Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6976 del 1/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 6976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3268/2016 proposto da:

C.D., D.M.M., D.M.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, V. G. AVEZZANA 2/B, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO CAMMAROTA, che li rappresenta e difende in

virtù di procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO

10/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA CERASANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato BENITO ORIANDI, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1298/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

D.P. e Di.Ma.Ma., M., S. e P., quali eredi di D.G., evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Avezzano T.A., deducendo che D.E., rispettivamente fratello e zio degli attori, aveva istituito erede universale il T. con testamento del (OMISSIS), e che aveva stipulato un contratto di vitalizio assistenziale con la moglie del T., M.I., giusta atto del (OMISSIS).

Chiedevano pertanto dichiararsi la nullità del testamento e procedersi alla divisione dei beni relitti in base alle norme della successione legittima.

Con sentenza non definitiva n. 649/2000, il Tribunale adito dichiarava la nullità del testamento olografo, disponendo con separata ordinanza per il prosieguo dell’istruttoria.

Con successiva sentenza non definitiva n. 548/2007, si dichiarava l’apertura delle successioni legittime anche di D.P. e G. (essendo succeduti alla prima C.V., C.E., C.C., C.D., C.F., C.B., Ce.Be., C.G., C.A. e Ce.An., individuandosi anche alcuni beni facenti parte dell’asse ereditario, in quanto non aventi natura demaniale, e con separata ordinanza si disponeva la chiamata in causa di M.I., al fine di accertare la nullità del contratto di vitalizio assistenziale concluso con D.E..

La M. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, ma con sentenza definitiva n. 216/2011 il Tribunale di Avezzano, accoglieva la domanda di nullità, e disponeva procedersi alla divisione dei beni ricomprendendo anche quelli oggetto del contratto invalido.

A seguito di gravame interposto dal T. e dalla M., la Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 1298 del 12/12/2014, dopo avere rilevato l’inammissibilità dell’appello proposto dal T., accoglieva l’impugnazione della M., e per l’effetto dichiarava che i beni oggetto del contratto di vitalizio assistenziale, del quale era stata dichiarata la nullità, andavano esclusi dalla successione, in quanto usucapiti dall’appellante.

Infatti, dopo aver disatteso le eccezioni di nullità dell’atto di chiamata in causa dell’appellante, ed esaminando l’eccezione riconvenzionale di usucapione dalla stessa avanzata dinanzi al Tribunale, escludeva che la stessa potesse ritenersi abbandonata e che la decisione di far confluire i beni nell’asse ereditario equivalesse ad un implicito rigetto della stessa eccezione.

Passando alla disamina del merito, rilevava che l’originario atto di citazione, risalente al 1979, in quanto indirizzato solo nei confronti del T. non era idoneo ad interrompere il termine utile ad usucapire nei confronti della M., mentre il diverso atto di citazione del 9 marzo 1979, effettivamente finalizzato alla declaratoria di nullità del vitalizio, sebbene idoneo ad interrompere il termine de quo, produceva solo l’effetto interruttivo, e non anche quello sospensivo, in quanto il successivo giudizio si era estinto, per mancata riassunzione a seguito di interruzione.

Ne discendeva che un nuovo atto interruttivo andava individuato solo nella notifica dell’atto di chiamata in causa del 13/9/2007, non avendo tale natura gli altri atti stragiudiziali invocati dalle controparti, nè la circostanza che la M. avesse alienato uno dei beni oggetto del vitalizio, trattandosi a ben vedere di atto volto a riaffermare l’esistenza di un possesso esercitato uti dominus, sebbene nell’atto vi fosse l’indicazione della trascrizione della domanda giudiziale del 1979, avendo la M. dichiarato che era una formalità ormai priva di efficacia.

Quindi la Corte distrettuale riteneva che fosse stata raggiunta la prova del possesso utile ad usucapire alla luce dell’istruttoria espletata, e che quindi, in accoglimento dell’eccezione di usucapione, andavano esclusi dalla comunione ereditaria.

Avverso tale sentenza D.M.M., C.D., D.M.P. hanno proposto ricorso sulla base di quattro motivi.

M.I. ha resistito con controricorso.

Preliminarmente rileva la Corte che il ricorso, sebbene relativo all’impugnazione di una sentenza avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione, non risulta essere stato notificato nei confronti di tutti i soggetti che hanno preso parte al precedente giudizio di merito, non essendo stato infatti indirizzato anche nei confronti di D.M.S. ed A. e degli altri otto germani C..

E’ bensì vero che nella specie (giudizio di scioglimento di comunione) si versa in un caso di litisconsorzio necessario, anche nel grado di impugnazione, per cui sarebbe indispensabile l’impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti; con la conseguenza che dovrebbe disporsi, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, a cui il ricorso non è stato in precedenza notificato.

Senonchè, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13della Convenzione europea dei diritti del l’uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).

In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) manifestamente infondato, appare superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 346, 183, 189 e 190 c.p.c..

Si sostiene che erroneamente il giudice di merito ha affermato che non vi fosse stato abbandono dell’eccezione riconvenzionale di usucapione da parte della controricorrente, a seguito della sua mancata riproposizione in sede di conclusioni, non potendo a tal fine aversi riguardo al contenuto della comparsa conclusionale e della memoria di replica. Inoltre sarebbe altrettanto erronea l’affermazione secondo cui la richiesta avanzata in sede di conclusioni, di rigetto della domanda attorea, con l’accertamento che i beni del contratto di vitalizio non fanno parte dell’asse ereditario implicasse la richiesta di accoglimento di tutte le difese avanzate nei propri scritti difensivi, ivi inclusa l’eccezione di usucapione.

A detta dei ricorrenti tale assunto, oltre a contrastare con il tenore letterale delle conclusioni prese in primo grado dalla Nlastroddi, circostanza in relazione alla quale si denunzia anche l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, viola la regola di carattere generale secondo cui occorre avere riguardo solo alle richieste così come formulate in sede di precisazione delle conclusioni, non potendosi invece prendere in esame quanto dedotto nella comparsa conclusionale ovvero nella memoria di replica.

Il motivo è infondato.

Ed, invero premessa l’inammissibilità della doglianza nella parte in cui richiama il vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, attesa la applicabilità alla fattispecie della modifica di cui alla L. n. 134 del 2012, che prevede che possa denunziarsi solo l’omessa disamina di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, devono escludersi anche le lamentate violazione di legge.

In primo luogo, occorre ricordare che secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 22626/2013) nel giudizio di appello secondo il rito del lavoro, la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni di domande ed eccezioni già proposte normalmente implica una presunzione di abbandono delle stesse, salvo che il giudice del merito accerti, sulla base di elementi sufficienti desumibili dalla condotta processuale complessiva delle parti o dalla stretta connessione tra la domanda non riproposta con quelle specificamente formulate – che la parte abbia inteso insistere nelle conclusioni già avanzate nonostante l’omissione materiale (conf. Cass. n. 10569/2004, che in relazione al rito ordinario ha ribadito che la mancata riproposizione, nelle conclusioni definitive, di domande, eccezioni o istanze in precedenza formulate non può essere ritenuta, di per sè sola, sufficiente a farne presumere la rinuncia o l’abbandono, specie quando esse siano strettamente connesse a quelle oggetto delle richieste specificamente formulate all’udienza prevista dall’art. 189 c.p.c.. Pertanto, il giudice di merito, al quale soltanto spetta il compito di interpretare la volontà delle parti, è tenuto ad accertare se, in concreto, vi siano elementi per ritenere che, malgrado la materiale omissione, la parte abbia inteso insistere nella richiesta o deduzione pretermessa).

In tal senso si veda poi con specifico riferimento alla eccezione di prescrizione, cui risulta per larga misura assimilabile quella di usucapione, Cass. n. 12482/2002, che, richiamati i riportati principi, ha confermato la sentenza del giudice di appello, il quale aveva ritenuto non abbandonata dall’attore, nonostante non fosse stata espressamente riprodotta nelle conclusioni finali, l’eccezione di prescrizione dell’azione ex art. 2932 c.c., intrapresa in via riconvenzionale dal convenuto, avendo l’attore concluso anche per il rigetto di tutte le domande proposte dalla controparte.

Ne discende che avendo la Corte di merito adeguatamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto non abbandonata la eccezione de qua, non si palesa configurabile la violazione denunziata nel motivo.

Ma va altresì evidenziato che la presente controversia, come inequivocabilmente si ricava dalla lettura della sentenza gravata (cfr. pag. 3), è assoggettata alle norme processuali che precedono la riforma di cui alla L. n. 353 del 1990, risultando quindi applicabile ratione temporis il testo del previgente art. 345 c.p.c., il quale consentiva la libera proponibilità di eccezioni, anche in senso stretto, per la prima volta in grado di appello.

