Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6975 del 12/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 12/03/2021), n.6975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4024-2015 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEL TEMPIO DI

GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NEW TEAM COMPANY SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in

ROMA, P.ZA G. MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO

MINGOIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA

MAROTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 768/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

In controversia relativa ad impugnazione di diversi avvisi di accertamento relativi alla pubblicità per l’anno 2006, emessi dal Comune di Roma nei confronti della New Team Company s.r.l., con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado, parzialmente sfavorevole, ritenendo illegittima la pretesa impositiva per difetto di motivazione dei restanti avvisi.

Avverso tale statuizione Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui ha replicato la società contribuente, ora in liquidazione, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il mezzo di cassazione la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deduce la nullità sella sentenza di appello e lamenta la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio del contraddittorio, per essere stato celebrato il giudizio d’appello, con la decisione in camera di consiglio assunta il 12/11/2013, in sua incolpevole assenza, stante l’omessa comunicazione dell’udienza di trattazione, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31.

Il motivo è fondato e va accolto in quanto non è contestata la mancanza di comunicazione della data di trattazione alla appellata Roma Capitale, pur regolarmente costituita nel giudizio, giusta “comparsa di costituzione assunta alla protocollo 9852/2013 (giusta ricevuta di deposito numero 5-5390/13 dell’11/2/2013)”, trattandosi di “circostanza riconosciuta anche dal Collegio nella impugnata sentenza”.

Secondo un condivisibile principio giurisprudenziale, “Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata” (Cass. n. 18279/2018; n. 28968/2018; n. 28843/2017; n. 1786/2016; 11487/2013; v. anche n. 21059/2007 e Sez. U. n. 13654/2011).

Nè rileva se la trattazione è in pubblica udienza o in camera di consiglio, perchè la possibilità di presentare memorie o documenti, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 sussiste in entrambi i casi, ed anzi è possibile chiedere, una volta fissata l’udienza di trattazione camerale, comunicata alle parti, la discussione in pubblica udienza, con istanza notificata entro dieci giorni prima dell’udienza di trattazione (Cass. n. 5643/2001; n. 34478/2019; n. 27044/2020).

Ciò significa che la Commissione tributaria ha l’obbligo, D.L. n. 546 del 1992, ex art. 31, di comunicare la data di trattazione della causa, la quale avverrà poi in camera di consiglio, o in pubblica udienza, a seconda che una delle parti presenti, o meno, l’istanza di cui all’art. 33, D.Lgs. citato.

Ne discende che la mancata comunicazione alle parti della fissazione della udienza camerale, al pari della mancata comunicazione di quella pubblica, implica, come già detto, una violazione del principio del contraddittorio che comporta la nullità del procedimento d’appello e, per estensione e per autonoma ragione, la nullità ex art. 159 c.p.c., comma 1, della sentenza che conclude lo stesso (Cass. n. 7954/2019).

La controricorrente richiamai la regola di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e deduce che l’impugnante Comune non può limitarsi a far valere, a motivo del ricorso per cassazione, il solo vizio procedurale, pena l’inammissibilità del ricorso medesimo.

Va senz’altro mantenuto fermo il principio per cui “Nel processo tributario, la trattazione dell’appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l’allungamento dei tempi del giudizio” (Cass. n. 27496/2014; n. 1786/2016; n. 27837/2018).

Il giudice di secondo grado, con decisione favorevole all’appellante contribuente, ha annullato gli avvisi di accertamento oggetto del giudizio di gravame, perchè non adeguatamente motivati, e dichiarato assorbite le altre formulate della società New Team Company.

Nel caso di specie, quindi, non si può prescindere dal fatto che le questioni poste in quel giudizio, specie con riferimento alle censure dell’appello rimaste assorbite, necessitano di accertamenti in fatto preclusi alla Corte, sicchè non v’è spazio per l’esercizio, da parte del giudice di legittimità, di poteri sostitutivi.

L’ampliamento dei poteri decisionali del giudice di legittimità di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, operato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 12 è chiaramente ispirato al principio della ragionevole durata del processo, ma non può tradursi nella previsione di oneri processuali (di riproposizione), nè tantomeno può operare a discapito del diritto di difesa di una delle parti del giudizio tributario.

La ratio della innovazione, infatti, consiste nell’evitare alle parti un (costoso) giudizio di rinvio all’unico fine di vedere concretamente applicato l’enunciato principio di diritto, il che giustifica il sacrifico di un grado di giudizio, giacchè non esiste garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito (Cass. n. 18691/2007, con riferimento alle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.), ma nella fattispecie qui esaminata viene in rilievo un diverso ordine di ragioni, afferenti all’esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

Il motivo di ricorso in esame va accolto avendo la CTR errato nell’omettere di rilevare l’omissione che inficiava il processo d’appello.

Deve disporsi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla CTR del Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2021

 

 

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