Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6975 del 11/04/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 6975 Anno 2016
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 7059-2013 proposto da :
FCN DIARi A SAI

SPA

00818 57 0012

rappresentan::.e pro tempo re,

i n ROMA,

VIA

dell’ avvoca-::.o
rappresE:n:. ò

2015

~ELLA

in persona

de.:.

lega le

e le L t. i vamen::.e domi ci l

~at a

CONCILIAZI ONE (4, presso l o studio

MA!UA

ANTONIETTA

PERI:.LI ,

che

:a

e dì fende giusta procura speciale i n ca l cc

al ric orso ;
– ricorrente –

2524
contro
It\A

A.SSTTALIA

SPA a

mezzo de l la prcpria mar.dat.ari.a e

rappresenta:1te GE:.l ERALl BUSINSSS SOLUTlOKS S.C. ?.A .

~n

Data pubblicazione: 11/04/2016

persona

dei

legali

COSTAGLJOLA e

r appr esentanti

Dott .

Dott.

FRANCESCO CAPUANO,

domiciliata in ROMA,

GIANLU IGI

elettivamen t e

VIA GIUSEPPE FERRARI

l o studio dell’avvocato MARCO VINCENTI ,

35 ,

presso

rappresentata

e difesa dall’avvocato MICHELE CORDOLA giusta procura

AXA ASSI CURAZIONI

S. P . A.

0090 2170 018

in persona

del

Dirigente ·- p r ocura t ore speciale Dr. MAURI ZIO RAINO ‘ ,
e l ett ivamente

domiciliata in ROMA,

VIA FEDERICO CESI

72, presso lo studio d ell’avvocato DOMENICO BONACCORSI
DI

PATT I ,

che

lo

rappresen ta

e

difende

unitamente

a l l’avvocato GIANCARLO FALETTI giusta procura speciale
a margine del controricorso;
– controricorrenti .nonchè contro

MPGLBT52 H61H501G ,
PEST I CCIO FAB IO,

ELISABETTA

IMPAGL IAZ ZO

ANTONIO,

LUCCI NI

SERANGELI MASS IMO SRNMSM48R22H501H,
ZARA AGOSTINO JUNIOR,

ZARA GI USEPPE,

PESTICCIO UMBERTO;
– in timati –

Nonché da :
IMPAGLIAZZO

EL ISABETTA

MPGLBT52H61H501G,

SERANGELI

MASSIMO SRNMSM48R22H501H, elett i vamente domiciliati in
ROMA,

LARGO

dell ‘ a vvoc a to
difesi

LUC IO
CESARE

dall ‘ avvocato

APULEIO

11,

DELLA

presso

ROCCA ,

RENATO

BRUNO

2

lo

studio

rappresentati
DE

ROSA

e

giusta

specia le in calce al controricorso;

procura specia l e a margine del controricorso e rico rso
incide nta le ;
– ricorrenti incidenta2i contro

FONDIARIA SAI SPA 00818570012, PESTICCIO FABIO;
in~imati

Nonché da :
AXA ASSICURAZIONI

S . P.A.

00902170018

in

persona

del

Dirigente- procuratore speciale Dr. MAURIZIO RAINO ‘,
eletti v amen te domiciliata

i n ROMA,

VIA FEDERICO CESI

72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI
DI

PATTI,

che

lo

rappresenta

e

difende

unitamente

all ‘ avvocato GIANCARLO FALETTI giusta procura special e
a margine del controricorso e ricorso incidentale ;
– ricorrente incidenta2e contro

IMPAGLIAZZO

ELISABETTA

SERANGELI

MPGLBT52H61H501G,

MASSIMO SRNMSM48R22H50 1H, elettivamente domiciliati in
ROMA,

LARGO

dell’avvocato
difesi

LUC IO
CESARE

dall’avvocato

APULEIO

11 ,

DELLA

presso

ROCCA,

RENATO

BRUNO

lo

studio

rappresentati
DE

ROSA

e

giusta

procura speciale a margine del con t ror icorso;
I NA ASSITALIA SPA a mezzo della propria mandataria e
rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P . A. in
persona

de i

COSTAGLIOLA e

procuratori
Dott.

speciali

Dott.

I?’RANCESCO CAPUANO ,

3

GIANLUIGI

elettivamente

domicil i ata in ROMA,

VI A GIUSEPPE FERRARI 35,

lo st ud i o dell ‘ avvocato MARCO VI NCENTI ,
e difesa dall’avvocato MI CHELE

CORDO~A

presso

r a ppresentata
giusta procura

specia l e in calce al controrico r so;

contror~correnti a~~’incidenta~e

FONDIARIA

SPA

SAI

ZARA AGOSTINO JUNIOR,

PESTICCIO FABIO,

UMBERTO ,

PESTICCIO
LUCCINI

LUCCINI

0081857 0012,

FONDIARIA
PESTICCIO

ANTONIO ,

SAI

ZARA GIUSEPPE ,

SPA

FAB I O,

ANTONIO,

00818570012 ,

ZARA

AGOSTINO

J UNI OR, ZARA GIUSEPPE, PESTICCIO UMBERTO;
– intimati –

Nonc hé da :
PESTICCIO
CARMELA ,
PARIOLI

in

persona

elettivamente
122 ,

CALLARI ,
CINI

FABIO

presso

giusta

suo

domi ciliato

lo

rappresentato

del

studio
e

procura

in

tu t ore
ROMA ,

MARI
VIALE

dell ‘ avvocato CLAUDIA

difeso

dall ‘ avvocato

speciale

margine

a

MAURO
del

controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

INA ASSITALIA SPA a mezzo della prop r ia rnandataria e
rappres e ntan t e GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S . C.P . A. in
persona

dei

COSTAGLIOLA e

procuratori
Dott.

domiciliata in ROMA,

speciali

Dott.

FRANCESCO CAPUANO ,

GIANLUIGI

ele t tivamente

VI A GIUSEPPE FERRARI 35,

4

presso

nonc.hè contro

lo studio dell ‘ avvocato MARCO VINCENTI,

rappresentata

e d ifesa dal l ‘avvocato MICHELE CORDOLA giusta procura
speciale in calce al controricorso;
IMPAGLIAZZO

ELISABETTA

SERANGELI

MPG LB’:’52H61H50 1G,

MASS: MO SRNMSM48R22H501H, elett i vamente domi ciliati in
LARGO

LUCIO

dell’avvocato
difesi

APULEIO

CESARE

dal l ‘ avvocato

DELLA

11 ,

presso

ROCCA,

RENATO

lo

studio

rappresentati

BRUNO

DE

ROSA

e

giusta

procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti

a11’incidenta~e-

noncbè contro

FONDIARIA SAI SPA 00818570012,

LUCCINI ANTONIO,

ZARA

AGOSTINO J UNI OR, ZARA GIUSEPPE, PEST I CCIO UMBERTO;
– .intima t i

avverso la sentenza n . 1953/2012 della CORTE D’ APPELLO
di MILANO, depositata il 04/07/2012 , R.G . N. 2550/2009 ;
udita la relazione della causa svol t a nella pubblica
udienza

del

16/12/2015

dal

Consigliere

Dott.

MARCO

ROSSETTI;
udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;
udito l ‘ Avvocato GIAN MARCO SPANI per delega;
udito l ‘Avvocato RENATO BRUNO DE ROSA;
udito l ‘ Avvocato GIANCARLO FALETTI;
udi to l ‘ Avvocato MARIA GRAZIA PISANU per delega ;
udì to

il

P.M.

Generale Dott.

in

persona

del

Sostituto

Procuratore

CARMELO SGROI che ha concluso per il

5

ROMA,

1

rigett o di t utti
ricors i ;

6

R.G.N. 7059/13
Udienza del 16 d icembre 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l. L’esposizione deUo svolgimento del processo sarà limitata alle sole

circostanze ancora rilevanti in questa sede.

2. Il 17.8.1998 a Siniscola (NU) si verificò un sinistro stradale che coinvolse

– un veicolo Opel condotto da Agostino Zara, di proprietà di Giuseppe Zara
ed assicurato dalla AXA s.p.a.;
– un veicolo Lancia condotto da Fabio Pesticcio, di proprietà della società
Filatura Monica s.n.c., di cui era socio il conducente, ed assicurato dalla
Fondiaria SAI s.p.a.;
– un veico lo Fiat condotto da Antonio Luccini, di proprietà del medesimo ed
assicurato dalla Assitalia.
In co nseguenza del sinistro Marco Serangeli, trasportato sul veicolo Opel,
perse la vita.

3.

I

genitori

della

vittima,

dopo

essersi costituiti

parte

civile

nel

procedimento penale a carico di Agostino Zara, conclusosi con la condanna
di quest’ultimo al risarcimento del danno da liquidarsi ln sede civile, nel
2006 convennero dinanzi al Tribunale di Milano i conducenti, i proprietari e
gli assicuratori dei tre suddetti veicoli, chiedendone la condanna al
risarcimento del danno.

4. Il Tribunale di Milano con sentenza 24.6.2009 condannò tutti i convenuti
in solido al risarcimento del danno, ritenendo che ciascun conducente
avesse fornito un pari contributo causale al verificarsi dell’evento.

5. La sentenza venne appellata da tutte le parti fuorché Agostino e
Giuseppe Zara.

La Corte d’appello Milano con sentenza 4.7.2012. n. 1953:
-) escluse che il contraddittorio andasse integrato nei confronti delle altre
persone che, oltre gli attori, erano rimaste danneggiate in conseguenza del
sinistro stradale;

Pagina ~

Corte di Cassazioone – copia non ufficiale

tre vetture:

R.G.N. 7059/13
Udienza del 16 dicembre 2015

-) ritenne essersi formato il giudicato sulla rituale citazione in giudizio di
Umberto Pesticcio, proprietario del veicolo Lancia;
-) escluse qualsiasi responsabilità di Antonio Lucci ni;
-) accordò agli attori il risarcimento del danno per le spese di “assistenza
tecnica” in sede penale;

6. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione:
– in via principale dalla Fondiaria SAI, con ricorso fondato su tre motivi;
– in via incidentale da Fabio Pesticcio, sulla base di quattro motivi
sostanzialmente adesivi a quelli proposti dal proprio assicuratore della r.c.a.,
la Fondiaria SAI;
– in via incidentale da Massimo Serangeii ed Elisabetta Impagliazzo, sulla
base di un motivo;
– in via incidentale dalla AXA, sulla base di tre motivi.

7. Hanno depositato controricorso:
– la AXA, per contraddire al ricorso di Fabio Pesticcio;
– Massimo Serangeli ed Elisabetta Impagliazzo, per contraddire al ricorso di
Fabio Pesticcio e della AXA;

– I’INA Assitalia, per contraddire ai ricorsi della Fondiaria SAI, della AXA e di
Fabio Pesticcio.
Massimo Serangeli, Elisabetta Impagliazzo, la AXA e la Fondiaria SAI hanno
altresì depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c ..
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso Fondiaria-SAl.
1.1. Il ricorso della Fondiaria-SAI, sebbene logicamente subordinato
all’esame del ricorso proposto dai sigg.ri Serangeli-Impagliazzo ex art. 276,
comma 2, c.p.c., viene esaminato per primo, in virtù del principio c.d. della
“ragione più liquida”, il quale per economia processuale consente al giudice
di sostituire l’ordine logico con l’ordine dettato dall’evidenza (Sez.
Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058) .

PaginaS

6 – L,

-) confermò nel resto la sentenza di primo grado.

R.G.N. 7059/13
Udienza del 16 dicembre 2015

Col primo motivo di ricorso la Fondiaria-SAI lamenta che la sentenza
impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art.
360, n. 3, c.p.c ..
Si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 354 c.p.c., 144 d. lgs.
7.9.2005 n. 209.

primo grado non aveva raggiunto Umberto Pesticcio, proprietario del veicolo
Lancia e dunque litisconsorte necessario rispetto alla domanda proposta nei
confronti della Fondiaria-SAI. La Corte d’appello, pertanto, avrebbe dovuto
rilevare l’inesistenza della notifica e la conseguente incompletezza del
contraddittorio, e rimettere la causa al primo giudice.

1.2. Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha rilevato che uno dei litisconsorti necessari non era
stato citato in primo grado, ma ha soggiunto che tale nullità, una volta
pronunciata la sentenza di primo grado, doveva essere fatta valere con un
motivo di impugnazione ad hoc, ìl che non è avvenuto.
Questa statuizione è conforme al consolidato orientamento di questa Corte,
secondo cui “il vizio processuale derivante dall’omessa citazione di alcuni
litisconsorti necessari può essere dedotto per la prima volta anche in sede di
legittimità, [a] condizione che { …) sulla questione non si sia formato il
giudicato” (Sez.

6 – 3, Ordinanza n.

3024 del 28/02/2012, Rv . 621484;

nello stesso senso, Sez. L, Sentenza n. 26388 del 03/11/2008, Rv. 605357;
Sez. 2, Sentenza n. 17581 del 09/08/2007, Rv. 600442; Sez. 2, Sentenza
n. 23628 del 06/11/2006, Rv. 596213).
Ed il giudicato, per l’appunto, si forma allorché, dinanzi ad una sentenza che
presenta plurimi vizi, l’appellante ne faccia valere alcuni soltanto (art. 329,
comma 2, c.p.c.).

1.3. E’ doveroso rilevare come, rispetto a questo consolidato orientamento,
le quattro decisioni che la Fondiaria-SAI ha preteso di indicare come
“precedenti” dimostrativi del buon fondamento della propria impugnazione
siano prive di qualsiasi pertinenza (pp. 10-11 del ricorso).

Pagina!

