Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6976 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 23/03/2010), n.6976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MONACI Stefano – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16890-2006 proposto da:

COMUNE CASNATE CON BERNATE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo

studio dell’avvocato CAPRIOLO SIMONA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANCOLA BIAGIO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.M.;

– intimata –

sul ricorso 20597-2006 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato BAUZULLI FILIPPO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAPA RENATO, giusta

mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 613/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/09/2005 r.g.n. 615/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato GIANCOLA BIAGIO;

udito l’Avvocato BAUZULLI FILIPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per inammissibilità del ricorso

principale in subordine rigetto; rigetto dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. N.M., dipendente del Comune di (OMISSIS), attivava un procedimento di urgenza e successivamente un giudizio ordinario, per ottenere l’annullamento di sanzioni disciplinari irrogatele dal datore di lavoro ed il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale conseguito ad una condotta discrimatoria e mobbizzante adottata nei suoi confronti dal predetto Comune. Si costituiva il Comune convenuto e contestava paratamente tutte le deduzioni ed istanze dell’attrice. Il Tribunale, con due sentenze parziali ed una definitiva, annullava quattro sanzioni (due per essere state irrogate oltre il termine perentorio di 120 giorni previsto dal CCNL, due perchè illegittime nel merito); riduceva due ulteriori sanzioni e confermava le altre. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, osservava che la N. aveva in certo modo dato causa al comportamento del comune, avendo tenuto nell’adempimento del rapporto di lavoro un atteggiamento ostile e non collaborativo.

2. Proponeva appello l’attrice ed insisteva per l’annullamento di tutti i provvedimenti disciplinari, nonchè per il risarcimento del danno “nella misura che risulterà ad istruttoria espletata secondo le tabelle del Tribunale di Milano” e per i costi sostenuti e da sostenersi per cure psicoterapiche “nella misura che risulterà ad istruttoria espletata”. Si costituiva il Comune ed insisteva nella propria posizione, deducendo in via di appello incidentale di non avere posto in essere alcuna condotta “mobbizzante”.

3. La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza impugnata, annullava tutte le sanzioni e confermava nel resto la sentenza stessa. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– l’istruttoria di primo grado è stata condotta in modo confuso;

– risulta comunque che il codice disciplinare venne affisso soltanto il 1.7.2001, adempimento questo imprescindibile per l’irrogazione di sanzioni disciplinari: i cinque provvedimenti irrogati fino a tale data sono illegittimi;

– il sesto provvedimento è preceduto da una contestazione generica e quindi nulla;

– i provvedimenti successivi, dal settimo in poi, sono stati irrogati oltre il termine di gg. 15 previsto dal CCNL ed uno di essi (l’ottavo) risulta altresì frutto di contestazione generica;

– quanto alla domanda di risarcimento del danno, esiste il presupposto in fatto del “mobbing”, dovuto ad una situazione conflittuale tra la N. ed i superiori, ma la domanda va tuttavia respinta perchè la richiesta di danno biologico non è corredata da elementi precisi onde quantificarlo, anche perchè le “tabelle del Tribunale di Milano” non costituiscono fonte legale;

manca del pari una espressa richiesta di liquidazione equitativa del danno morale ed esistenziale.

4. Ha proposto ricorso per Cassazione, mediante duplice atto, il Comune di (OMISSIS), deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso N.M., la quale propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. Quanto al primo ricorso, il Comune ha dichiarato di rinunciarvi perchè non depositato nei termini, ma ha notificato un secondo ricorso di identico contenuto. Al riguardo la N. eccepisce l’inammissibilità, dato che il primo ricorso ha consumato la possibilità di impugnazione; eccepisce inoltre l’inammissibilità del ricorso medesimo sotto il profilo che il sindaco non è il soggetto legittimato ad impugnare, competendo tale facoltà al dirigente, ed inoltre che la procura non è valida.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti.

Iniziandosi dall’esame delle questioni preliminari, va osservato che “l’art. 387 cod. proc. civ. preclude la riproposizione del ricorso per cassazione nel caso in cui il primo ricorso risulti affetto da vizi che ne comportino l’inammissibilità o l’improcedibiltà, e sempre che questa sia stata già dichiarata. Ne consegue che non si verifica consumazione dell’impugnazione qualora, dopo un primo ricorso depositato nel termine di legge, venga proposto un secondo ricorso prima che sia pronunciata l’improcedibilità del precedente e detta riproposizione sia avvenuta, ex art. 325 cod. proc. civ., nel rispetto del termini, breve e lungo, di impugnazione” (così Cass. 14.8.2008 n. 21702). Nello stesso senso Cass. 3.3.2009 n. 5053: Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, è ammissibile la proposizione del secondo in sostituzione del primo, purchè l’improcedibilità o l’inammissibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata, restando escluso che la mera notificazione del primo ricorso comporti, “ex se”, la consumazione del potere d’impugnazione. In relazione alla tempestività della seconda impugnazione occorre aver riguardo – in difetto di anteriore notificazione della sentenza – non solo al termine di un anno del deposito della sentenza di cui all’art. 327 cod. proc. civ., ma anche a quello breve, ex art. 325 cod. proc. civ., che decorre dalla data della notifica della prima impugnazione, la quale integra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante.

6. Per quanto attiene alla validità della procura sottoscritta dal Sindaco, si rileva che la rappresentanza in giudizio del Comune è stata assunta su conforme delibera della Giunta. La controricorrente non ha dedotto che in base allo statuto del comune la legittimazione a stare in giudizio in rappresentanza dell’ente è conferita ad un dirigente, laddove l’attribuzione al sindaco o ad altro soggetto di tale legittimazione dipende dal tenore dello statuto. Si da il caso di comuni, anche di grandi dimensioni, i quali continuano a stare in giudizio in persona del sindaco e comuni i quali hanno demandato ai dirigenti la rappresentanza in giudizio. Nel caso in esame, occorreva dedurre e dimostrare che in base al singolo statuto il Comune di (OMISSIS) doveva stare in giudizio esclusivamente in persona di un dirigente.

7. Per quanto attiene alla validità formale della procura, anche sotto il profilo della specificità, vale il principio di cui a Cass. n. 8060.2007: Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge. Infatti, la specialità del mandato è con certezza deducibile, quando dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità; il che accade nell’ipotesi in cui la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l’uso di formule normalmente adottate per il giudizio di merito e per il conferimento al difensore di poteri per tutti i gradi del procedimento (fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso a margine del quale era apposta una procura rilasciata con cui il ricorrente conferiva “ogni facoltà di legge, comprese quelle di proporre motivi aggiunti, domande riconvenzionali e chiamata causa di terzi, transigere e conciliare, incassare e quietanzare somme e farsi sostituire da altri procuratori”). Nel caso in esame la procura contiene una significativa elezione di domicilio in Roma ed è materialmente spillata al ricorso per Cassazione.

8. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente Comune deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2104 e segg. c.c., nonchè contraddittoria motivazione, sul punto inerente alla ritenuta necessità di affissione del codice disciplinare, anche in relazione a comportamenti manifestamente contrari ai doveri del pubblico impiegato, tali che essi sono percepiti come illeciti a prescindere dalla loro indicazione in un codice disciplinare.

9. Il motivo è infondato. La particolare disciplina contenuta nel CCNL di settore – di natura pubblicistica e quindi oggetto di accertamento ed interpretazione diretta da parte della Corte di Cassazione – prevede che al codice disciplinare deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti e che tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre. Ciò comporta l’inapplicabilità di quella giurisprudenza la quale ha ritenuto non necessaria l’affissione del codice disciplinare quando la violazione è percepita come tale dal senso comune o in base ai principi generali.

La norma pattizia è chiara nel senso che la pubblicazione per affissione non ammette equipollenti e quindi la statuizione della Corte di Appello sul punto si rivela incensurabile.

10. Con il secondo motivo del ricorso, il Comune di (OMISSIS) deduce violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 per avere la Corte di Appello ritenuto generica la contestazione inerente alla sesta sanzione (negligenti rapporti con la libreria (OMISSIS)).

Il motivo è infondato. Trattasi di apprezzamento in fatto, il quale si sottrae a riesame diretto da parte di questa Corte di Cassazione ed il ricorso non riporta esattamente nè il testo della contestazione, nè la risposta della N., nè infine il testo del provvedimento disciplinare, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

11. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 24 del CCNL di categoria, avendo la Corte di Appello erroneamente qualificato come perentorio il termine di venti giorni dalla conoscenza del fatto, stabilito per la formale contestazione.

12. Il motivo è fondato e va accolto. L’art. 24 del CCNL dei dipendenti degli enti locali contiene la disciplina delle sanzioni e delle procedure disciplinari; prevede in particolare la contestazione dell’addebito da effettuarsi “tempestivamente” e comunque non oltre venti giorni da quando il soggetto competente è venuto a conoscenza del fatto. La convocazione scritta non può avvenire prima che siano decorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione (termine dilatorio per consentire al lavoratore di preparare la difesa) e, trascorsi quindici giorni dalla convocazione per la difesa, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione dell’addebito, a pena di estinzione.

13. E’ evidente che il termine di 120 giorni, fissato per la conclusione del procedimento disciplinare, è perentorio perchè tale qualificato dalla norma contrattuale. Poichè i termini minori fissati per le varie fasi del procedimento non hanno la stessa sanzione, devesi ritenere per esclusione che essi siano ordinatori, a meno che la norma contrattuale non contenga una precisa indicazione contraria. Sarà pertanto da considerarsi vincolante il termine di cinque giorni, prima del quale non può avvenire la convocazione a difesa, in quanto termine fissato a garanzia del lavoratore. Ma gli altri termini non hanno la stessa natura, talchè un lavoratore potrà presentarsi a rendere le proprie discolpe anche il sedicesimo giorno successivo alla convocazione e la sanzione potrà essere applicata anche il sedicesimo giorno successivo alla presentazione a difesa, il tutto a condizione che venga rispettato il termine complessivo di giorni 120. Vedi al riguardo Cass. n. 5637.2009: In tema di sanzioni disciplinari nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato, il termine di venti giorni per la contestazione dell’addebito, previsto dall’art. 24, comma 2, del contratto collettivo del comparto Ministeri del 16 maggio 1995, non è perentorio, sicchè la sua inosservanza non comporta un vizio della sanzione finale, atteso che in un assetto disciplinare contrattualizzato gli effetti decadenziali non possono verificarsi in mancanza di una loro espressa previsione normativa o contrattuale, mentre la natura contrattuale dei termini induce a valutarne l’osservanza nella prospettiva del corretto adempimento di obblighi contrattuali, la cui mancanza è rilevante per gli effetti e nei limiti previsti dall’accordo delle parti e dai principi generali in materia di adempimento. Nè, in senso contrario, rileva l’aggiunta – operata con l’art. 12 del c.c.n.l. del comparto Ministeri 2002-2005 – di un nuovo comma 10 all’art. 24 del c.c.n.l. del 1995, con il quale è stata attribuita natura perentoria anche al termine iniziale del procedimento disciplinare, dovendosi ritenere, attesa la mancanza di ogni riferimento all’avvenuta insorgenza di controversie di carattere generale sull’interpretazione della norma collettiva, che la nuova disposizione non costituisca norma pattizia di interpretazione autentica, di portata sostitutiva della clausola controversa con efficacia retroattiva, ma integri una modifica, come tale operante soltanto in riferimento alle vicende successive all’entrata in vigore del c.c.n.l. con il quale è stata pattuita.

14. In ordine al motivo terzo è dunque necessario un riesame della fattispecie, allo scopo di accertare se la sanzione sia stata irrogata nel termine perentorio di gg. 120 sopra indicato, senza attribuire perentorietà al minore termine stabilito per la fase della contestazione.

15. Con il quarto motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2087 c.c., per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto la sussistenza di una condotta “mobbizzante”, laddove trattasi dell’adempimento di un dovere di iniziativa disciplinare in relazione a singoli episodi scrupolosamente apprezzati.

16. Il motivo è infondato. Trattasi di ricostruzione del fatto di pertinenza esclusiva del giudice di merito e di apprezzamento in fatto, sorretto da motivazione adeguata e coerente, tale da non essere soggetta a censura in sede di legittimità.

17. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, N.M. denuncia violazione dell’art. 414 c.p.c. e della L. n. 57 del 2001, art. 5 in ordine al mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno. Tale domanda è stata ritualmente formulata ed il richiamo alle note tabelle del Tribunale di Milano costituisce una fonte di riferimento per la quantificazione relativa. Inoltre il giudice di appello doveva tenere conto di ufficio delle “micropermanenti” di cui alla L. n. 57 del 2001, art. 5.

18. Il motivo è infondato. Dalle conclusioni assunte dalla parte N. in appello, si ricava che è stato chiesto il risarcimento del danno nella misura che risulterà ad istruttoria espletata e secondo le tabelle del Tribunale di Milano. Trattasi di indicazione generica, la quale non risolve il problema del tipo di danno richiesto e della relativa fonte normativa. Lo stesso vale per i costi sostenuti per le cure psicoterapiche, nonchè per il richiamo alla L. n. 57 del 2001, che risulta motivo nuovo in ordine al quale la parte non indica in quale atto del processo ha tempestivamente sollevato la relativa questione. Nè infine la N. censura il mancato accoglimento dell’appello quando alla statuizione di primo grado, secondo la quale il danno può sussistere, ma l’attrice vi ha dato causa mediante un comportamento ostile e non collaborativo.

19. In definitiva, va accolto il solo terzo motivo del ricorso principale. Gli altri motivi, nonchè il ricorso incidentale, debbono essere rigettati. La sentenza impugnava va cassata in relazione al motivo accolto ed il processo va rinviato, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri motivi del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA