Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6975 del 23/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/03/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 23/03/2010), n.6975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20382/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, preSSO

lo Studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, rappresentata e difesa

dall’avvocato DI MODICA SERGIO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

E.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

SAVORELLI 95, presso lo studio dell’avvocato PERRONE ROBERTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BILOTTI Paola, giusta comparsa

di costituzione e procura speciale atto Notar ALESSIA MARSIGLIO di

LAMEZIA TERME del 02/07/2008 rep. n. 17;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 757/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/07/2006 R.G.N. 1698/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega avv. DI MODICA SERGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 586/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Lamezia Terme rigettava la domanda proposta da E.F. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane diretta ad accertare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato il 19/10/1998 per il periodo 20-10-1998/31-1-1999, con conseguente condanna della società al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni maturate.

L’ E. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza depositata l’11/7/2006, in accoglimento dell’appello dichiarava inefficace la clausola di apposizione del termine al contratto de quo e condannava la società a riammettere in servizio l’ E. e a pagargli le retribuzioni maturate a decorrere dal 29 luglio 2003 fino all’effettiva riammissione in servizio.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con dieci motivi.

L’ E. ha depositato “comparsa di costituzione” e procura.

Infine è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato tra le parti in data 2-10-2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Da verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente anche la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010

 

 

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