Deduce, al riguardo, che la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di

R.G.N. 7059/13
Udienza del 16 dicembre 2015

Per quanto riguarda Sez. U, Sentenza n. 22776 del 2012, tale decisione non
ha in alcun modo affrontato il problema qui in esame, limitandosi a stabilire
se la Corte d/appello avesse correttamente o meno reputato scindibile la
domanda principale da quella di garanzia. Non sarà superfluo aggiungere
che il testo, riportato dalla Fondiaria-SAI a p. 11 del proprio ricorso e

dallo “Svolgimento del processo” della suddetta decisione, e non una
affermazione dì diritto contenuta nei “Motivi della decisione”.
Ordinanza n. 16912

Per quanto riguarda Sez. 5,

del 2011, trattasi di

ordinanza succintamente motivata pronunciata ai sensi dell’art. 380 bis
c.p.c., dal cui “svolgimento del processo” non

è dato comprendere se in quel

giudizio si fosse o meno formato il giudicato sulla questione della integrità
del contraddittorio. Dunque tale decisione non consente nemmeno di
stabilire se sia conforme e difforme rispetto all’orientamento consolidato di
cui si è detto al § 1.2 della presente motivazione.
Per quanto riguarda Sez. 3,
precedente

del 2007, si tratta dì un

Sentenza n. 8825

esattamente contrario al

principio

invocato dalla

società

ricorrente. Tale decisione infatti affermò sì l’incontrastato principio che nel
giudizio proposto contro l’assicuratore del responsabile d’un sinistro stradale
il contraddittorio debba essere integrato nei confronti del responsabile civile,
ma ebbe cura di precisare che la sentenza d’appello veniva cassata per tale
ragione solo “in presenza di specifica censura al riguardo “, formulata in
grado di appello. Dal che si desume che, se sul punto della integrità del
contraddittorio non vi fosse stato appello, l’esame della questione sarebbe
stato precluso in sede di legittimità.
Infine, per quanto riguarda Sez. 3,
decisione

aveva

ad

oggetto

una

Sentenza n. 18724 del 2003, quella
sentenza

del

giudice

conciliatore,

impugnata direttamente per cassazione: ovvio, dunque, che in quel caso
non poteva formarsi alcun giudicato.

2. Il sec:ondo motivo del ricorso Fondiaria-SAI.

Pagina

.fO

proposto come il decisum/1 di Cass. SU 22776/12, costituisce un brano tratto

R.G.N. 7059/13
Udienza del 16 d1cembre 2015

2.1. Col secondo motivo di ricorso la Fondiaria-SAI lamenta che la sentenza
impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art.
360, n. 3 1 c.p.c..
Si lamentai in particolare, la violazione degli artt. 1021 354 c.p.c.; 82 c.p.p.;
140 d. lgs. 7.9.2005 n. 209.
Deduce, al riguardo, che il sinistro oggetto del presente giudizio aveva
causato danni (per morte o lesioni) a numerose altre persone; e che tutti
costoro erano litisconsorti necessari, giusta la previsione dell’art. 140,
ultimo comma, cod. ass ..
La Corte d’appello, pertanto, avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei
confronti di tutti i danneggiati, ovvero disporre la “riunione” (sic) del
presente giudizio a quelli, promossi dalle altre vittime, e pendenti dinanzi al
Tribunale di Prato.

2.2. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
L’art. 1401 comma 4, cod. ass., nella parte in cui prevede che nel giudizio/
promosso

da

una delle

vittime

d’un

sinistro stradale

nei

confronti

(\A.-t
\.

dell’assicuratore del responsabile , debbano essere citati quali litisconsorti
necessari anche gli altri danneggiati, è norma dettata principalmente a
tutela dei danneggiati 1 non dell’assicuratore.
Essa infatti ha lo scopo di evitare il rischio che, al cospetto d’una pluralità di
danneggiati e di incapienza del massimale, quelle tra le vittime che fossero
meno provvedute o meno solerti possano correre il rischio di vedersi
opporre l’esaurimento del massimale, ovvero siano costrette ad agire in
rivalsa nel confronti degli altri danneggiati.
Tanto si desume dalla lettura unitaria del secondo e del quarto comma della
norma in esame. Infatti, avendo già l’assicuratore l’obbligo di “identificare
tutti i danneggiati con la normale diligenza” (la quale, qui si aggiunge, per
l’assicuratore consiste nella diligenza rafforzata di cui all’art. 1176, comma
2, c.c.), per l’assicuratore medesimo è teoricamente irrilevante che al
giudizio partecipino tutti i danneggiati. Infatti, quand’anche ciò non avvenga,
al momento dell’introduzione del giudizio l’assicuratore avrà comunque già

Pagina

M

·.

R.G.N. 7059/13
Udienza del 16 dicembre 2015

dovuto adempiere all’obbligo di diligente identificazione di tutti i danneggiati,
con la conseguenza che delle due l’una:
– se li ha identificati ed ha accantonato le somme ad essi spettanti, nessun
pregiudizio

può ricevere dalla mancata partecipazione

di taluno dei

danneggiati al giudizio;

massimale ai soli danneggiati noti: in tal caso non s’applicherà la regola
proporzionale di cui all’art. 140, comma l, cod. ass., ed anche in questo
caso

alcun

pregiudizio

l’assicuratore

può

ricevere

dalla

mancata

partecipazione al giudizio di tutti i danneggiati;
– se non li ha identificati per propria colpa, l’assicuratore “risponde verso le
altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma assicurata
rispetto alla somma versata” (salva ovviamente la ma/a gestio): ed anche in
tal caso, quindi, l’eventuale partecipazione al giudizio di tutti i danneggiati
non varrebbe a sanare la responsabilità dell’assicuratore negligente verso i
danneggiati pretermessi.

2.3. Questa essendo la ratio dell’ultimo comma dell’art. 140 cod. ass., ne
discende

che

in

tanto

può

sussistere

un

interesse

giuridicamente

apprezzabile ex art. 100 c.p.c. dell’assicuratore ad invocare in sede di
legittimità la violazione di tale precetto, in quanto dalla eventuale riforma
della sentenza di merito, su questo punto, egli possa trarre un vantaggio
altrimenti non raggiungibile.
Nel caso di specie, i danneggiati pretermessi hanno proposto, come
accennato, plurime domanda di risarcimento dinanzi a plurimi uffici
giudiziari. Tali domande, riunite, sono confluite nel giudizio deciso dalla
Corte d’appello di Firenze, con sentenza che è stata impugnata dinanzi a
questa Corte con ricorso n. 9139/15, chiamato e discusso alla odierna
udienza, e deciso nella odierna camera di consiglio.
Tale ricorso, nella parte in cui censura l’esclusione di ogni responsabilità in
capo a Fabio Pesticcio, viene rigettato, sicché sulla relativa questione si è
formato il giudicato.

Pagìna-ft

~\\..,

– se non li ha identificati senza colpa, nulla gli può essere ascritto se versa il

R.G.N. 7059/13
Udienza del 16 dicembre 2015

Ne

consegue

che,

non

avendola

Fondiaria-SAI

(assicuratore

della

responsabilità di Fabio Pesticcio) alcun debito nei confronti degli altri
danneggiati, la partecipazione di questi ultimi al giudizio introdotto dai
sigg.ri Serangeli-Impagliazzo non potrebbe né nuocergli, né giovargli:
donde la carenza di interesse a proporre il motivo di impugnazione qui in

2.4. V’è solo da aggiungere, per completezza, che già in passato questa
Corte ha stabilito come le sia consentito il rilievo officioso del giudicato
esterno, in virtù dei principi costituzionali del giusto processo e della sua
ragionevole durata, anche prescindendo da eventuali allegazioni in tal senso
delle parti, e facendo ricorso agli strumenti informatici ed alle banche dati
elettroniche interne all’ufficio ove siano archiviati i ricorsi e le decisioni (Sez.
5, Sentenza n. 14014 del15/06/2007, Rv. 600871; nello stesso senso Sez.
5, Sentenza n. 8614 del 15/04/2011, Rv. 617533, nonché, in precedenza,
Sez.

U, Sentenza n.

3374 del 19/07/1989, Rv. 463409, in motivazione,

avente per l’appunto ad oggetto un caso in cui un ricorso venne deciso sulla
base di informazioni ricavate da altro ricorso, parzialmente coincidente dal
punto di vista soggettivo, chiamato alla stessa udienza e deciso nella stessa
camera di consiglio).

2. Il terzo motivo del ricorso Fondiaria-SAI.
3.1. Col terzo motivo di ricorso la Fondiaria-SAI lamenta che la sentenza
impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi
dell’art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art.
2054 c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
(nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).
Deduce, al riguardo, che la Corte d ‘appello avrebbe errato nel non attribuire
a Agostino Zara la responsabilità esclusiva del sinistro: questi, infatti,
viaggiava a velocità elevata ed invase la corsia di marcia opposta alla
propria .

Pagina~?.>

esame.

R.G.N. 7059/13
Udienza del 16 dicembre 2015

3.2. Il motivo è inammissibile.
Nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 2054 c.c. il motivo è
inammissibile perché stabilire se ed in che misura un conducente di un
mezzo a motore abbia causato un sinistro è un alcuna valutazione in diritto.
Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione il motivo è inammissibile
perché sollecita in realtà una diversa valutazione delle prove, rispetto a

Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui all’art.
360, n. 5, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio,
ovvero quello anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.l. 22 giugno
2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134) può infatti
sussistere solo quando nel ragionamento del giudice di

merito sia

riscontrabile il mancato o insufficiente esame dì punti decisivi della
controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate,
tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico
posto a base della decisione.
Questo vizio tuttavia non può dirsi sussistente solo perché il giudice non
abbia preso in esame, nella motivazione della sentenza, alcune fonti di
prova: infatti il giudice di merito, al fine di adempiere all’obbligo della
motivazione, non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze
processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma

è invece sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro
complesso, indichi

gli

elementi sui quali

intende fondare il proprio

convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi
e

circostanze

che,

sebbene

non

menzionati

specificamente,

sono

logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Ove il giudice di merito faccia ciò, la Corte di Cassazione non ha il potere di
riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,
sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la
valutazione del giudice del merito.
Da questi princìpi pacifici discende che non può chiedersi al giudice di
legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella
adottata dal giudice di merito. Il sindacato della Corte è infatti limitato a

Corte di Cassaziione – copia non ufficiale

quella compiuta dal giudice di merito.

&1l

R.G.N. 7059/13
Ud1enza del 16 dicembre 2015

valutare se la motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente,
coerente e consequenziale: accertati tali requisiti, nulla rileva che le prove
raccolte si sarebbero potute teorica mente valutare in altro modo.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha motivato la propria decisione in
modo ampio e non contraddittorio (p. 17-21), ed ha indicato le ragioni per

principalmente

nella

mancanza

di

elementi

certi

ed

inequivoci

che

consentissero all’altro conducente di superare la previsione posta a suo
carico dall’art. 2054, comma 2, c.c ..
Si tratta, dunque, d’una motivazione non inesistente, non illogica e non
contraddittoria: stabilire, poi, se essa sia anche l’unica consentita dalle
prove raccolte è questione non prospettabile in questa sede.

4. Il primo, secondo e terzo motivo del ricorso incidentale di Fabio
Pesticcio.
4.1. I primi tre motivi del ricorso incidentale proposto da Fabio Pesticcio
coincidono con i tre motivi del ricorso proposto dalla Fondiaria-SAI.

4. 2.

Massimo

Serangeli

ed

Elisabetta

Impagliazzo

hanno

eccepito

l’inammissibilità del ricorso incidentale, per mancanza della sottoscrizione
del difensore nella copia notificata del ricorso incidentale.
L’eccezione è infondata, alla luce del consolidato principio secondo cui
qualora l’originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore
munito di procura speciale e l’autenticazione della sottoscrizione della parte
che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia
notificata non determina l1inammissibilità del ricorso, se la predetta copia
contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto da un
difensore munito di mandato speciale. E tra questi elementi rientra
l’attestazione dell’ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione,
formalità risultante nella copia del controricorso notificata alla ricorrente
principale (Sez. l, Sentenza n. 4548 del 24/02/2011, Rv. 617087).
Sicché, sussistendo la suddetta attestazione anche nel nostro caso, il ricorso
incidentale non è inammissibile.

Pagina .f.~

(VV)~

G

le quali ha ritenuto non esclusiva la colpa di Agostino Zara, ravvisandole

R.G.N. 7059/13
Udìenza del 16 dicembre 2015

4. 3. Nel merito, i primi tre motivi del ricorso incidentale di Fabio Pesticci
sono infondati per le medesime ragioni già indicate nei §§ 1-3 della
presente decisione.

5.1. Col quarto motivo del ricorso incidentale Fabio Pesticcio – senza
qualificare formalmente il vizio lamentato – nella sostanza lamenta che la
Corte d’appello avrebbe affermato la sua responsabilità sulla base del
contenuto della sentenza penale pronunciata nei confronti di Agostino Zara,
sentenza a lui non opponibile.
5.2. Il motivo è manifestamente infondato, alla luce del consolidato
principio secondo cui

il giudice civile può utilizzare, quali prove atipiche,

quelle raccolte in un altro giudizio, col solo limite di esporre le ragioni per le
quali le ha ritenute convincenti: onere, per quanto già detto, certamente
assolto nel nostro caso (ex p/urimis, Sez.

3, Sentenza n.

10055 del

27/04/2010, Rv. 612588; Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013, Rv.
626948; Sez. L, Sentenza n.

2168 del 30/01/2013, Rv. 624889; Sez. 2,

Sentenza n. 22200 del 29/10/2010, Rv. 615429).

6. Il primo motivo del ricorso incidentale AXA.
6.1. Col primo motivo di ricorso la AXA lamenta che la sentenza impugnata
sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n.
3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2054 c.c.); sia da
un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo
anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).
Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere
qualsiasi profilo di colpa a carico di Antonio Lucci n i. Espone che questi – per
sua stessa ammissione – al momento del sinistro teneva una velocità di 70
km/h, che fu contravvenzionato per violazione della distanza di sicurezza, e

Pagina

i4′

5. Il quarto motivo del ricorso incidentale di Fabio Pesticcio.

R . G.r~ .

7059/13

Udienza del 16 dicembre 2015

che la sua condotta di guida “poteva” avere avuto “incidenza causale nel
determinismo della collisione tra gli altri due veicoli”.

6.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è infondato,
perché stabilire se ed in che misura un conducente di un mezzo a motore

valutazione in diritto.

6.3. Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione il motivo è
inammissibile, per le medesime ragioni già indicate al § 3.2 ..

7. Il secondo motivo del ricorso incidentale AXA.
7.1. Col secondo motivo di r icorso la AXA lamenta che la sentenza
impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi
dell’art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 40
c.p.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel
testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n.
83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).
Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel condannare la
AXA alla rifusione in favore degli attori delle spese di “assistenza tecnica
professionale” nel giudizio penale, sostenute per coltivare la domanda nei
confronti dei sanitari che, dopo il sinistro, ebbero in cura la vittima, ed ai
quali pure fu addebitata – a t itolo di corresponsabilità – la morte dì
quest’ultima.

7.2. Il motivo è infondato.
L’accertamento del nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento
di danno è disciplinato anche in materia civile dagli artt. 40 e 41 c.p. (ex
multis, Sez. U, Sentenza n. 576 delll/01/2008, Rv. 600899).
Alla stregua di tale criterio, un evento è da considerare causato da un altro
se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in
assenza del secondo (cd. teoria della condicio sine qua non).

Pagina

1f

abbia causato un sinistro costituisce un accertamento di fatto, non una

R.G.N. 7059/13
Udienza del 16 dicembre 2015

Il rigore di tale principio è temperato dal contrapposto principio di causalità
efficiente, desumibile dall’art. 41 , comma 2, c.p., in virtù del quale l’evento
dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta
sopravvenuta, se questa sia tale da rendere irrìlevanti le cause preesistenti,
ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in

Sez. 3, Sentenza n. 25028 del 10/10/2008, Rv. 605131).

7.3. Nel caso di specie la morte della vittima fu causa dell’avvio del
procedimento penale, e dunque della costituzione di parte civile e delle
spese connesse.
La circostanza che nel procedimento penale a carico di Agostino Zara
fossero imputati anche i sanitari che ebbero in cura la vittima, e che le
spese di costituzione di parte civile sostenute dai familiari della vittima siano
state sostenute anche per coltivare la domanda nei confronti di questi ultimi,
non costituisce una causa di per sé idonea a produrre l’evento, ai sensi
dell’art. 41 c.p., in quanto:
– anche se i sanitari non fossero stati imputati, la costituzione di parte civile
vi sarebbe stata ugualmente;
– una volta che nel procedimento penale furono coimputati più soggetti,
cautela e diligenza professionale imponevano alle partì civili di coltivare la
propria domanda nei confronti di tutti gli imputati, sicché tutte le spese di
difesa possono dirsi causate dal sinistro stradale;
– né risulta od è mai stato dedotto da AXA che le suddette spese furono
sostenute dalle parti civili avventatamente, e che dunque non costituissero
un danno risarcibile ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c ..

7.4. Resta solo da aggiungere che la AXA ha censurato il capo di sentenza
che l’ha condannata al risarcimento del danno consistito nelle spese di
difesa nel giudizio penale invocando unicamente l’assenza di nesso causale,
il quale per quanto detto invece sussiste.

Pagina

.fS

Corte di Caassazione – copia non ufficiale

atto (ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 4043 del19/02/2013, Rv. 625454;

R.G.N . 7059/13
Udienza del 16 dicembre 2015

E’ di conseguenza inibito a questa Corte sindacare la decisione impugnata
sul piano della violazione di legge, ed in particolare sotto il profilo della
competenza del giudice civile a pronunciare sulle spese giudiziali penali.

8. Il terzo motivo del ricorso incidentale AXA.

sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n.
3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 22 l. 24.12.1969 n.
990); sia da un vizio d i motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel
testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n.
83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).
Deduce, al riguardo, che la Corte d ‘appello avrebbe erroneamente ritenuto
sussistente una responsabilità per c.d. ma/a gestio a carico della AXA.
Questa, infatti, si era immediatamente attivata per adempiere le proprie
obbligazioni, e non poteva essere ritenuta negligente.

8.2. Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione, il motivo è infondato.
Il senso della motivazione della Corte d’appello, infatti, non potrebbe essere
più chiara: la AXA non ha adempiuto la propria obbligazione se non quando
costrettavi da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, nonostante la
responsabilità (almeno concorrente) dell’assicurato non fosse seriamente
contestabile (cfr. la sentenza impugnata, p. 25).
Si tratta dunque d1 una motivazione non carente, non illogica e non
contraddittoria.

8.3. Prima di esaminare il motivo nella parte in cui lamenta la violazione di
legge, deve osservarsi come nulla rilevi che la ricorrente abbia invocato la
violazione dell’art. 22 l. 24.12.1969 n. 990, del tutto irrilevante nel nostro
caso. L’illustrazione del motivo rende infatti palese che la AXA si duole di
essere stata condannata a pagare somme eccedenti il massimale assicurate,
pur in assenza d’una sua condotta negligente: e dunque lamenta una
violazione degli artt. 18 l. 24.12.1969 n. 990, 1219 e 2056 c.c .. Sicché,
chiara essendo l’intenzione della ricorrente, l’erronea indicazione della

Pagina f.g

Corte di Caassazione – copia non ufficiale

8.1. Col terzo motivo di ricorso la AXA lamenta che la sentenza impugnata

R.G.N. 7059/13
Udienza del 16 dicembre 2015

norma che si assume violata non asta all’esame del r icorso nel merito, in
virtù del principio jura novit curia.

8.4. Nel merito, il motivo è (manifestamente) infondato.
I l sinistro del quale è causa avvenne nel 1998, ed i danneggiati risultavano

Dinanzi a tali elementi, la società AXA aveva dunque 8all’epoca dei fatti) 60
giorni di tempo dalla richiesta di risarcimento per formulare una offerta, e
30 giorni di tempo dal sinistro per individuare le altre vittime con la normale
diligenza.
La AXA non fece né l’una, né l’altra cosa: palese, dunque, il grave ed
inescusabile inadempimento delle obbligazioni su essa gravanti e, di
conseguenza, la sussistenza dei presupposti della ma/a gestio.
Ovviamente nulla rileva che le quote di responsabilità del singoli conducenti
co involti non fossero chiare. Infatti, una volta che il coinvolgimento
co lpevole

del

proprio

assicurato

non

sia

seriamente

contestabile,

l’assicuratore della r.c.a. ha l’obbligo di offrire alla v ittima l’adempimento
della propria obbligazione per l’intero, ai sensi dell’art. 2055 c.c., né
potendo il suddetto assicuratore opporre alla vittima il concorso di colpa di
altri corresponsabili.

9. Il ricorso incidentale Serangeli-Impagliazzo.
9. l. Con l’unico motivo di ricorso i incidentale i si gg .ri Massimo Serangeli e
Elisabetta Impagliazzo lamentano il vizio di nullità processuale, ai sensi
dell’art. 360, n. 4, c.p.c ..
Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere
ammissibile l’appello incidentale della Fondiaria- SAI. Quell’appello, infatti, si
sarebbe dovuto dichiarare inammissibile, perché proposto con ricorso
notificato meno di dieci giorni prima dell’udienza, in vio lazione dell’art. 436
c.p.c ..
Soggiungono che la Corte d’appello ha ritenuto sanato tale vizio dal
“raggiungimento dello scopo”, perché vi era prova che gli appellati avevano
avuto notizia dell’appello incidentale ben prima del 10° giorno precedente

PagìnaU

tutti dal rapporto della polizia.

R.G.N. 7059/13
Udienza del 16 dicembre 2015

l’udienza di discussione, ed avevano anche depositato una memoria in cui
prendevano posizione in merito, nell’udienza fissata per la decisione sulla
sospensione dell’esecutività della sentenza di I grado.
Sostengono tuttavia i ricorrenti che:
– gli appellati Serangeti-Impagliazzo, prima dell’udienza, avevano avuto
notizia solo dell’appello proposto da Luccini-Assita!ia, non di quello proposto

– prima dell’udienza agli appellati Serangeli-Impagliazzo venne notificata
solo l’istanza di sospensiva, non l’appello della Fondiaria .
Dunque nessun “raggiungimento dello scopo” era avvenuto.
Quanto all’interesse, i ricorrenti osservano che se la Corte d’appello avesse
correttamente dichiarato l’appello tardivo, si sarebbe formato il giudicato
sulla posizione debitoria della Fondiaria, e il suo ricorso per cassazione oggi
sarebbe inammissibile.

9.2. Il motivo è assorbito dal rigetto del ricorso della Fondiaria-SAI

10. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente,
ai sensi dell’art. 385, comma l, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m.
la Corte di cassazione, visto t’art. 380 c.p.c.:
(-) rigetta il ricorso principale proposto dalla Fondiaria-SAI s.p.a. ;
(-) rigetta il ricorso incidentale proposto da Fabio Pesticcio;
(-)rigetta il ricorso incidentale proposto dalla AXA s.p.a.;
(-) dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto da Massimo Serangeli e
Elisabetta Impagliazzo;
-) condanna Fondiaria-SAI s.p.a., AXA s.p.a. e Fabio Pesticcìo, in solido,
alla r ifusione in favore di Massimo Serangeli e Elisabetta Impagliazzo, in
solido, deUe spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella
somma di euro 8.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense
e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d .m. 10.3.2014 n. 55;

Pag i na~

Corte di Casssazione – copia non ufficiale

dalla Fondiaria;

R.G.N. 7059/1 3
Udienza del16 dicembre 2015

(- ) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma l quater,
d.p .r. 30.5.2002 n. 115, per il ve rsament o da parte di Fondiaria-SAI s.p.a. ,
AXA s.p.a. e Fabio Pesticcio, ciascuno per l’intero, di un ulteriore importo a
t itolo di contributo unificato pari a quello dov uto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civi le

201Q.5

della Corte di cassazione, addì 16 dicembre

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Cortte di Cassazione – copia non ufficiale

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