Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6976 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/03/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 11/03/2020), n.6976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15360-2018 proposto da:

FINO 2 SECURITISATION SRL e per essa DOBANK SPA, in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

CROCIFERI 44, presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO MESSINA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ GE.F.IM. SRL;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il

16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La s.r.l. Fino 2 Securitisation (come allora denominata s.r.l. Arena NPL One) ha chiesto, per il tramite della mandataria s.p.a. doBank di essere ammessa al passivo fallimentare s.r.l. Ge.f.im per un credito derivante da rapporto di conto corrente (a suo tempo intrattenuto con il Banco di Sicilia).

Il giudice delegato ha respinto la domanda.

L’assunto creditore ha allora presentato opposizione ex art. 98 L. Fall., avanti al Tribunale di Palermo. Che la ha respinta con decreto depositato il 16 aprile 2018.

2.- Ha rilevato il Tribunale che “la società ricorrente non dimostrato, come era invece suo onere, i fatti costitutivi dai quali originerebbe il credito oggetto di insinuazione, secondo la prospettazione posta a fondamento della domanda, atteso che non ha colmato la carenza probatoria posta dal giudice delegato, in sede di verifica, a fondamento del decreto opposto”.

Più in particolare, il decreto ha osservato che il “piano di consolidamento sottoscritto da un raggruppamento di istituti di credito, tra cui il Banco di Sicilia in data 5 agosto 1988”, se risulta provvisto di certezza di data, “non è dotato di alcuna valenza probatoria in ordine all’esistenza e all’ammontare del credito oggetto della domanda di ammissione”. Nè vale richiamare, come fa il ricorrente, i “principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 11878/2016”: questi concernono “linee di credito afferenti ad altra società del medesimo gruppo c.d. Cassina”.

“Valgono le medesime considerazioni e non può pertanto pervenirsi a differenti conclusioni in ordine alla nota del 23 aprile 2007 con la quale l’ing. Luciano Cassina… riconosceva che i crediti “diretti” vantati dal Banco di Sicilia” ammontavano a una determinata somma: “nessun riferimento” – si annota “si rinviene in ordine al contratto da quale trarrebbero origine i crediti de quibus”; inoltre “l’atto è privo di data certa”.

“D’altro canto”, ha concluso il decreto, “l’odierna opponente non ha posto a corredo nè della domanda di insinuazione, nè del successivo ricorso ex art. 98 L. Fall., il contratto di conto corrente dal quale trarrebbe origine il credito insinuato e neppure gli estratti conto onde consentire la ricostruzione dei movimenti di dare e avere relativi al rapporto asseritamente intrattenuto con al società fallita”.

3.- Per il tramite della mandataria doBank la s.r.l. Fino 2 ha proposto ricorso avverso questa pronuncia, corredandolo di un motivo di cassazione.

Il fallimento, già non costituito nel giudizio di opposizione, è rimasto intimato.

Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1.- Il motivo di ricorso assume, da un lato, violazione degli artt. 1988 e 2704 c.c., art. 116 c.p.c., e dei “principi generali in materia di prova in relazione all’art. 99 L. Fall.”; dall’altro, vizio di omesso esame di fatto decisivo.

4.2.- Nel concreto, il motivo assume, anzitutto, che la nota sottoscritta dall’ing. C. è un riconoscimento di debito; che “nessun rilievo può essere attribuito al fatto che mancherebbe il riferimento al relativo contratto di conto corrente perchè il rapporto intestato alla società fallita è unico”; che “la certezza

dell’anteriorità della sottoscrizione della lettera di riconoscimento di debito viene validamente desunta dalle risultanze della c.c.I.A.A. di Palermo da cui si evincono i poteri attribuiti al Presidente ing. C.”.

4.3.- Il motivo assume, inoltre, che la statuizione del Tribunale, come relativa al documento di cui al primo di consolidamento, è errata perchè “contrasta palesemente con la giurisprudenza della Corte di Cassazione: la pronuncia di Cass. n. 11878/2016 “ha avuto ad oggetto proprio l’esame e la valenza probatoria da attribuire al piano di consolidamento”.

