Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6975 del 17/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.17/03/2017),  n. 6975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2912-2016 proposto da:

C.K., elettivamente domiciliata in ROMA, BUOZZI BRUNO 5,

presso lo studio dell’avvocato MATTEO GULINO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO IGNAZIO ALTANA giusta procura in calce al

ricorso;

contro

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 388,

presso lo studio dell’avvocato MAURO MALTESE, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICCO GIOVANNI DOMENICO FILIGHEDDU giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 282/2015 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

di SASSARI, depositata il 19/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza n. 282 del 19 giugno 2015, in riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 290 del 10/7/2013, accoglieva la domanda di F.F. volta ad ottenere la revocazione per ingratitudine della donazione indiretta effettuata in favore della convenuta, avente ad oggetto un immobile sito in (OMISSIS).

I giudici di appello dopo avere richiamato i principi generali in tema di rievocazione per ingratitudine quali sedimentatisi nella giurisprudenza, hanno ritenuto che la condotta della convenuta era idonea a manifestare un sentimento di avversione “durevole” “profondo e radicato”, tale da giustificare l’accoglimento della domanda proposta.

In particolare nel contesto di una conflittuale separazione giudiziale tra le parti in causa, la C. aveva sporto denunzia nei confronti del marito, sul presupposto che questi avesse realizzato degli abusi sulla figlia minore.

Avvalendosi di tale denunzia, l’appellata otteneva poi, all’esito dell’udienza presidenziale di separazione, l’affidamento esclusivo della figlia, ma in sede penale il PM, dopo avere dato atto delle difficoltà relazionali esistenti tra il padre e la figlia, concludeva per l’archiviazione, richiesta alla fine accolta anche dal GIP.

Ad avviso della sentenza gravata, le vicende in esame denotano un crescendo di iniziative della C., tese ad impedire al marito di poter fruire del bene oggetto della donazione indiretta, nonchè ad escludere la possibilità di mantenere rapporti con la figlia, avendo anche azionato una procedura ex art. 330 c.c., dinanzi al Tribunale dei Minorenni di Sassari.

Infine, aveva depositato la denunzia penale per molestie sessuali nei confronti della figlia, nell’imminenza dell’udienza presidenziale di separazione tra i coniugi, all’evidente scopo di ottenere l’affidamento esclusivo della minore.

Ha concluso la Corte distrettuale che tale condotta complessiva denota la disistima ed avversione prolungata della convenuta nei confronti del coniuge, condotta culminata nella presentazione di una denunzia penale concernente fatti che, per incidere sensibilmente, secondo il comune sentire, sul patrimonio morale del denunziato, intaccandone la dignità, sono da qualificare in termini di ingiuria ai fini dell’art. 801 c.c.. Nè potevano trarsi argomenti di segno contrario dalle vicende penali, in quanto la minore aveva riferito di fatti ascrivibili al padre, allorchè i rapporti tra i genitori erano già tesi e sebbene fosse stata già sottoposta a perizia per conto della Procura della Repubblica poichè vi era il sospetto che fosse stata sottoposta a molestie in realtà da parte della sorella della odierna ricorrente (si segnala come la denunzia della C. risulti coeva alla manifestazione di intento del F. di voler divulgare alla stampa il fatto che si sospettasse di molestie compiute dalla cognata in danno della piccola).

Per l’effetto ha concluso nel senso che la denuncia sia riconducibile alla volontà di screditare pubblicamente il F., divulgando la denunzia proposta (e con il concreto pregiudizio per la segretezza delle indagini preliminari in corso) in altri atti giudiziari, al fine di trarre vantaggio in vista dell’affidamento della minore.

C.K. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di due motivi, e F.F. ha resistito con controricorso.

Il primo motivo è inammissibile.

Ed, infatti risulta che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva alla modifica di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove il motivo proposto richiama la vecchia rubrica della norma (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa un punto decisivo) e si sviluppa anche logicamente sulla base della previsione abrogata, e comunque non applicabile alla fattispecie.

Nè appare possibile convertire il motivo, ravvisandone la ritualità alla luce della nuova previsione di legge, atteso che manca del tutto l’indicazione del fatto decisivo di cui la Corte distrettuale avrebbe omesso la disamina (emergendo a contrario che la stessa abbia in sentenza compiutamente valutato tutti i vari comportamenti addebitati dalla ricorrente). Inoltre anche la pretesa necessità della denuncia da parte della ricorrente a tutela della minore, costituisce oggetto di specifica analisi da parte dei giudici di merito che hanno appunto concluso nel senso che si tratti di denuncia in realtà strumentalizzata a ben diversi fini, rispetto a quelli indicati nel motivo.

Ne consegue che anche laddove il caso avesse rinvenuto la sua disciplina nella vecchia formulazione della norma, il motivo non avrebbe avuto possibilità di trovare accoglimento, rivelandosi come sostanzialmente rivolto a sollecitare una diversa valutazione del fatto, a fronte di una ricostruzione logica e coerente compiuta dalla Corte di merito, come tale insindacabile in questa sede.

Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si denunzia la violazione dell’art. 801 c.c..

La Corte di merito, si ribadisce con valutazione insindacabile in questa sede, ha fornito una ricostruzione complessiva della condotta, attribuendole una connotazione soggettiva tale da permetterne una qualificazione in termini di ingiuria grave, valutando non solamente la denunzia presentata (ma per la possibilità di configurare una denunzia che all’esito del processo penale si riveli del tutto infondata, come idonea a dare vita alla fattispecie di cui all’art. 801 c.c., si veda Cass. n. 13632/2001), ma l’intera vicenda che ha visto contrapposti i coniugi, anche in vista dell’affidamento della minore.

Anche a tal riguardo appare al Collegio che la censura, sebbene formalmente volta a denunziare una violazione di legge, aneli surrettiziamente ad una diversa ricostruzione dei fatti, risultato non conseguibile in sede di legittimità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 4.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2017

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