La conseguenza è che, anche laddove volesse opinarsi nel senso che le conclusioni rese in primo grado abbiano comportato una tacita rinuncia ovvero un abbandono dell’eccezione di usucapione, la M. ben avrebbe potuto reintrodurla in grado di appello, come appunto avvenuto, mediante la formulazione del gravame, teso ad ottenere l’accertamento dell’intervenuta usucapione, al fine di escludere i beni interessati dalla divisione ereditaria (in tal senso si veda Cass. n. 20852/2014, che in relazione alla rinuncia alla prescrizione, oltre a ribadire la necessità di una verifica circa l’univoca volontà di non sollevare la relativa eccezione, ha ricordato che, nella vigenza del testo originario dell’art. 345 c.p.c. – applicabile alla fattispecie ratione temporis – la prescrizione poteva essere dedotta per la prima volta anche in appello; conf. Cass. n. 99/2011; Cass. n. 10682/2008).

In tal senso si veda anche Cass. n. 10441/2002, secondo la quale in materia di procedimento civile, a norma dell’art. 345 c.p.c. (nella formulazione anteriore alla riforma del 1990), la proponibilità di eccezioni riconvenzionali nuove in appello deve ritenersi consentita all’appellante anche nel caso in cui venga, per l’effetto, ampliato il “thema decidendum”, purchè le eccezioni formulate nell’atto introduttivo siano dirette all’esclusivo fine di ottenere la reiezione della domanda avversaria. Ne consegue che l’eccezione riconvenzionale di usucapione, non introducendo una nuova pretesa, ma essendo rivolta essenzialmente al rigetto di quella della controparte sia pure con allargamento dei poteri di indagine del giudice, ben può essere proposta per la prima volta in appello, non potendo il silenzio o l’inerzia al riguardo dalla parte interessata mantenuti in primo grado costituire comportamenti obiettivamente valutabili come rinuncia alla facoltà di avvalersene.

Del pari infondato si palesa il secondo motivo di ricorso, con il quale, nonostante la rubrica denunzi anche la violazione di varie previsioni del codice civile in materia di possesso e di efficacia del contratto, in realtà si mira a contrastare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

Ed, invero, la Corte distrettuale, pur prendendo atto della nullità del contratto di vitalizio intercorso tra D.E. e la M., ha tuttavia ritenuto che la seconda fosse comunque entrata nel possesso dei beni, provvedendo a goderli ed ad amministrarli con modalità corrispondenti all’esercizio dei diritti spettanti al proprietario, avendo quindi maturato un possesso utile all’acquisto per usucapione.

Ed, invero costituisce orientamento pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui ai fini dell’usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l’invalido trasferimento della proprietà, l'”accipiens” può possedere il bene “animo domini”, ed anzi proprio la circostanza che la “traditio” sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido (perchè non concluso nella necessaria forma scritta), era comunque volto a trasferire la proprietà del bene costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'”accipiens” e la “res tradita” sia sorretto dall'”animus rem sibi habendi” (cfr. Cass. n. 14115/2013; Cass. n. 14395/2004).

A fronte del puntuale accertamento in fatto operato dal giudice di merito circa il possesso del bene in capo alla controricorrente, appaiono del tutto apodittiche le asserzioni di parte ricorrente secondo cui il D. avrebbe mantenuto il possesso dei beni oggetto del contratto di vitalizio, laddove le osservazioni circa la natura obbligatoria del contratto de quo, oltre a soffermarsi unicamente sulla natura della prestazione del vitaliziante (senza tenere conto che la prestazione de qua trovava giustificazione proprio nel trasferimento della proprietà di beni immobili da parte del vitaliziato), non tengono conto del fatto che il contratto è stato dichiarato nullo e che occorre quindi guardare solo alle modalità in fatto di godimento del bene, che in tal senso la Corte di merito ha adeguatamente valutato.

Infine del pari manifestamente infondato si palesa il terzo motivo di ricorso che, sempre ad onta di una rubrica con la quale si denunzia anche la violazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 1164 e 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., in realtà, come sostanzialmente riconosciuto dagli stessi ricorrenti, mira a sollecitare una non consentita rivalutazione dei fatti di causa da parte di questa Corte.

La valutazione di attendibilità e concordanza della deposizioni testimoniali, la ricostruzione dei fatti di causa alla luce delle risultanze istruttorie sono compito esclusivo del giudice di merito, il cui sindacato ad opera del giudice di legittimità risulta vieppiù limitato a seguito della riforma del 2012, essendosi precisato che (cfr. Cass. S.U. n. 8054/2014) anche l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie.

A maggior ragione la denunzia di inattendibilità dei testimoni ovvero la presenza di incertezze nelle deposizioni rese e ritenute invece conferenti da parte del giudice di merito, sfuggono alla possibilità di una denunzia in sede di legittimità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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