Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6976 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 6976 Anno 2016
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 9139-2015 proposto da:
BRUSCHI ELEONORA, VITIELLO NUNZIA, BRUSCHI SILVIA,
el\

BRUSCHI PIERO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE VALVO, rappresentati e difesi dall’avvocato
MASSIMO BRESCHI giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrenti contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già FONDIARIA SAI SPA in
persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 11/04/2016

elettivamente

domiciliata

in

ROMA,

DELLA

VIA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MARIA
ANTONIETTA PERILLI, che la rappresenta e difende
giusta procura speciale in calce al controricorso;
GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA in persona
Procuratore

Speciale

VITTORIO

PASCOLI,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE
FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO
VINCENTI, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al controricorso;
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE in
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro
tempre Prof.

TITO MICHELE BOERI,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo
studio

dell’avvocato

VINCENZO

TRIOLO,

che

lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ANTONIETTA CORETTI, MAURO RICCI, VINCENZO STUMPO
giusta procura speciale a margine del controricorso;
AXA ASSICURAZIONI SPA in persona del Procuratore
Speciale

Dott.

RAIN0′,

MAURIZIO

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo
studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIANCARLO FALETTI giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrenti –

2

del

nonché contro

TROVARELLI FEDERICO, GARAVAGNO CATERINA NOEMI, CARNIEL
ANTONIO, CARNIEL ROBERTO, X. GIACOMINA, FILATURA
MONICA DI PESTICCIO UMBERTO E C. SNC, MARI CARMELA,
PESTICCIO FABIO, PESTICCIO GIUSEPPE, PESTICCIO

RAFFAELLI PAOLA, ZEDDE ANTONIO, ZARA GIUSEPPE, ZARA
AGOSTINO JUNIOR;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1539/2014 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 23/09/2014, R.G.N.
2684/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE VALVO per delega;
udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;
udito l’Avvocato GIANCARLO FALETTI;
udito l’Avvocato GIAN MARCO SPANI per delega;
udito l’Avvocato ALESSANDRO DI MEGLIO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del 1 ° motivo, accoglimento p.q.r. del 2 0 e 30
motivo di ricorso;

3

UMBERTO, TORO ASSICURAZIONI SPA, LUCCINI ANTONIO,

R.G.N. 9139/15
Udienza del 16 dicembre 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’esposizione dello svolgimento del processo sarà limitata alle sole
circostanze ancora rilevanti in questa sede.

2. Il 17.8.1998 a Siniscola (NU) si verificò un sinistro stradale che coinvolse

– un veicolo Opel condotto da Agostino Zara, di proprietà di Giuseppe Zara
ed assicurato dalla AXA s.p.a.;
– un veicolo Lancia condotto da Fabio Pesticcio, di proprietà della società
Filatura Monica s.n.c., di cui era socio il conducente, ed assicurato dalla
Fondiaria SAI s.p.a.;
– un veicolo Fiat condotto da Antonio Luccini, di proprietà del medesimo ed
assicurato dalla Assitalia.
In conseguenza del sinistro rimase ferita – tra gli altri – Silvia Bruschi,
trasportata sul veicolo Lancia condotto da Fabio Pesticcio ed assicurato dalla
Fondiaria.

3. Per ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del suddetto
sinistro Silvia Bruschi ed i suoi prossimi congiunti (genitori e sorella) nel
1999 convennero dinanzi al Tribunale di Prato la società Filatura Monica
s.n.c., Fabio Pesticcio e la Fondiaria.
Nel corso del giudizio gli attori chiamarono in causa anche Giuseppe Zara e
la AXA; intervenne altresì l’INPS formulando domanda di surrogazione ex
art. 191.6 c.c. nei confronti dei responsabili.
Al giudizio ne vennero riuniti altri due, proposti da ulteriori vittime del
medesimo sinistro nei confronti dei proprietari e degli assicuratori dei tre
veicoli coinvolti.

4. Con sentenza 10.11.2009 n. 1428 il Tribunale di Prato accolse la
domanda di Silvia Bruschi nei soli confronti di Agostino Zara e della AXA.
La sentenza venne appellata in via principale dalla AXA, ed in via incidentale
dalla stessa Bruschi e da altri danneggiati.

Pagina 3 bb

tre vetture:

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Udienza del 16 dicembre 2015

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 23.9.2014 n. 1539, per quanto
qui ancora rileva:
– ) confermò la statuizione di esclusiva responsabilità di Agostino Zara nella
causazione del sinistro;
– ) incrementò il quantum del danno accordato a Silvia Bruschi;

soccombenti – alla rifusione delle spese in favore della Fondiaria-SAI, nei cui
confronti la domanda era stata rigettata.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Silvia Bruschi,
Piero Bruschi, Nunzia Vitiello e Eleonora Bruschi, con ricorso fondato su tre
motivi.
Hanno resistito con controricorso la AXA, la Fondiaria-SAI (che ha assunto
la nuova ragione sociale di UnipolSai), la Generali Italia e l’INPS.
La AXA ha altresì depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza
impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art.
360, n. 3, c.p.c.. Si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 2043,
2054 c.c..
Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso
la responsabilità del vettore, Fabio Pesticcio, per i danni subiti dalla
trasportata Silvia Bruschi, perché il vettore “è sempre tenuto al
risarcimento”.
Deducono che l’art. 2054 c.c. imporrebbe ai conducente di risarcire i danni
patiti dal trasportato

“anche quando non vi sia responsabilità nella

causazione del sinistro”; che il conducente sarebbe tenuto “quanto meno a
titolo di responsabilità da contatto sociale”, e che nel caso di danni al
trasportato la colpa del conducente “è implicita”.

1.2. Il motivo è infondato.

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4A-

-) condannò Silvia Bruschi ed i sui prossimi congiunti – in solido con gli altri

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Il conducente di un veicolo a motore risponde dei danni patiti dal
passeggero non a titolo di responsabilità oggettiva, ma a titolo di
responsabilità presunta. Egli infatti è gravato da una presunzione di colpa
juris tantum, che può essere superata con ogni mezzo di prova.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto – con accertamento di fatto

Pesticcio abbia superato la suddetta presunzione, attraverso la
dimostrazione (raggiunta dalla Corte in base alla consulenza tecnica ed a
presunzioni semplici) che Fabio Pesticcio non eseguì manovre azzardate, né
violò altre norme del codice della strada: ha fatto, dunque, corretta
applicazione dell’art. 2054, comma 1, c.c..

2. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso.
2.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati
congiuntamente, perché pongono questioni analoghe.
Con ambedue questi motivi i ricorrenti lamentano che la sentenza
impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi
dell’art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt.
91 e 97 c.p.c. e “del d.m. 55/14% sia da un vizio di motivazione, ai sensi
dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte
dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012,
n. 134).
Deducono, al riguardo, che la sentenza di primo grado venne appellata sia
dagli odierni ricorrenti, sia da altri danneggiati, nella parte in cui aveva
escluso la responsabilità dei conducenti Fabio Pesticcio e Antonio Luccini, e
dei rispettivi assicuratori della r.c.a..
Soggiungono che tuttavia Silvia Bruschi e i suoi familiari avevano
domandato la condanna degli appellati al pagamento di somme molto
inferiori rispetto a quanto domandato dagli altri danneggiati: ovvero circa
18.000 euro a favore di Silvia Bruschi, ed euro 1.500 pro capite a favore dei
congiunti di questa.
Gli altri appellanti, invece, che avevano subito danni ben maggiori, avevano
domandato la condanna degli appellati al pagamento di somme assai più

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non censurato e comunque non sindacabile in questa sede – che Fabio

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cospicue (fino a 2,9 milioni di euro). Tuttavia la Corte d’appello di Firenze,
nel rigettare su questo punto tutti gli appelli, aveva condannato tutti gli
appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate con riferimento
al valore della più alta tra le domande di risarcimento formulate dagli
appellanti. In virtù di questo criterio, gli odierni ricorrenti erano stati

(a) al conducente ed al proprietario del veicolo Lancia (Fabio Pesticcio e
Filatura Monica s.n.c.) la somma di euro 42.476,88 oltre accessori;
(b) all’assicuratore del veicolo Lancia (Fondiaria) la somma di euro 23.805,
oltre accessori;
(c) ad Antonio Luccini ed al suo assicuratore (Assitalia, nunc Generali) la
somma di euro 34.974,72, oltre accessori.
Concludono perciò deducendo che la Corte d’appello avrebbe violato l’art.
97 c.p.c., nella parte in cui stabilisce che la condanna alla rifusione delle
spese, nel caso di più parti soccombenti, va effettuata in proporzione del
rispettivo interesse dei vari soccombenti.

2.2. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha da tempo stabilito che la comunanza di interessi la quale
legittima, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., la condanna solidale di più soccombenti
al pagamento delle spese di giudizio, presuppone un interesse comune, che
può rilevarsi anche in una convergenza di atteggiamenti difensivi, quando
esista una sostanziale identità delle questioni dibattute tra le parti nel
processo.
Tuttavia, anche quando le parti soccombenti abbiano tutte un interesse
comune, quest’ultimo è misura e limite del vincolo di solidarietà alla
rifusione delle spese: nel senso che la solidarietà cessa quando il comune
interesse sussista per una parte della domanda, e non per il resto.
Pertanto nel caso in cui risultino soccombenti due parti che avevano
proposto altrettante domande, tra loro autonome e di valore diverso, ma
sottese da un comune interesse, “la solidarietà deve essere rapportata alla
misura dell’interesse comune e cioè a quella delle due domande che, per
essere di minor valore, è ricom presa nel valore dell’altra, dovendosi per il

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f‘Ai

condannati a pagare:

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resto rispettare il disposto dell’art. 97, comma 2, secondo periodo, c.p.c.,
per il quale il giudice, se le parti soccombenti sono più, condanna ciascuna
di esse alle spese in proporzione del rispettivo interesse nella causa (così
Sez. 2, Sentenza n. 1063 del 26/04/1966, Rv. 322142; Sez. 3, Sentenza

2.3. Applicando questi principi al caso di specie, ne discende che gli odierni
ricorrenti avevano sì un interesse comune con gli altri appellanti
soccombenti (quello all’affermazione della responsabilità concorrente dei
due conducenti mandati assolti dal giudice di primo grado); tuttavia tale
interesse era di entità notevolmente diversa: poche migliaia di euro per gli
odierni ricorrenti, molte centinaia di migliaia per gli altri appellanti
soccombenti.
La sentenza d’appello, dunque, deve essere cassata, per avere essa violato
il seguente principio di diritto:
La condanna in solido di più parti soccombenti alla rifusione delle
spese di lite, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., non è consentita quando i
vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente
diverso, a nulla rilevando che tutti avessero un interesse comune
all’accoglimento delle rispettive domande.

2.4. La cassazione della sentenza impugnata non rende necessario il rinvio
del presente giudizio al giudice di merito. Infatti, non essendo necessari
ulteriori accertamenti, è possibile decidere la causa del merito, liquidando in
questa sede le spese di lite nella misura corretta.

2.5. La Corte d’appello ha determinato il credito residuo ancora dovuto a
Silvia Bruschi dalla AXA (e dal suo assicurato) nella misura di euro 7.447,45.
Ha, invece, rigettato il gravame proposto da Silvia Bruschi e dai suoi
congiunti nei confronti della Fondiaria e dei suoi assicurati, teso ad
ottenerne la condanna al pagamento di euro 1.500 pro capite.

Pagina 7

n. 1628 del 24/05/1972, Rv. 358451).

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Pertanto è con riferimento a tali valori che andranno determinate le spese di
soccombenza dovute dagli odierni ricorrenti alle parti contro le quali essi
proposero appello.
Tali spese, secondo le previsioni del d.m. 10.3.2014 n. 55, possono
determinarsi per ciascuna delle parti vittoriose nella misura media, e

fase introduttiva; euro 1.755 per la fase di trattazione, ed euro 1.820 per la
fase decisionale, per un totale di euro 5.532, oltre I.V.A., cassa forense e
spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.
Tali spese, nei soli confronti di Antonio Luccini e della Generali s.p.a.,
andranno compensate nella misura del 10%, non essendo stata su questo
punto impugnata la statuizione della Corte d’appello.

2.6. Pertanto, in riforma dei capi (1) e (2) di cui a p. 32 della sentenza della
Corte d’appello di Firenze n. 1539/14, Silvia Bruschi, Piero Bruschi, Nunzia
Vitiello e Eleonora Bruschi vanno condannati, in solido con gli altri debitori
ivi indicati, a pagare:
(a) a Carmela Mari (in proprio e nella qualità di tutore di Fabio
Pesticcio), Umberto Pesticcio, Giuseppe Pesticcio in solido, la somma di euro
5.532 oltre accessori di cui sopra;
(b) alla UnipolSai s.p.a., la somma di euro 5.532 oltre accessori di cui
sopra;
(c) alla Generali s.p.a. ed Antonio Luccini, in solido, la somma di euro
4.978,8 oltre accessori di cui sopra.

2.7. La statuizione di condanna di cui al capo che precede è ovviamente
condizionata alla circostanza che i creditori non abbiano, nelle more tra la
sentenza d’appello e la presente decisione, ottenuto il pagamento del
proprio credito per le spese di lite del grado di appello dagli altri condebitori
solidali, nel qual caso il diritto di regresso di questi ultimi dovrà intendersi
limitato agli importi indicati supra, al § 2.6.

3. Le spese.

Pagina 8

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V

dunque nella somma di euro 1.080 per la fase di studio; euro 877 per la

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Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei
controricorrenti e controinteressati UnipolSai, Generali Italia e i sig.ri
Pesticcio.
P.q.m.

(-) cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna Silvia
Bruschi, Piero Bruschi, Nunzia Vitiello e Eleonora Bruschi, in solido, alla
rifusione in favore dei soggetti indicati al § 2.6 della presente sentenza le
somme ivi pure indicate;
-) condanna Carmela Mari, in proprio e nella qualità, Fabio Pesticcio,
Umberto Pesticcio, Filatura Monica s.n.c., Giuseppe Pesticcio, Generali Italia
s.p.a., Antonio Luccini, UnipolSai s,p.a., in solido, alla rifusione in favore di
Silvia Bruschi, Piero Bruschi, Nunzia Vitiello e Eleonora Bruschi delle spese
del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 3.200,
di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 16 dicembre 201C36.

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
(-) accoglie il 2° ed il 3 0 motivo del ricorso;

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