Nè vale rilevare – come ha fatto il decreto impugnato – che la citata sentenza di questa Corte riguarda il credito di altro soggetto (la s.p.a. Aspra) verso un altro debitore (la s.a.s. A.C. di D.D., fallita), come derivato da date linee di credito. Questo perchè – si afferma – “il giudizio a cui si riferisce la decisione della Suprema Corte ha ad oggetto i crediti di tutte le società del Gruppo C.”.

Del resto, dal “ricorso per cassazione”, poi deciso dalla citata sentenza, “si evince” che “tra i crediti di cui si è chiesta l’ammissione al fallimento della (OMISSIS) s.a.s. di D.D. in liquidazione è espressamente menzionato al n. 7 quello relativo al conto corrente intestato alla Ge.f.im”: il decreto ha omesso di esaminare tale “prova determinante per il giudizio”.

5.1.- Il ricorso non può essere accolto.

In effetti, lo stesso viene sostanzialmente a chiedere – per entrambe le partizioni in cui viene ad articolarsi – un nuovo esame degli elementi materiali e probatori della fattispecie concreta, che, per contro, è valutazione preclusa al giudizio di questa Corte.

Quanto poi al lamentato vizio di omesso esame (ultimo capoverso del n. 4.3.), va osservato che il ricorrente non indica in quali atti del giudizio del merito avrebbe rilevato il punto (di cui al n. 7 del ricorso relativo al diverso giudizio che evoca); nè riporta – nemmeno per stralcio – il contenuto esatto del testo che evoca (e dal quale si dovrebbe “evincere” l’assunta esistenza di un credito).

5.2.- In relazione al fatto così evocato, appare ancora opportuno rimarcare che il Tribunale di Palermo ha riconosciuto che il piano di consolidamento era munito di data certa, ma lo ha ritenuto sprovvisto di valenza probatoria sia sull’esistenza, che sull’ammontare del credito. Ora, (‘(ipotetica) indicazione di una cifra di (assunto) credito nel contesto di un ricorso per cassazione formulato da un soggetto diverso (la s.p.a. Aspra) e nei confronti di un soggetto diverso (una s.a.s.) non vale certo a riempire lacune probatorie di simili dimensioni: sì che neppure può essere ritenuto “decisivo” ai fini dell’esito del presente giudizio l’omesso esame che predica il ricorrente.

L’intestazione della sentenza di questa Corte n. 11878/2016 relativa al processo R.G. 26681/2010 – indica, poi, che la controversia ivi decisa ha riguardato solamente l’insinuazione del credito di Aspra nel fallimento della s.a.s. (OMISSIS) di D.D..

D’altra parte, questa sentenza fa espresso richiamo alle “minori somme” indicate nel documento di cui al piano di consolidamento, laddove, la pronuncia del Tribunale di Palermo, qui in analisi, rileva che per quanto riguarda il rapporto obbligatorio assunto nel presente ricorso “non si rinviene nessun riferimento… non essendo stati depositati gli allegati ivi richiamati.”. Nè il ricorrente contesta in qualche misura questa constatazione.

5.3.- Per completezza di esposizione, è ancora da aggiungere, con riguardo alla nota sottoscritta dall’ing. C. (cfr. n. 4.2.), che il ricorrente non illustra la ragione per cui l’iscrizione di una carica sociale nel registro camerale dovrebbe mai conferire certezza di data alle scritture private sottoscritte dal soggetto designato alla carica.

Per altro verso, pare opportuno precisare altresì che la circostanza per cui tra la s.r.l. Ge.f.in, poi fallita, e il Banco di Sicilia sarebbe intercorso un unico rapporto di conto corrente non risulta presa in considerazione dalla sentenza impugnata: il ricorrente, tuttavia, non indica quale sia il fatto da cui emergerebbe tale circostanza; nè articola, in proposito, un motivo di ricorso basato sull’art. 360 c.p.c., n. 5.

6. Non essendosi costituito il fallimento intimato, non ha luogo provvedere alla determinazione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, econdo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA