai minimi tariffari. Si tratta di una valutazione eminentemente discrezionale, che come tale non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (v. , per tutte, Cass. 30 agosto 2004 n. 17 363).

Il quinto motivo di ricorso, che riguarda i compensi relativi ai procedimenti successivi a quello di divorzio, è articolato in quattro punti.

Il primo attiene a una istanza di correzione di errore materiale, proposta dall’ex marito di L.R.. La Corte d’appello ha riconosciuto l’inutilità della costituzione in quel procedimento, ma si è limitato a diminuire il relativo onorario, ritenendolo eccessivo. Sotto questo profilo la censura deve essere accolta, non essendo stato spiegato il perchè l’onorario stesso non è stato del tutto escluso.

Ugualmente fondate, per le ragioni e nei limiti già esposti a proposito del quarto motivo di ricorso, sono le deduzioni della ricorrente relative al mancato esame delle contestazioni (circa le attività non risultanti dai fascicoli di ufficio, le spese non sostenute e quelle non dovute per legge), che aveva formulato a proposito delle somme liquidate a favore dell’avvocato I. G., per le prestazioni svolte nel procedimento esecutivo promosso per ottenere l’adempimento degli obblighi posti a carico dell’ex marito di L.R. con la sentenza di divorzio. Non possono invece essere accolte le doglianze, pure avanzate nel secondo punto del quinto motivo di ricorso, relative alla mancata deduzione delle spese e degli onorari per i quali l’avvocato I. G. si era dichiarato antistatario e che in suo favore erano state distratte: la circostanza, al contrario di quanto in proposito sostiene la ricorrente e come invece esattamente ha osservato la Corte d’appello, non comportava alcuna rinuncia, da parte del professionista, a rivolgersi alla cliente per la soddisfazione dei crediti in questione (v. , tra le altre, Cass. 12 novembre 2008 n. 27041).

Sotto il terzo aspetto, con il motivo di ricorso in esame, la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha ritenuto dovuti i compensi e rimborsi relativi a un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, in cui l’avvocato I.G. si era costituito in rappresentanza di L.R. commettendo, secondo la ricorrente, un abuso di mandato, per aver utilizzato una procura rilasciatagli in bianco per uno scopo diverso. Nel disattendere questo assunto, la Corte d’appello ha dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione, tratte dalle risultanze processuali, delle quali la ricorrente prospetta una diversa e opposta valutazione, che non può costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità.

L’ultimo profilo del quinto motivo di ricorso attiene ugualmente al merito, consistendo nell’esposizione di asserite incongruenze dell’opera professionale svolta dall’avvocato I.G., nei procedimenti promossi per ottenere una revisione, favorevole a L.R., delle statuizioni di carattere economico adottate nel giudizio di divorzio. Anche sul punto la sentenza impugnata è del tutto immune da omissioni, insufficienze o contraddittorietà della motivazione, sicchè le contestazioni della ricorrente non possono essere accolte.

Resta assorbito il sesto motivo di ricorso, che riguarda il regolamento delle spese di giudizio.

Rigettati quindi i primi tre motivi di ricorso, accolti per quanto di ragione il quarto e il quinto, dichiarato assorbito il sesto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d’appello di Palermo, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta i primi tre motivi di ricorso; accoglie il quarto e il quinto nei limiti di cui in motivazione; dichiara assorbito il sesto; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2011

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